Cassazione Penale, Sentenza n. 29099/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 28/10/2019 che aveva condannato il MAGLIO ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008. Il ricorrente sosteneva che non era stata raggiunta la prova del mancato pagamento della sanzione amministrativa dopo l'adempimento delle prescrizioni e chiedeva l'assoluzione, almeno ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due motivi principali: (1) il ricorrente non ha prodotto alcuna prova o allegazione concreta a confutazione degli elementi probatori acquisiti dall'accusa, in applicazione del principio della "vicinanza della prova"; (2) le censure proposte sono di natura squisitamente di merito e quindi non è possibile la conversione dell'appello in ricorso per cassazione, non essendo consentita in questa sede una nuova valutazione della consistenza probatoria. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. d)
art. 18, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 81/2008
La norma è quella rispetto alla quale è stata pronunciata la condanna di merito; nella decisione di legittimità la questione inerente la qualificazione del fatto non è stata riformata, essendo l'impugnazione inammissibile per ragioni processuali e probatorie.
codice di procedura penale, art. 530, comma 2
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Il ricorrente chiedeva l'assoluzione ai sensi di questa disposizione (insufficienza della prova). La Corte ha però ritenuto inammissibile il ricorso, non procedendo a valutare il merito della richiesta ai sensi di tale norma.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese)
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020 (Bruzzese)
Richiamato il principio della "vicinanza della prova": una volta assolto l'onere probatorio dall'accusa anche mediante presunzioni, è all'imputato che spetta di allegare elementi concreti e oggettivi per confutare tali elementi, poiché è l'imputato che è in posizione migliore per procurare la prova contraria.
Massime di principio
- In materia penale, quando l'accusa adempie il proprio onere probatorio anche tramite presunzioni o massime di esperienza, l'imputato deve allegare e, se possibile, produrre elementi concreti per confutare tali elementi; l'assenza di tali allegazioni può portare all'inammissibilità del ricorso.
- La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare il merito probatorio: questioni che richiedono la rivalutazione della consistenza complessiva delle prove configurano censure di merito improprie e rendono inammissibile l'impugnazione in cassazione.
- Se la contestazione riguarda il pagamento di una sanzione amministrativa, l'imputato deve conservare e, se necessario, esibire la documentazione comprovante il versamento; in mancanza è opportuno spiegare eventi oggettivi (es. smarrimento) e indicare elementi che consentano la ricostruzione del pagamento.
- Prima di proporre ricorso in cassazione è fondamentale formulare censure di diritto (violazione di norme o vizi procedurali) e non soltanto richieste di riesame del materiale probatorio; le impugnazioni meramente di fatto sono soggette a declaratoria di inammissibilità.
- La difesa dovrebbe, quando possibile, anticipare e documentare nelle fasi di merito eventuali ostacoli alla produzione di prove (perdita o indisponibilità di documenti) indicando mezzi alternativi di prova per evitare l'effetto negativo del principio della "vicinanza della prova".
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