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Sentenza

Sentenza n. 450/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato protocollo FR/L/Q/2023/103312, emesso in data 24/02/2025 dallo SUI di Frosinone ed in pari data notificato a mezzo comunicazione sul portale SUI.

Giustizia amministrativa202500334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottato per la sopravvenuta emersione di carenze documentali e di elementi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava la revoca del nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario. Deduceva, in un'unica censura articolata, la violazione e l'errata interpretazione degli artt. 21-octies, comma 1, e 21-nonies della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione; lamentava inoltre la violazione dell'art. 5 del d.lgs. 286/1998 e il difetto dei presupposti. In particolare, sosteneva che l'amministrazione non avesse esaminato la documentazione asseritamente trasmessa via PEC il 7 febbraio 2025 in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento, che il provvedimento non fosse adeguatamente motivato e che, avendo natura sostanziale di annullamento d'ufficio, avrebbe dovuto indicare le ragioni di interesse pubblico e procedere al bilanciamento con l'interesse privato. Deduceva infine che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, la posizione avrebbe dovuto essere valutata considerando gli elementi sopravvenuti e il possesso dei requisiti sostanziali, anche in presenza di carenze formali. In via preliminare, il ricorrente aveva chiesto misure cautelari. Il TAR aveva già respinto la domanda cautelare. In vista dell'udienza il ricorrente aveva depositato ulteriore documentazione, ma oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della documentazione depositata il 14 aprile 2026, poiché tardiva ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., e ne ha escluso l'utilizzabilità ai fini della decisione. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022, consente il rilascio del nulla osta entro trenta giorni anche quando non siano ancora state acquisite le informazioni sugli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998; qualora tali elementi emergano successivamente, la revoca del nulla osta e del visto di ingresso costituisce conseguenza obbligatoria. La fattispecie è speciale e non coincide né con la revoca ex art. 21-quinquies né con l'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990: non richiede sopravvenienze in senso proprio, una specifica ragione di interesse pubblico o una comparazione tra interessi, ma il solo accertamento successivo degli elementi ostativi. Nel caso concreto l'amministrazione aveva indicato numerose carenze: passaporto illeggibile; richiesta di idoneità alloggiativa priva di firma, data e timbro e relativa a un alloggio diverso; assenza del DURC; inserimento della richiesta di idoneità alloggiativa in luogo della cessione di fabbricato; asseverazione incompleta; certificato camerale illeggibile; mancanza dell'autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, della proposta di contratto e della verifica presso il centro per l'impiego. Il ricorrente non aveva dimostrato quale documentazione fosse contenuta nella PEC del 7 febbraio 2025, avendo prodotto soltanto le ricevute di accettazione e consegna, né aveva fornito allegazioni specifiche idonee a dimostrare il superamento delle carenze. I documenti prodotti in giudizio non risultavano trasmessi all'amministrazione durante il procedimento e comunque non erano sufficienti a superare tutte le criticità. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione alla norma speciale applicata. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 5 del d.lgs. 286/1998, perché tale disposizione riguarda il permesso di soggiorno e non la revoca del nulla osta, oltre a essere stata dedotta in modo indeterminato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    «Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale»; «al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso».

    La disposizione introduce una fattispecie speciale di revoca vincolata: il nulla osta può essere rilasciato prima della conclusione dell'istruttoria, ma deve essere revocato quando siano successivamente accertati gli elementi ostativi previsti dalla legge.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Individuano gli elementi ostativi la cui sopravvenuta emersione determina, nell'ambito della disciplina speciale applicata, la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

  • art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241

    La revoca prevista dall'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 è distinta dalla revoca generale, poiché non presuppone sopravvenienze o una valutazione di rispondenza del provvedimento all'interesse pubblico.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    La revoca speciale del nulla osta non integra annullamento d'ufficio e non richiede ragioni di interesse pubblico né una comparazione tra gli interessi coinvolti.

  • art. 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La norma disciplina il rilascio del permesso di soggiorno e non è applicabile alla revoca del nulla osta al lavoro; la relativa censura è stata inoltre ritenuta indeterminata.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La documentazione depositata il giorno precedente all'udienza, oltre la scadenza del termine perentorio, deve essere stralciata e non può essere utilizzata per la decisione.

Massime di principio

  • Quando il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato in applicazione di una disciplina speciale che consente di completare successivamente l'acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi, l'accertamento successivo di tali elementi impone la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
  • La revoca del nulla osta prevista dall'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 costituisce un provvedimento vincolato e speciale, distinto sia dalla revoca ex art. 21-quinquies sia dall'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990; non richiede pertanto una specifica motivazione sull'interesse pubblico o una comparazione con l'interesse privato.
  • In una controversia sulla revoca del nulla osta, la mera produzione delle ricevute di accettazione e consegna di una PEC non dimostra il contenuto degli allegati né l'effettiva trasmissione della documentazione idonea a superare i rilievi dell'amministrazione; tale prova deve essere fornita con allegazioni specifiche e documenti pertinenti.
  • La documentazione depositata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. deve essere stralciata e non può essere considerata ai fini della decisione.
  • L'art. 5 d.lgs. 286/1998, relativo al permesso di soggiorno, non disciplina la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e non può essere invocato per contestare tale specifica misura.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

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