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Sentenza

Sentenza del 17/03/2017 n. 6934 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Simulato esercizio di un'attività associativa - Svolgimento di fatto di un'attività commerciale - Elusione intenzionale della normativa fiscale - Conseguenza - Perdita del diritto alla detrazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto la natura commerciale dell'attività di gestione di palestre, ma aveva ridotto l'imposta scorporando l'IVA dai corrispettivi e aveva ammesso in detrazione l'IVA sulle fatture passive della fornitrice B. & T. s.r.l. L'associazione, invece, sosteneva che l'attività fosse realmente associativa e censurava inoltre l'accertamento per asserite contraddizioni e carenze motivazionali. La Corte ha ritenuto che l'associazione fosse solo formalmente sportiva, mentre in concreto svolgeva un'attività commerciale: gestione accentrata, assenza di effettivo spirito associativo, strutture e attrezzature tipiche di un'impresa, uso di un diverso marchio commerciale e pubblicità rivolta alla ricerca di clienti o associati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, poiché i corrispettivi erano stati percepiti nel presupposto, indebito, della non imponibilità associativa, essi dovevano considerarsi riscossi al netto dell'IVA e non era possibile scorporare l'imposta. Ha inoltre escluso la detrazione dell'IVA sugli acquisti, poiché la contribuente aveva omesso contabilità, registrazione delle fatture, liquidazioni periodiche e dichiarazioni IVA, in un contesto di elusione intenzionale e di decadenza dal termine per esercitare la detrazione. I motivi incidentali dell'associazione sono stati dichiarati infondati o inammissibili. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. È rimasto fermo, per giudicato interno, il regime della continuazione applicato alle sanzioni.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 4

    Esclude dalla base imponibile i corrispettivi specifici percepiti da enti associativi per prestazioni rese ai soci in conformità alle finalità istituzionali.

    L'agevolazione non opera quando l'ente è solo formalmente associativo e l'attività concretamente esercitata ha natura commerciale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1

    Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

    La detrazione richiede il rispetto del termine decadenziale e degli obblighi documentali e dichiarativi; la violazione fraudolenta della maggior parte degli obblighi formali può giustificarne il diniego.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 22, comma 1, n. 4

    Esclude l'obbligo di emissione della fattura per determinate prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico.

    La norma riguarda l'obbligo di fatturazione e non consente di presumere che i corrispettivi comprendano l'IVA, soprattutto quando il contribuente operava simulando un regime di non imponibilità.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 13, 24, 27 e 55

    Sono richiamati in relazione alla determinazione della base imponibile, agli obblighi di registrazione e liquidazione e all'accertamento dell'IVA dovuta.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5

    Richiamato con riferimento alle violazioni degli obblighi dichiarativi IVA.

  • Direttiva 2006/112/CE

    Il diritto alla detrazione e la neutralità dell'IVA prevalgono sulle irregolarità meramente formali quando i requisiti sostanziali sono provati, ma possono essere negati in presenza di violazioni fraudolente degli obblighi formali o del mancato rispetto dei termini.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza Astone, causa C-332/15, 28 luglio 2016

    Una normativa nazionale può negare la detrazione quando il soggetto passivo abbia violato fraudolentemente la maggior parte degli obblighi formali necessari e può prevedere termini decadenziali, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.

  • Codice di procedura civile, artt. 105, 112 e 132

    Nel giudizio di cassazione non è ammesso l'intervento volontario di un soggetto non evocato; le censure per omessa pronuncia o motivazione devono essere specifiche e autosufficienti.

Massime di principio

  • La qualifica formale di associazione sportiva o ente non commerciale non è decisiva: ai fini fiscali conta l'attività concretamente esercitata e l'effettiva presenza di una vita associativa.
  • Indici quali gestione concentrata, assenza di partecipazione reale degli associati, strutture imprenditoriali, marchio commerciale e pubblicità rivolta al pubblico possono dimostrare lo svolgimento di un'attività commerciale.
  • Chi utilizza indebitamente un regime di non imponibilità non può presumere che i corrispettivi accertati comprendano già l'IVA: l'imposta può essere calcolata sui corrispettivi percepiti al netto.
  • La detrazione dell'IVA non è automaticamente esclusa da ogni irregolarità formale, ma può essere negata quando le omissioni siano gravi, sistematiche e fraudolente o quando sia decorso il termine decadenziale.
  • Per conservare il diritto alla detrazione occorre documentare gli acquisti, registrare le fatture, effettuare le liquidazioni e presentare tempestivamente le dichiarazioni IVA.
  • Nel giudizio di cassazione le doglianze processuali devono indicare con precisione la domanda asseritamente non esaminata e dimostrare che essa era stata ritualmente proposta nei precedenti gradi.

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