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Sentenza

Sentenza n. 501/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quinta) n. 903 del 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimozione di opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva la rimozione di una sopraelevazione di circa 252 mq, con copertura a due falde e sottotetto, di una scala esterna in cemento armato e di un vano adibito a deposito attrezzi e garage. In primo grado aveva dedotto la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’illegittima omessa indicazione dell’area ulteriore da acquisire in caso di inottemperanza, il difetto di istruttoria per lo svolgimento di un solo sopralluogo senza verbale, la riconducibilità del vano-tettoia alla disciplina dell’art. 20, comma 1, l.r. n. 4/2003 sulle chiusure precarie di verande e balconi, l’omessa preventiva valutazione della possibilità di demolire soltanto le parti abusive senza pregiudicare la restante struttura ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, la natura pertinenziale della scala esterna e l’erronea applicazione di un’unica sanzione demolitoria a interventi asseritamente diversi e realizzati in tempi differenti. In appello ha contestato il rigetto di tali censure e ha dedotto, inoltre, l’insufficienza della motivazione dell’ordinanza.

La decisione

Il CGARS ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondate le censure relative alla partecipazione procedimentale, alla motivazione e all’istruttoria, poiché l’ordinanza di demolizione è un provvedimento vincolato in presenza di opere complessivamente abusive e di una trasformazione illecita del territorio; un ulteriore contraddittorio non avrebbe potuto modificare l’esito dell’attività repressiva. L’ordinanza indicava compiutamente i presupposti dell’intervento ripristinatorio e l’asserita insufficienza di un unico sopralluogo, nonché la mancata redazione di un verbale, è stata ritenuta irrilevante. Quanto all’omessa indicazione dell’area ulteriore da acquisire, il Collegio ha affermato che tale omissione non invalida l’ingiunzione di demolizione: l’individuazione con effetti costitutivi dell’area da acquisire può avvenire nell’atto successivo di accertamento dell’inottemperanza, che costituisce titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione. La mancata valutazione della fiscalizzazione non vizia l’ordine di demolizione, perché la sanzione pecuniaria sostitutiva è eccezionale, opera nella fase esecutiva e presuppone la dimostrazione, almeno iniziale, dell’oggettiva impossibilità tecnica di demolire senza compromettere la stabilità dell’edificio; tale impossibilità non può fondarsi su una ponderazione degli interessi o sull’affidamento del privato. Il vano-tettoia non rientra nell’art. 20 l.r. n. 4/2003, perché le pareti in blocchi di calcestruzzo con struttura in ferro zincato escludono il carattere di precarietà e di facile rimovibilità. L’abuso deve inoltre essere valutato unitariamente, senza parcellizzazioni dirette ad assoggettare singoli segmenti a regimi edilizi diversi; è irrilevante che le opere siano state realizzate in tempi diversi. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Il bene immobile abusivo e l’area di sedime (nonché quella necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive) sono acquisiti, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del Comune.

    La procedura sanzionatoria si articola in una prima fase, relativa all’ingiunzione di demolizione, e in una successiva fase, relativa all’accertamento dell’inottemperanza e all’acquisizione. L’omessa indicazione dell’area ulteriore nell’ingiunzione non determina l’invalidità dell’ordine, poiché l’individuazione con effetti costitutivi rileva nell’atto di accertamento dell’inottemperanza.

  • art. 34 d.P.R. n. 380/2001

    La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione è applicabile solo eccezionalmente, nella fase esecutiva e su istanza dell’interessato, quando sia dimostrata l’oggettiva impossibilità tecnica di demolire le parti abusive senza compromettere la stabilità dell’intero edificio.

  • art. 20, comma 1, l.r. n. 4/2003

    La disciplina regionale sulle chiusure di verande e balconi senza titolo non si applica a un manufatto realizzato con pareti in blocchi di calcestruzzo e struttura in ferro zincato, poiché manca il carattere di precarietà e di facile rimovibilità.

  • art. 1 l.r. n. 16/2016

    Rende applicabile nella Regione Siciliana l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    Prevede una sanzione pecuniaria collegata all’inottemperanza all’ordine di demolizione, ulteriore rispetto alla disciplina dell’acquisizione e distinta dalla fase dell’ingiunzione ripristinatoria.

Massime di principio

  • L’ordinanza di demolizione adottata per opere edilizie complessivamente abusive costituisce esercizio di attività vincolata: non è necessaria una partecipazione procedimentale ulteriore quando il contraddittorio non potrebbe incidere sull’accertata abusività e sull’esito ripristinatorio, purché l’atto esponga compiutamente i presupposti di fatto e di diritto.
  • Ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l’omessa indicazione nell’ingiunzione di demolizione dell’area ulteriore, oltre a quella di sedime, destinata all’eventuale acquisizione gratuita non determina l’invalidità dell’ingiunzione; l’individuazione con efficacia costitutiva dell’area da acquisire avviene nell’atto successivo di accertamento dell’inottemperanza, che costituisce titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione.
  • La valutazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione appartiene alla fase esecutiva e non costituisce un presupposto dell’ordine di demolizione. Essa ha carattere eccezionale e presuppone la dimostrazione dell’oggettiva impossibilità tecnico-costruttiva di demolire le sole parti abusive senza compromettere la stabilità dell’intero edificio; non è sufficiente invocare l’affidamento del privato o una ponderazione degli interessi.
  • La nozione di precarietà richiesta dalla disciplina regionale sulle chiusure di verande e balconi esclude manufatti realizzati con pareti in blocchi di calcestruzzo e strutture non facilmente rimovibili.
  • L’abusività di un intervento edilizio deve essere valutata nel suo complesso e non può essere artificiosamente frazionata in singoli segmenti per applicare regimi abilitativi o sanzionatori differenti; la diversa collocazione temporale delle opere non è, di per sé, decisiva.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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