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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15009/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 06/10/2025 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a carico dell'indagato per reati di cui al DPR 309/1990 (artt. 74, 73, 80). Il ricorrente articolava due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato, censurando la motivazione del Tribunale quale fondata esclusivamente sulla gravità del fatto, senza considerare il "tempo silente", la cessazione del vincolo associativo e la presenza di altra misura dal 14/02/2023; (2) violazione e erronea applicazione dell'art. 292-bis (lett. c) e c-bis)) in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., oltre che mancanza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale escludeva la misura alternativa degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il difensore ha comunicato la rinuncia al ricorso dopo che il ricorrente aveva ottenuto la sostituzione della misura cautelare, dunque l'interesse all'impugnazione è venuto meno. La Corte ha rilevato che la rinuncia determinata da fatti sopravvenuti comporta inammissibilità e non ha imposto la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, richiamando il precedente di Sez. U. n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta).

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 - art. 74

    Norma relativa alle conseguenze penali per il traffico di sostanze stupefacenti: presente nel capo di imputazione, la Corte non ha deciso sul merito delle esigenze cautelari sostanziali avendo dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse.

  • DPR 309/1990 - art. 73

    Articolo relativo alle violazioni connesse al traffico di stupefacenti; richiamato nel capo di imputazione. Dalla sentenza emerge che le valutazioni sulle esigenze cautelari correlate a tali reati erano oggetto del ricorso ma non sono state esaminate nel merito per sopravvenuta rinuncia.

  • DPR 309/1990 - art. 80, comma 1, lett. e)

    Aggravante contestata nel capo di imputazione; come sopra, non è stata decisiva nella statuizione di inammissibilità, che si è basata su motivi processuali.

  • Codice di procedura penale - art. 275

    Richiamato in relazione alla presunzione di adeguatezza della misura custodiale: il ricorrente contestava l'applicazione della presunzione (periculum) sostenendo che il Tribunale si era fondato solo sulla gravità del fatto invece di considerare elementi attenuanti (tempo silente, cessazione del vincolo associativo, misure pregresse). La Corte però non ha esaminato la censura nel merito a causa della rinuncia.

  • Codice di procedura penale - art. 292-bis (lett. c) e c-bis))

    Norma sulla graduazione delle misure cautelari e sull'applicabilità degli arresti domiciliari con mezzi di controllo (es. braccialetto elettronico). Il ricorrente sosteneva che il Tribunale non aveva valutato correttamente la possibilità di adottare misure meno afflittive; la Corte non ha invece pronunciato sulla fondatezza di tale lamentela per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); il ricorso era fondato su tali censure, ma la Corte lo ha dichiarato inammissibile per assenza di interesse conseguente alla rinuncia.

  • Giurisprudenza - Sez. U. n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta, Rv. 208166 - 01)

    Richiamata come principio secondo cui la sopravvenuta rinuncia al ricorso per ragioni che comportano la perdita dell'interesse rende il ricorso inammissibile e, in tali ipotesi, non è dovuta la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se il ricorrente ottiene, nel corso del processo, il risultato pratico che perseguiva con l'impugnazione (ad es. sostituzione della misura cautelare) e rinuncia al ricorso, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse conseguente a fatti sopravvenuti di solito non comporta condanna alle spese processuali né applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
  • Le censure fondate sul "periculum" devono essere concrete e documentate: non è sufficiente richiamare la gravità del fatto; è necessario far emergere elementi oggettivi quali il "tempo silente", la cessazione dei vincoli associativi, l'esistenza di misure alternative pregresse e la loro efficacia.
  • Quando si propone la sostituzione della misura con arresti domiciliari o con controllo elettronico, il ricorso deve indicare e comprovare la fattibilità e le garanzie di controllo offerte dalle misure meno afflittive, per convincere il giudice della loro adeguatezza.
  • La Procura Generale può chiedere l'inammissibilità del ricorso quando sussiste la sopravvenuta carenza di interesse; tale richiesta è rilevante e può essere accolta dalla Corte.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione su questioni cautelari, valutare se intervenuti provvedimenti sostitutivi o sopravvenienze processuali possano rendere inutile l'impugnazione e determinare la perdita dell'interesse.

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