Cassazione Penale, Sentenza n. 413/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna all'ergastolo per essere stato il mandante dell'omicidio di Vincenzo Musto (10/07/1992). I motivi principali: 1) vizio della motivazione e violazione di legge per mancata e insufficiente verifica dell'attendibilità e della credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Pasquale Vargas, Enrico Verde, Diana Luigi e Carmine Schiavone), con richiamo a discrasie e presunta circolarità probatoria tra le dichiarazioni di Vargas e Verde; 2) censura sull'aggravante della premeditazione per mancanza di prova del mandato omicida e per omissione di argomentazione sul nesso temporale tra deliberazione ed esecuzione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondate le doglianze: ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla piena attendibilità e credibilità dei collaboratori di giustizia, valorizzando la convergenza sugli elementi essenziali del fatto, i riscontri processuali e le precedenti determinazioni irrevocabili acquisite; ha ritenuto irrilevanti le divergenze minori e giustificate dal tempo trascorso; ha escluso la circolarità delle prove perché le dichiarazioni risultano autonome e convergenti; ha inoltre dichiarato inammissibile o generica la censura sulla premeditazione, considerata adeguatamente motivata in primo grado (deliberazione due giorni prima, pianificazione e organizzazione con più soggetti, mezzi e controlli). Confermata quindi la condanna all'ergastolo e le aggravanti contestate.
Norme richiamate
Codice penale
art. 110, art. 112 primo comma n. 1, art. 575, art. 577 n. 3, art. 416-bis
Art. 416-bis qualificato come quadro associativo di riferimento (associazione camorristica) che rafforza la valutazione del contesto criminoso; gli artt. 110, 112, 575, 577 richiamati per i concorsi di persone nel reato, l'omicidio e le aggravanti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione associativa e le sentenze irrevocabili acquisite costituiscano elementi rafforzanti per la credibilità delle dichiarazioni e per collegare l'imputato al fatto.
Codice di procedura penale
art. 191, art. 192, art. 533, art. 238-bis, art. 371 comma 2 lett. b)
Art. 191-192-533 richiamati nella censura processuale sul vizio di motivazione e travisamento; art. 238-bis utilizzato come principio di utilizzabilità come "fatto notorio" di accertamenti irrevocabili su sodalizi mafiosi già accertati; art. 371(2)(b) richiamato per la possibilità di utilizzare dichiarazioni rese in procedimenti connessi come riscontro reciproco tra collaboratori/coimputati.
Decreto-legge e legge di conversione
art. 16-quater, comma 9, D.L. n. 8/1991 conv. L. n. 82/1991
Normativa richiamata nella doglianza ma non specificamente sviluppata dalla Corte; indicata tra i riferimenti normativi relativi al regime processuale delle collaborazioni e delle declarazioni di giustizia.
Legge n. 203 del 1991 (testo citato)
Citata nell'intestazione come riferimento normativo collegato alle aggravanti e alla normativa antimafia; la Corte ha considerato il quadro normativo e le precedenti acquisizioni giurisprudenziali per valutare il contesto associativo.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere valutate come pienamente attendibili se, pur presentando discrepanze su dettagli secondari, convergono sugli elementi essenziali del fatto e sono riscontrate da altri elementi probatori.
- Divergenze su particolari accessori (marca del veicolo, calibro, presenza a specifici incontri) non annullano la prova se giustificate dal tempo trascorso o da irrilevanza rispetto al nucleo dell'accusa.
- La presunta 'circolarità' tra dichiarazioni deve essere valutata concretamente: se ogni dichiarante possiede conoscenze autonome o esistono riscontri esterni, la circolarità non invalida la prova.
- In appello e in Cassazione le censure generiche o meramente confutative della motivazione di merito sono spesso inammissibili; è richiesta una critica specifica e puntuale alle valutazioni probatorie e logiche del giudice.
- La qualificazione del contesto associativo (es. art. 416-bis) e l'esistenza di accertamenti irrevocabili possono essere utilizzati come 'fatto notorio' o elemento rafforzativo nella valutazione delle singole condotte criminali.
- Per l'aggravante della premeditazione è sufficiente che la motivazione ricostruisca un piano e una fase organizzativa antecedente all'esecuzione (anche con elementi come coinvolgimento di più persone, mezzi e controllo del territorio); la censura deve contestare specificamente la valutazione temporale e logica.
- La valutazione della credibilità dei collaboratori richiede considerazione della loro coerenza nel tempo, dell'assenza di interesse esclusivo a carico dell'imputato e della presenza di riscontri esterni; la Corte tende a valorizzare dichiarazioni ripetute e riscontrate in procedimenti connessi.
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