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Sentenza

Sentenza n. 948/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202400496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione del procedimento di delimitazione del demanio marittimo ex art. 32 del Codice della navigazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni demaniali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’archiviazione, disposta dalla Capitaneria di Porto l’8 aprile 2024, del procedimento di delimitazione avviato ai sensi dell’art. 32 del Codice della navigazione. Hanno dedotto, in primo luogo, l’errata applicazione dell’art. 32 del Codice della navigazione e dell’art. 58, comma 3, del relativo regolamento, nonché la violazione del contraddittorio, lamentando il ripetuto differimento dei lavori della Commissione delimitatrice, la successiva decisione di non procedere oltre e lo svolgimento di sopralluoghi senza la partecipazione dei proprietari frontisti. In secondo luogo, hanno dedotto insufficienza e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere e ulteriore violazione del contraddittorio, sostenendo che l’archiviazione fosse stata determinata dalla volontà dell’amministrazione di non impegnare risorse e fosse fondata su accertamenti ai quali non avevano partecipato. Nel corso del giudizio hanno riferito di avere instaurato davanti al giudice ordinario un giudizio per l’accertamento dei confini, con ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, e hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento, chiedendo comunque l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse il diritto di proprietà sulle aree demaniali, nonché l’inammissibilità per omessa notificazione del ricorso. La Regione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, individuando il petitum sostanziale non nell’accertamento della corretta linea di confine demaniale o nella tutela del diritto di proprietà, ma nella contestazione delle modalità di avvio e archiviazione del procedimento amministrativo e della lesione delle garanzie partecipative. Ha quindi distinto la controversia amministrativa, relativa alla legittimità dell’azione procedimentale, dall’accertamento della dividente demaniale, riservato al giudice ordinario. La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dai ricorrenti in ragione del giudizio civile pendente. È stata invece esaminata e rigettata la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori. Il Collegio ha ritenuto legittima l’archiviazione perché la Capitaneria non era obbligata a concludere il procedimento con un provvedimento innovativo delle precedenti risultanze demaniali e poteva avviare interlocuzioni e accertamenti preliminari, per poi ritenere insussistenti i presupposti per l’effettivo avvio dei lavori della Commissione delimitatrice. Il mero avvio preliminare non avrebbe creato una posizione differenziata in capo ai ricorrenti né imposto all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento, ove fosse stata accertata l’insussistenza dei presupposti. Gli accertamenti preliminari, inoltre, non erano soggetti allo schema partecipativo proprio del procedimento ex art. 32 del Codice della navigazione, non essendo ancora iniziati i lavori della Commissione. Nessun pregiudizio giuridicamente rilevante è stato ravvisato, anche perché le contestazioni sull’effettivo confine potevano essere fatte valere davanti al giudice ordinario. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 32 Codice della navigazione

    Il procedimento di delimitazione non deve necessariamente essere portato a conclusione con un provvedimento innovativo delle precedenti risultanze demaniali; l’amministrazione può svolgere accertamenti preliminari e decidere di non avviare effettivamente i lavori della Commissione quando ritenga insussistenti i presupposti.

  • art. 58, comma 3, Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione

    Le garanzie partecipative previste per le operazioni di delimitazione si riferiscono alle effettive operazioni della Commissione delimitatrice e non necessariamente agli accertamenti preliminari svolti prima dell’avvio dei suoi lavori.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    L’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori presuppone che l’atto impugnato sia effettivamente illegittimo; nel caso esaminato, il TAR ha escluso tale illegittimità e ha rigettato la domanda.

Massime di principio

  • La giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia riguarda le modalità di esercizio del potere amministrativo, l’avvio, la partecipazione e l’archiviazione di un procedimento di delimitazione demaniale; appartiene invece al giudice ordinario la controversia avente a oggetto l’effettiva individuazione del confine demaniale e la titolarità del diritto di proprietà.
  • L’avvio di interlocuzioni o di accertamenti preliminari finalizzati a valutare l’opportunità di attivare un procedimento di delimitazione demaniale non obbliga l’amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento innovativo delle precedenti risultanze.
  • L’amministrazione può interrompere o archiviare il procedimento di delimitazione prima dell’effettivo inizio dei lavori della Commissione delimitatrice, qualora gli accertamenti preliminari evidenzino l’insussistenza dei presupposti per procedere oltre.
  • Le garanzie partecipative proprie delle operazioni di delimitazione si applicano alle effettive attività della Commissione delimitatrice e non necessariamente agli accertamenti preliminari svolti dall’amministrazione prima dell’inizio dei lavori della Commissione.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento, determinata dalla pendenza di un giudizio civile sul confine e dall’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, comporta l’improcedibilità della domanda caducatoria; resta esaminabile la domanda di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, ma essa va rigettata se l’atto risulta legittimo.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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