Sentenza n. 15369/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione dei titoli del candidato e graduatorie definitive e rettificate del concorso straordinario per dirigenti scolastici bandito con D.M. n. 107/2023, compresa la seconda rettifica del 18 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato inizialmente al posto n. 600 con 8,45 punti, ha impugnato la valutazione dei titoli e le graduatorie del concorso, chiedendo il riconoscimento di un punteggio complessivo di 9,275 e l’inserimento in posizione utile per uno dei 519 posti. Ha dedotto violazione e mancata applicazione dell’art. 3 e dell’art. 97 Cost., dell’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 12, comma 4, del D.M. n. 138/2017 e della Tabella A allegata, nonché eccesso di potere. Ha contestato, in particolare, l’esclusione dalla categoria A.7 del diploma di specializzazione in Pedagogia Clinica dichiarato nella categoria A.8; la mancata valutazione in A.3 di tre diplomi di perfezionamento (Bioetica, Tecnologie della comunicazione formativa e Didattica generale), perché non compresi nell’Allegato 4 del decreto direttoriale del 31 marzo 2005; e la mancata attribuzione del punteggio per tre contratti SSIS/Università di Bari, qualificati dall’Amministrazione come attività di didattica laboratoriale anziché docenza. Ha inoltre lamentato l’insufficiente motivazione della valutazione e sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto ricondurre d’ufficio i titoli alle categorie corrette. Con motivi aggiunti ha reiterato le censure contro la seconda rettifica della graduatoria del 18 dicembre 2025, che aveva confermato la sua posizione al n. 605 con 8,45 punti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto non riconoscibile il diploma di specializzazione in Pedagogia Clinica nella categoria A.7, riservata ai master indicati dalla tabella, né in A.8, categoria nella quale era stato dichiarato e per la quale era già stato raggiunto il limite valutabile; ha inoltre osservato che la materia non appariva riconducibile al profilo del dirigente scolastico. I diplomi dichiarati in A.3 non erano compresi nell’Allegato 4 del decreto direttoriale del 31 marzo 2005, atto non impugnato e vincolante per l’Amministrazione, e non potevano essere ricollocati in A.7 o A.8 per il limite di titoli, né in A.6, non risultando inerenti alla dirigenza scolastica. I tre incarichi SSIS contestati erano attività di didattica laboratoriale, prevalentemente pratica, e non docenza, trattandosi di prestazioni diverse e non sovrapponibili ai fini della valutazione. Il Collegio ha concluso che il punteggio attribuito era immune dai vizi denunciati; ha inoltre rilevato che non erano stati forniti elementi nuovi idonei a superare le valutazioni già espresse in sede cautelare. La richiesta di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami relativa ai motivi aggiunti è stata disattesa, poiché le censure riproponevano questioni ritenute infondate nel merito. Spese integralmente compensate per l’esito complessivo, il contegno processuale e la novità della questione.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Con unico motivo, sono state lamentate “violazione e mancata applicazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla violazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione - violazione e non corretta applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (Reclutamento dei dirigenti scolastici), nonché del comma 4 dell’art. 12 del Decreto Ministeriale 03/08/2017, n. 138, nonché mancata applicazione e violazione della Tabella A allegata a tale decreto”.
L’art. 3 Cost. è stato invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità della valutazione dei titoli, ma la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma; le censure complessive sono respinte.
art. 97 Cost.
Con unico motivo, sono state lamentate “violazione e mancata applicazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla violazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione - violazione e non corretta applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (Reclutamento dei dirigenti scolastici), nonché del comma 4 dell’art. 12 del Decreto Ministeriale 03/08/2017, n. 138, nonché mancata applicazione e violazione della Tabella A allegata a tale decreto”.
L’art. 97 Cost. è stato dedotto come parametro contro la valutazione dei titoli; la sentenza non gli attribuisce una specifica interpretazione, ritenendo comunque legittimo il punteggio.
art. 29 d.lgs. 165/2001
Con unico motivo, sono state lamentate “violazione e mancata applicazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla violazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione - violazione e non corretta applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (Reclutamento dei dirigenti scolastici), nonché del comma 4 dell’art. 12 del Decreto Ministeriale 03/08/2017, n. 138, nonché mancata applicazione e violazione della Tabella A allegata a tale decreto”.
La disposizione è menzionata quale norma dedotta dal ricorrente sul reclutamento dei dirigenti scolastici; il giudice non ne ricava una regola interpretativa specifica e respinge le censure sulla valutazione dei titoli.
art. 12, comma 4, D.M. 138/2017
Ritiene il Collegio che le doglianze di parte ricorrente non possano essere condivise.
La sentenza respinge la censura di violazione della disciplina di valutazione dei titoli. In concreto, le categorie della Tabella A sono applicate secondo le rispettive tipologie, i limiti massimi valutabili e, per la categoria A.3, il riferimento all’Allegato 4 del decreto direttoriale del 31 marzo 2005.
Tabella A allegata al D.M. 138/2017
i titoli dichiarati sub A.3 non sono stati riconosciuti, perché non rientranti nell’allegato 4 del Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola del 31 marzo 2005 (non impugnato in questo giudizio e, quindi, vincolante per l’Amministrazione); parimenti, gli stessi non potevano essere collocati sub A.7 e A.8 perché tali categorie hanno già raggiunto il limite valutabile; non si possono riconoscere nemmeno in A.6, poiché i titoli dichiarati ed allegati non sembrerebbero inerenti alla dirigenza scolastica;
Le categorie di valutazione dei titoli e i relativi limiti della Tabella A devono essere rispettati: i titoli non possono essere trasferiti ad altre categorie per ottenere punteggio quando non ne ricorrono i presupposti o il limite valutabile è già stato raggiunto; per A.3, l’Allegato 4 richiamato è vincolante per l’Amministrazione se non impugnato.
art. 73 c.p.a.
Con ordinanza n. 4187/2026, pubblicata il 5 marzo 2026, la Sezione ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 22 settembre 2026, in ragione del mancato perfezionamento del termine di 60 (sessanta) giorni a difesa, di cui all’art. 73 c.p.a., concesso ai potenziali controinteressati, a seguito di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, avvenuta in data 22 gennaio 2026, in esecuzione dell’ordinanza presidenziale n. 4007/2025.
La disposizione è applicata per assicurare ai potenziali controinteressati il termine di 60 giorni a difesa dopo l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami; il mancato perfezionamento del termine ha determinato il rinvio dell’udienza.
Massime di principio
- Nella valutazione dei titoli di un concorso pubblico, il titolo va ricondotto alla categoria prevista dalla lex specialis in base alla sua natura effettiva: un diploma di specializzazione non è assimilabile a un master quando la tabella di valutazione prevede per quella categoria i soli master indicati.
- I titoli non possono essere spostati in categorie diverse da quelle dichiarate quando tali categorie hanno già raggiunto il limite massimo valutabile previsto dalla disciplina concorsuale.
- Quando la tabella concorsuale attribuisce punteggio ai diplomi di perfezionamento ricompresi in un allegato specificamente richiamato, l’Amministrazione è vincolata a tale delimitazione se l’atto che contiene l’allegato non è stato impugnato.
- Ai fini della valutazione concorsuale, attività di didattica laboratoriale prevalentemente pratica e incarichi di docenza non sono automaticamente sovrapponibili; la loro valutazione dipende dalla distinzione tra le prestazioni effettivamente svolte e le categorie contemplate dalla tabella.
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