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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33732/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia trae origine da avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004, emessi a seguito di verifica della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio ha contestato l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un fornitore, negando la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA e recuperando a tassazione le maggiori imposte. Uno dei soci ha poi impugnato anche la cartella di pagamento emessa per il maggior reddito di partecipazione. Dopo una prima fase processuale conclusa con declaratoria di nullità per difetto di litisconsorzio necessario, il giudizio è stato riassunto e il primo giudice ha accolto i ricorsi; in appello, però, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha riformato la decisione. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione delle norme su IVA, accertamento, riparto dell'onere della prova e presunzioni, sostenendo che l'Amministrazione non avesse fornito prova sufficiente dell'inesistenza delle operazioni e che fossero stati trascurati gli elementi probatori contrari offerti dai contribuenti; il secondo per violazione della disciplina sul rapporto tra giudicato penale e processo tributario, deducendo che il decreto di archiviazione emesso nel procedimento penale avrebbe dovuto incidere sull'accertamento fiscale, anche alla luce della normativa sopravvenuta richiamata nel ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la ricostruzione della CGT di secondo grado: in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, come l'assenza di struttura organizzativa del fornitore; una volta dimostrati tali indizi, grava sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni e tale prova non può essere sostituita dalla mera regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti. Nel caso concreto, risultava accertata la totale assenza di organizzazione, mezzi, personale, dichiarazioni fiscali e libri contabili del fornitore, mentre i contribuenti non avevano fornito prova della reale esecuzione delle prestazioni. Sul secondo motivo, la Corte ha affermato che il decreto di archiviazione penale non impedisce al giudice tributario di valutare autonomamente i fatti, non essendo un provvedimento assistito da autorità di giudicato ai sensi dell'art. 654 c.p.p.; inoltre, la disciplina richiamata dal ricorrente non era applicabile, perché riferita alle sole sentenze irrevocabili di assoluzione pronunciate all'esito del dibattimento. Ne è conseguita la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, trattandosi di ricorso definito come manifestamente infondato all'esito della proposta accelerata, anche alle ulteriori somme previste dall'art. 96 c.p.c. e dal regime della decisione accelerata.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare la violazione delle norme sull'IVA e sulla prova delle operazioni inesistenti; la Corte non ravvisa violazioni nella decisione di merito.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di accertamento IVA e recupero dell'imposta, ma ritenuto correttamente applicato dal giudice di merito.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per contestare il fondamento dell'accertamento reddituale; la Corte reputa infondata la doglianza.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    Invocato sul tema della prova nel processo tributario; la Corte conferma il corretto governo delle regole probatorie da parte del giudice di merito.

  • artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c.

    Richiamati in tema di riparto dell'onere della prova e presunzioni; la Corte ribadisce che l'Amministrazione può provare le operazioni inesistenti con presunzioni semplici e che il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di legittimità denunciato dai ricorrenti per violazione di legge.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Norma sul vizio motivazionale richiamata nel secondo motivo, ma la censura è ritenuta infondata.

  • art. 408 c.p.p.

    Il decreto di archiviazione emesso ai sensi di tale norma non produce preclusioni nel giudizio tributario.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato per escludere che il decreto di archiviazione possa avere autorità di cosa giudicata nel processo tributario.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000

    La Corte precisa che la norma, come introdotta dalla L. n. 87/2024, riguarda solo le sentenze irrevocabili di assoluzione pronunciate dopo dibattimento e non i decreti di archiviazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione richiama il procedimento di definizione accelerata e la disciplina collegata alla declaratoria di manifesta infondatezza.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicati per la condanna alle somme ulteriori in ragione della definizione del ricorso come manifestamente infondato e del conseguente abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto dai ricorrenti in ragione dell'esito del giudizio.

Massime di principio

  • In tema di IVA e di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, quali l'assenza di una struttura organizzativa minima del fornitore; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
  • La mera esibizione delle fatture, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non sono di per sé sufficienti a provare la realtà dell'operazione, poiché tali strumenti possono essere utilizzati proprio per conferire apparenza di verità a operazioni fittizie.
  • Il decreto di archiviazione emesso in sede penale non impedisce al giudice tributario di valutare autonomamente i medesimi fatti e non produce effetti preclusivi o di giudicato nel processo fiscale.
  • La disciplina che attribuisce efficacia di giudicato al processo tributario in relazione agli esiti del penale riguarda soltanto le sentenze irrevocabili di assoluzione pronunciate all'esito del dibattimento, non anche i provvedimenti di archiviazione.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure che si risolvano in una contestazione della valutazione di merito delle prove sono inammissibili o comunque infondate se la motivazione del giudice di appello mostra di aver correttamente applicato le regole sull'onere probatorio e sulle presunzioni.
  • Quando il ricorso è definito come manifestamente infondato nell'ambito della procedura accelerata, può trovare applicazione la condanna alle ulteriori somme previste dall'art. 96 c.p.c. per abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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