Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9605/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova (26/09/2024) che aveva revocato la precedente ordinanza del 30/09/2021 che disponeva l'affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi in Germania. Il ricorrente contestava la revoca sostenendo che l'autorità tedesca aveva rifiutato l'esecuzione per carenza di informazioni fornite dalle autorità italiane e non per la mancanza del permesso di soggiorno; affermava inoltre che la mancanza del permesso non ostacolerebbe l'esecuzione secondo giurisprudenza italiana e che non si era verificata alcuna violazione incompatibile con la misura alternativa, chiedendo la conferma o l'applicazione di misure alternative diverse (richiamando anche l'art. 51-ter ord. pen.).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha rilevato che l'ordinanza originaria del 30/09/2021 era subordinata al riconoscimento/accettazione da parte dell'autorità giudiziaria tedesca ai sensi della Decisione Quadro GAI; la revoca ha riguardato l'ordinanza condizionata per la impossibilità di eseguire la misura nello Stato richiesto. La non eseguibilità è stata motivata dalla autorità tedesca con due ragioni, di cui una (la mancanza del permesso di soggiorno del ricorrente) imputabile al condannato stesso, rendendo legittima la revoca. Di conseguenza il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Decisione Quadro 2008/947/GAI

    La misura alternativa disposta in uno Stato membro per essere eseguita in un altro è subordinata al riconoscimento/accettazione da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione; l'ordinanza italiana era quindi condizionata alla positiva riscontro tedesco.

  • decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38

    Normativa nazionale di recepimento della Decisione Quadro GAI: conferma il regime di riconoscimento/accettazione delle misure penali tra Stati membri applicato dal Tribunale.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47

    Prevede l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ha distinto tra la misura in sé e l'ordinanza di applicazione soggetta a condizione di eseguibilità all'estero.

  • ordinamento penitenziario, art. 51-ter

    Norma richiamata dal ricorrente per sollecitare l'applicazione di misure alternative o adeguative; la Corte ha ritenuto che non sussisteva spazio per una diversa valutazione dato che l'esecuzione nella forma richiesta era impedita per ragioni di eseguibilità estera e per la mancanza di domicilio/residenza in Italia.

  • Costituzione, art. 3

    Richiamato dal ricorrente come principio di uguaglianza; la Corte non ha riscontrato violazioni costituzionali rilevanti nello svolgimento della procedura di revoca fondata su ragioni di eseguibilità internazionale e su fatti imputabili al condannato.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma procedurale che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento.

  • Giurisprudenza richiamata dal ricorrente: Sez. 1, n. 40131 del 2024

    Il ricorrente ha invocato tale pronuncia per sostenere che la mancanza del permesso di soggiorno non osterebbe all'esecuzione della misura; tuttavia la Corte non ha ritenuto decisiva quella interpretazione rispetto al fondamento espresso dall'autorità tedesca, che ha indicato la mancanza del titolo di soggiorno come ostativo e connesso alla posizione soggettiva del condannato.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento italiano di esecuzione di una misura penale all'estero è espresso come condizionato al riconoscimento dallo Stato di esecuzione, la mancata accettazione straniera legittima la revoca dell'ordinanza italiana anche senza che ciò implichi una violazione disciplinare del beneficiario.
  • Se il rifiuto dello Stato ricevente è fondato su una circostanza soggettiva riferibile al condannato (es. assenza di permesso di soggiorno o titolo a risiedere), la responsabilità dell'inefficacia dell'esecuzione ricade prevalentemente sul beneficiario e la revoca dell'ordinanza è giustificata.
  • La distinzione tra "revoca dell'ordinanza" e "revoca della misura" è rilevante: un'ordinanza soggetta a condizione sospensiva può essere revocata per impossibilità di esecuzione senza che ciò implichi una valutazione di incompatibilità del comportamento del condannato con la misura alternativa.
  • In assenza di domicilio o residenza in Italia e con rifiuto della esecuzione nello Stato straniero, il giudice italiano non è obbligato a riesaminare o applicare misure alternative para-detentive in Italia; va valutata la situazione personale e la fattibilità dell'esecuzione.
  • Le parti che assistono all'esecuzione all'estero devono curare la tempestiva trasmissione delle informazioni richieste dallo Stato ricevente, ma se il motivo del rifiuto dipende dalla posizione soggettiva del condannato (es. mancanza di titolo di soggiorno) questo prevale sulle eventuali carenze informative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.