Ordinanza n. 179/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’Ordinanza Dirigenziale n. 567 del 14.11.2025 di ingiunzione di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, notificata in data 22.11.2026 (prot. n. 007243); - dell’Ordinanza di demolizione n. 303 del 16.06.2025, notificata alla sola Sig.ra Cloro Anna in data 24.06.2025; - dell’atto di ripulsa (Provv. N. 2027/RIP) inviato con prot. N. 77477 del 23.05.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, ordinanza di demolizione e atto di ripulsa
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Due privati hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, un’ordinanza dirigenziale di ingiunzione di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, un’ordinanza di demolizione e un atto di ripulsa adottati dal Comune di Brindisi, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il TAR dà atto che le questioni dedotte richiedono un ulteriore approfondimento nel merito, anche con riguardo alla tempestività di alcune doglianze proposte da una delle parti ricorrenti. Nella fase cautelare è stato inoltre dedotto un pregiudizio connesso agli eventuali effetti acquisitivi degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, sospendendo interinalmente l’efficacia dei provvedimenti impugnati. La misura è stata ritenuta giustificata dalla natura del pregiudizio prospettato, in particolare in relazione agli eventuali effetti acquisitivi, e dall’opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra, considerato che le questioni richiedono ulteriore approfondimento, anche sulla tempestività di alcune doglianze riferite a una delle parti. Il merito è stato fissato alla seconda udienza pubblica del giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia e la natura interinale della decisione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’ingiunzione di sanzione pecuniaria impugnata; l’ordinanza non definisce nel merito la corretta applicazione della disposizione.
Massime di principio
- In presenza di un pregiudizio collegato a possibili effetti acquisitivi derivanti da provvedimenti repressivi edilizi, il giudice amministrativo può sospenderne interinalmente l’efficacia per preservare l’utilità della decisione di merito.
- La tutela cautelare può essere accordata anche quando le questioni dedotte necessitino di un ulteriore approfondimento nel merito, purché la sospensione sia necessaria a consentire una decisione successiva re adhuc integra.
- La verifica cautelare può comprendere l’esame preliminare della tempestività delle doglianze riferite a singole parti ricorrenti, senza che tale valutazione interlocutoria esaurisca la decisione sul merito.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando la controversia presenti peculiarità e la decisione abbia natura interinale.
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