Corte di giustizia, Sentenza C-349/23
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2024. — HB contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Karlsruhe. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Età pensionabile obbligatoria – Normativa nazionale che esclude il posticipo del collocamento a riposo dei giudici federali – Possibilità per i funzionari federali e i giudici dei Länder di chiedere il posticipo del collocamento a riposo – Disparità di trattamento in base all’appartenenza a una categoria socioprofessionale o in base al luogo di lavoro. — Causa C-349/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Verwaltungsgericht Karlsruhe, ha escluso che il diverso trattamento riservato ai giudici federali rispetto ai funzionari federali e ai giudici dei Länder in materia di posticipo del pensionamento integri una discriminazione direttamente fondata sull’età. Secondo la Corte, il criterio rilevante è la categoria professionale e non l’età. Di conseguenza, le questioni relative alla giustificazione della misura non sono state esaminate.
Disparità di trattamento tra giudici federali, funzionari federali e giudici dei Länder in tema di posticipo del collocamento a riposo: esclusione della discriminazione direttamente fondata sull’età
La questione giuridica
Se la normativa tedesca che impedisce ai giudici federali di posticipare il collocamento a riposo, mentre tale possibilità è riconosciuta ai funzionari federali e ai giudici dei Länder, integri una discriminazione diretta fondata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78; e, in subordine, come vadano interpretati i requisiti di giustificazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la differenza di disciplina tra giudici federali, da un lato, e funzionari federali e giudici dei Länder, dall’altro, quanto alla possibilità di posticipare il collocamento a riposo non costituisce una discriminazione diretta fondata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78, poiché la disparità dipende dalla categoria professionale e dal diverso regime normativo applicabile ai rispettivi incarichi, non da un criterio anagrafico. Ne consegue che una siffatta situazione non rientra nel quadro della direttiva quanto alla discriminazione per età, e non occorre esaminare le ulteriori questioni sulla giustificazione ex articolo 6, paragrafo 1.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 48 del Deutsches Richtergesetz (DRiG)
- Articolo 51 del Bundesbeamtengesetz (BBG)
- Articolo 53 del Bundesbeamtengesetz (BBG)
- Articolo 6 del Landesrichter- und Staatsanwaltsgesetz del Land Baden-Württemberg
- Articolo 95 del Grundgesetz per la Repubblica federale di Germania
- Articolo 1 del Richterwahlgesetz
Disparità di trattamento tra giudici federali e altre categorie professionali in tema di pensionamento
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Karlsruhe in una controversia tra un giudice del Bundesgerichtshof e la Repubblica federale di Germania. Il problema nasce dal rifiuto di consentire a un giudice federale il posticipo del collocamento a riposo, mentre tale possibilità è prevista per i funzionari federali e per i giudici dei Länder.
Fatti e procedimento principale
HB, giudice federale nato nel 1960, ha chiesto di poter continuare a esercitare la funzione oltre l’età pensionabile prevista dalla normativa tedesca applicabile ai giudici federali. La presidente del Bundesgerichtshof lo ha informato della data di collocamento a riposo, e il reclamo proposto dinanzi al BMJ è stato respinto. HB ha quindi adito il giudice del rinvio, sostenendo di subire una discriminazione diretta fondata sull’età, perché altre categorie comparabili avrebbero la facoltà di chiedere il posticipo del pensionamento.
Normativa rilevante dell’Unione
La Corte interpreta principalmente:
- l’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE, che definisce l’ambito materiale della direttiva;
- l’articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE, sulla nozione di discriminazione diretta;
- l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, sul campo di applicazione;
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, sulla giustificazione delle disparità di trattamento in ragione dell’età.
Normativa nazionale richiamata
Il giudice del rinvio ha richiamato, tra le altre, le disposizioni tedesche che disciplinano il pensionamento e la possibilità di posticipo:
- articolo 48 DRiG per i giudici nominati a tempo indeterminato;
- articolo 51 BBG per i funzionari federali;
- articolo 53 BBG, che consente in determinate condizioni il posticipo del collocamento a riposo dei funzionari;
- articolo 6 della legge del Land Baden-Württemberg sui giudici e sui pubblici ministeri, che prevede una limitata possibilità di posticipo per i giudici del Land.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il Verwaltungsgericht Karlsruhe ha chiesto, in sostanza:
- se la mancata possibilità per i giudici federali di posticipare il pensionamento, a differenza di quanto accade per funzionari federali e giudici dei Länder, costituisca discriminazione diretta fondata sull’età;
- se, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, possano essere considerati anche elementi del contesto non emersi nei lavori preparatori ma dedotti soltanto nel giudizio;
- come vadano intesi i criteri dell’essere una misura "oggettivamente" e "ragionevolmente" giustificata;
- se il diverso regime sia incompatibile, per difetto di coerenza, con l’articolo 6, paragrafo 1.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui i motivi di discriminazione elencati nell’articolo 1 della direttiva 2000/78 sono tassativi e la direttiva non riguarda discriminazioni fondate sulla categoria professionale o sul luogo di lavoro. Nel caso di specie, la differenza contestata non riguarda giudici federali più anziani e giudici federali più giovani, ma giudici federali, da un lato, e funzionari federali e giudici dei Länder, dall’altro.
Secondo la Corte, questi gruppi sono disciplinati da atti legislativi distinti, esercitano funzioni diverse e soggiacciono a condizioni di impiego specifiche. La disparità di trattamento dipende dunque dalla funzione e dalla categoria professionale, non dall’età. Poiché la categoria professionale non figura tra i motivi protetti dalla direttiva 2000/78, la situazione non rientra nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 1, lett. a).
Esito sulle ulteriori questioni
Poiché la Corte ha escluso che la disparità di trattamento sia direttamente fondata sull’età, ha ritenuto superfluo rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta, che presupponevano l’esistenza di una discriminazione per età e vertevano sulla possibile giustificazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1.
Dispositivo e principio affermato
La Corte ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che la normativa nazionale che impedisce ai giudici federali di posticipare il collocamento a riposo, pur consentendolo ai funzionari federali e ai giudici dei Länder, non configura una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età.
Rilievo pratico della pronuncia
La decisione chiarisce che, in materia di pensionamento e impiego pubblico, non ogni differenza di regime tra categorie del settore pubblico integra automaticamente una discriminazione per età. Per invocare la direttiva 2000/78 occorre che il criterio contestato sia effettivamente riconducibile all’età o a uno degli altri motivi tassativamente elencati, non essendo sufficiente una diversa disciplina tra categorie professionali diverse.
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