Sentenza del 28/09/2016 n. 19088 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M.A. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, che aveva ritenuto valida l'intimazione di pagamento relativa a un debito IRPEF di 14.587 euro. Il ricorrente contestava principalmente la validità della notifica della precedente cartella di pagamento, sostenendo che, essendo stata consegnata al portiere, fosse necessaria una seconda raccomandata informativa. Contestava inoltre l'omessa indicazione nell'intimazione dell'autorità e del termine per proporre ricorso e la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inapplicabile alla notifica eseguita dall'agente della riscossione tramite servizio postale la disciplina della doppia raccomandata prevista dalla legge n. 890 del 1982, trattandosi di una modalità speciale regolata dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973. L'atto inviato a mezzo raccomandata all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. Le ulteriori censure sono state respinte perché l'intimazione indicava la possibilità di ricorrere e il contribuente aveva comunque presentato ricorso tempestivamente; inoltre, la doglianza sul responsabile del procedimento riguardava la cartella, non l'intimazione, e la cartella non era stata impugnata nei termini. M.A. è stato condannato a rimborsare a Equitalia 1.600 euro di spese, oltre al 15% di spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
legittima l'agente della riscossione ad effettuare la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale
Per gli atti di riscossione, la notifica può essere eseguita direttamente dall'agente della riscossione tramite servizio postale, senza necessità di intervento dell'ufficiale giudiziario.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50
l'intimazione ad adempiere sia notificata "con le modalità previste dall'art. 26"
L'intimazione di pagamento segue le modalità di notifica previste per la cartella di pagamento dall'art. 26.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 14
art. 7, comma 6: prescrive la "doppia raccomandata"
L'obbligo della seconda raccomandata informativa riguarda le notifiche eseguite secondo la disciplina della legge n. 890 del 1982 tramite ufficiale giudiziario, ma non si applica alle notifiche degli atti di riscossione eseguite direttamente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Codice civile, art. 1335
presunzione di conoscenza
L'atto recapitato all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto; il destinatario può superare la presunzione solo dimostrando di essere stato, senza propria colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies, convertito dalla legge n. 31 del 2008
la nuova disposizione è applicabile ai procedimenti di notificazione effettuati a decorrere dal 1 marzo 2008
La disciplina introdotta sulla seconda raccomandata informativa non può essere applicata retroattivamente alle notifiche eseguite prima del 1 marzo 2008.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge n. 31 del 2008
la mancata indicazione del responsabile del procedimento è prevista a pena di nullità soltanto in relazione alle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008
L'omessa indicazione del responsabile del procedimento determina la nullità solo per le cartelle riferite a ruoli consegnati all'agente della riscossione dalla data prevista dalla norma; la censura deve inoltre essere proposta tempestivamente contro la cartella.
Massime di principio
- Per le notifiche degli atti di riscossione eseguite direttamente dall'agente della riscossione tramite servizio postale, occorre verificare anzitutto la disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973; non è automaticamente necessaria la doppia raccomandata prevista per le notifiche effettuate tramite ufficiale giudiziario.
- La validità della notifica va valutata anche in base alla data in cui è stata eseguita, perché le modifiche normative in materia di raccomandata informativa possono applicarsi solo alle notifiche successive alla loro entrata in vigore.
- La consegna della raccomandata all'indirizzo del destinatario comporta una presunzione di conoscenza. Per contestarla non basta negare genericamente di aver ricevuto l'atto: occorre provare l'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
- Eventuali omissioni nell'indicazione dell'autorità o del termine per impugnare non comportano necessariamente l'annullamento dell'atto, soprattutto se il contribuente ha comunque impugnato tempestivamente e non ha subito una concreta lesione del diritto di difesa.
- Le contestazioni relative alla cartella di pagamento devono essere proposte tempestivamente contro la cartella stessa. Una successiva intimazione di pagamento, di regola, non riapre i termini per impugnare vizi propri della cartella ormai non contestata.
- L'indicazione del responsabile del procedimento e le relative conseguenze di nullità dipendono dalla tipologia dell'atto, dalla data di consegna del ruolo e dalla disciplina temporale applicabile.
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