Parere n. 36/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
quanto al ricorso n. 770 del 2021: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS-contro il Comune di -OMISSIS-per l’annullamento:“del provvedimento integrazione provvedimento n.10/2004 del 12 gennaio 2004 del -OMISSIS-, emesso in data 18 febbraio 2010, notificato il 22 febbraio 2010, con il quale si ingiunge la demolizione delle opere realizzate, in assenza del permesso di costruire, in -OMISSIS-, loc. -OMISSIS-, nei termini, modalità e prescrizioni di legge, indicati nel provvedimento n. 10/2004 del 12 gennaio 2004”. quanto al ricorso n. 10 del 2024: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-contro il Comune di -OMISSIS-per l’annullamento delle ordinanze n. 166 del 28 luglio 2023 recante comunicazione di avvio del procedimento e n. 168 del 31 luglio 2023 (Pratica Edilizia n. 14/2023), in cui si afferma l’inottemperanza all’ordine di demolizione con conseguente acquisizione di porzione dell’immobile al patrimonio del Comune.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRiunione e istruttoria nei ricorsi straordinari relativi a un’integrazione di ordinanza di demolizione del 2010 e alle ordinanze comunali del 2023 concernenti l’inottemperanza all’ordine di demolizione e l’acquisizione di una porzione dell’immobile al patrimonio comunale
Esito
La questione giuridica
Il primo ricorso, n. 770/2021, riguarda l’impugnazione del provvedimento comunale del 18 febbraio 2010, notificato il 22 febbraio 2010, recante integrazione del provvedimento n. 10/2004 e ingiunzione di demolizione di opere realizzate in assenza del permesso di costruire. Il ricorrente ha dedotto incompetenza per violazione dell’art. 107, comma 3, lettera g), del d.lgs. n. 267/2000, violazione del giusto procedimento, illogicità manifesta e abnormità, violazione ed erronea applicazione dell’art. 132 della legge regionale toscana n. 1/2005, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il secondo ricorso, n. 10/2024, proposto contro le ordinanze comunali n. 166 del 28 luglio 2023 e n. 168 del 31 luglio 2023, concerne l’avvio del procedimento repressivo edilizio, l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché la prospettata acquisizione al patrimonio comunale di circa 283 metri quadrati. Sono stati dedotti due motivi relativi alla violazione degli artt. 3, 7 e 8 della legge n. 241/1990, al difetto del giusto procedimento, all’illogicità manifesta e all’abnormità. Il Ministero ha inoltre segnalato la possibile tardività del secondo ricorso e ha manifestato l’intenzione di proporre opposizione ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, con conseguente devoluzione della controversia alla sede giurisdizionale. La Sezione ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi prima di decidere.
Il parere
La Sezione ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Non ha deciso né sulle questioni di rito, compresa la prospettata tardività del secondo ricorso e l’eventuale opposizione, né sui motivi di merito. Ha ritenuto l’affare non maturo per la decisione a causa dell’incompletezza dell’istruttoria, anche perché gli incombenti già disposti con il precedente parere n. 1554/2021 non risultano adempiuti. Ha ordinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di depositare, entro 50 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria documentata sul rapporto tra le vicende oggetto dei ricorsi e la sentenza n. 572/2014 del T.a.r. per la Toscana, sull’eventuale proposizione dell’opposizione anticipata da parte del ricorrente e sull’attuale stato dell’immobile. La relazione dovrà contenere le eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente, al quale dovrà essere previamente comunicata con assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, la Sezione si è riservata di decidere sulla base degli atti disponibili. La trattazione è stata quindi rinviata a nuova adunanza.
Osservazioni
Riunione dei ricorsi
I ricorsi n. 770/2021 e n. 10/2024 sono riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Rapporto con la sentenza n. 572/2014 del T.a.r. per la Toscana
Il Ministero dovrà chiarire e documentare il rapporto tra le vicende amministrative oggetto dei ricorsi e la precedente vicenda definita dalla sentenza n. 572/2014.
Eventuale opposizione al ricorso straordinario
Dovrà essere verificato se il ricorrente abbia effettivamente proposto l’anticipata opposizione prevista dall’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, circostanza rilevante per l’eventuale trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale.
Attuale stato dell’immobile
Il Ministero dovrà acquisire e trasmettere informazioni documentate sull’attuale stato dell’immobile interessato dagli ordini di demolizione e dalla prospettata acquisizione al patrimonio comunale.
Partecipazione del ricorrente all’istruttoria
La relazione ministeriale dovrà essere previamente partecipata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata in relazione alla presentazione diretta del secondo ricorso e alla prospettata opposizione, con possibile devoluzione della controversia alla sede giurisdizionale.
art. 31, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001
acquisizione al patrimonio del comune
Le disposizioni sono richiamate come base delle procedure conseguenti all’inottemperanza all’ordine di demolizione e della prospettata acquisizione dell’area al patrimonio comunale.
art. 107, comma 3, lettera g), d.lgs. n. 267/2000
Violazione dell'art. 107, comma 3 lett. g) del D. Lgs. n. 267/2000. Incompetenza
La disposizione è invocata dal ricorrente per contestare la competenza dell’organo che ha adottato l’atto impugnato; la Sezione non ha ancora esaminato il motivo.
art. 132 legge regionale Toscana n. 1/2005
Violazione ed erronea applicazione dell'art. 132 l. r. t. n. 01/05
La disposizione è richiamata dal ricorrente per contestare i presupposti dell’azione amministrativa; la Sezione non ha ancora deciso la relativa censura.
art. 3 legge n. 241/1990
Violazione dell'art. 3 L. n. 241/90
La norma è richiamata in relazione alla contestazione del difetto di motivazione degli atti impugnati; la questione è rimasta impregiudicata.
artt. 7 e 8 legge n. 241/1990
violazione del giusto procedimento
Le norme sono richiamate per contestare la violazione delle garanzie partecipative nei procedimenti conclusi con le ordinanze del 2023; la Sezione non ha ancora valutato nel merito tali censure.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei terzi citati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
Le disposizioni sono richiamate insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 a fondamento dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando più ricorsi straordinari presentano connessione oggettiva e soggettiva, la Sezione può disporne la riunione per una trattazione coordinata, senza che ciò comporti una decisione anticipata sulle questioni di rito o di merito.
- Nel ricorso straordinario, quando gli atti disponibili non consentono di ricostruire il rapporto tra la controversia e precedenti vicende giurisdizionali o amministrative, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e disporre specifici incombenti istruttori.
- Gli incombenti istruttori disposti nel procedimento consultivo devono essere svolti dall’amministrazione referente mediante una relazione documentata, comprensiva delle controdeduzioni dell’amministrazione intimata e delle osservazioni del ricorrente, previamente informato.
- La verifica dell’eventuale opposizione al ricorso straordinario è preliminare alla decisione, poiché l’opposizione può incidere sulla sede di trattazione della controversia e sulla procedibilità del parere consultivo.
- In presenza di un’istruttoria incompleta, la Sezione può rinviare la decisione lasciando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito, riservandosi di decidere sulla base degli atti esistenti qualora l’amministrazione non adempia ingiustificatamente agli incombenti richiesti.
Ricorsi straordinari su demolizione edilizia e acquisizione al patrimonio comunale
Il parere interlocutorio riguarda due ricorsi straordinari proposti da un privato contro il Comune interessato. Il primo ricorso, n. 770/2021, concerne un provvedimento del 18 febbraio 2010, integrativo dell’ingiunzione di demolizione n. 10/2004, relativa a opere realizzate senza permesso di costruire. Il secondo, n. 10/2024, riguarda le ordinanze comunali n. 166 del 28 luglio 2023 e n. 168 del 31 luglio 2023, con cui sono stati avviati procedimenti repressivi per violazioni edilizie e paesaggistiche, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione e prospettata l’acquisizione di circa 283 metri quadrati al patrimonio comunale.
Premesse e vicende procedimentali
Nel primo ricorso il privato ha dedotto l’incompetenza dell’organo emanante, la violazione del giusto procedimento, l’illogicità manifesta, l’abnormità, la violazione dell’art. 132 della legge regionale Toscana n. 1/2005, il travisamento dei fatti, la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Comune, sollecitato dal Ministero, si è limitato a trasmettere la sentenza n. 572/2014 del T.a.r. per la Toscana, senza formulare controdeduzioni. Con il precedente parere n. 1554/2021 la Sezione aveva respinto l’istanza cautelare e ordinato l’acquisizione di una relazione dettagliata sui motivi di ricorso. Gli incombenti istruttori, tuttavia, non sono stati adempiuti.
Il secondo ricorso è stato proposto contro le ordinanze del 2023. Il Ministero ha segnalato la possibile tardività del ricorso e ha manifestato la volontà di proporre opposizione, riconducendo la controversia alla sede giurisdizionale.
Contenuto degli atti comunali del 2023
L’ordinanza n. 166 del 28 luglio 2023 ha ingiunto ai destinatari di procedere a proprie cure e spese alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi per violazioni edilizie e paesaggistiche.
L’ordinanza n. 168 del 31 luglio 2023 ha invece:
- attestato l’inottemperanza all’ordine di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi previsto dal diniego di sanatoria edilizia n. 3/2006;
- comunicato l’avvio delle procedure previste dall’art. 31, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001;
- disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area di circa 283 metri quadrati, quale porzione della particella interessata.
Riunione dei ricorsi
La Sezione ha disposto la riunione dei due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. La riunione consente una trattazione unitaria di controversie riferite alla medesima vicenda edilizia e ai suoi sviluppi successivi, ma non determina alcuna anticipazione della decisione sulle questioni di rito o di merito.
Necessità di ulteriori accertamenti
La Sezione ha ritenuto che i ricorsi non fossero ancora maturi per la decisione. In particolare, devono essere acquisiti tre elementi:
- il rapporto tra la vicenda oggetto dei ricorsi e quella definita dalla sentenza n. 572/2014 del T.a.r. per la Toscana;
- la verifica dell’eventuale proposizione dell’opposizione anticipata al ricorso straordinario;
- l’attuale stato dell’immobile.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà predisporre una relazione istruttoria documentata entro 50 giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà comprendere le eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente, previa partecipazione allo stesso e assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni.
Esito del parere
La Sezione ha sospeso l’adozione del parere e rinviato la trattazione a una successiva adunanza, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. In caso di mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti, il Consiglio di Stato potrà decidere sulla base della documentazione già acquisita.
Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 8 gen 2026Parere n. 13/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 gen 2026Parere n. 14/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 gen 2026Parere n. 15/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 gen 2026Parere n. 16/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 gen 2026Parere n. 17/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 gen 2026Parere n. 18/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →