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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08676/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società cooperativa aveva convenuto davanti al Tribunale di Milano una società commerciale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'ingiustificato recesso, da parte della convenuta, dalle trattative per la stipulazione di un contratto di affitto di ramo d'azienda relativo a un punto vendita ubicato in un centro commerciale di Taranto. Il Tribunale, ritenendo applicabile la competenza territoriale inderogabile del luogo in cui si trova l'azienda ai sensi degli artt. 21 e 447-bis c.p.c., aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Taranto. La società attrice ha proposto regolamento di competenza articolando tre censure: 1) erronea qualificazione della responsabilità precontrattuale come contrattuale, con violazione dell'art. 1337 c.c.; 2) errata applicazione degli artt. 21 e 447-bis c.p.c., sostenendo che tali norme non opererebbero per responsabilità precontrattuale relativa a un rapporto non ancora costituito; 3) violazione dell'art. 171-bis c.p.c. e dell'art. 38, comma 3, c.p.c., per asserita tardività del rilievo officioso dell'incompetenza territoriale. La resistente ha aderito alle censure della ricorrente. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso e per la declaratoria di competenza del Tribunale di Taranto.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha precisato che l'affermazione del Tribunale sulla natura contrattuale della culpa in contrahendo era errata, poiché la responsabilità precontrattuale è ricondotta all'area extracontrattuale; tuttavia tale errore è risultato irrilevante, perché la competenza inderogabile ex artt. 21 e 447-bis c.p.c. si applica alle cause in materia di affitto di azienda e comprende anche le controversie collegate alla materia, persino se relative a un rapporto ancora da costituire. Poiché l'azienda oggetto delle trattative era ubicata a Taranto, correttamente è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Taranto. È stata inoltre respinta la censura sulla tardività del rilievo officioso, chiarendo che, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, la disciplina transitoria ha consentito il rilievo fino alla prima udienza quando il decreto ex art. 171-bis c.p.c. era stato emesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2024; nel caso concreto il decreto era stato emesso il 17 ottobre 2024, sicché il rilievo alla prima udienza del 29 gennaio 2025 era tempestivo. Le spese del regolamento sono state compensate per la posizione adesiva della resistente.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    La violazione della buona fede nelle trattative è stata ricondotta alla responsabilità precontrattuale, qualificata dalla Corte come extracontrattuale, non contrattuale.

  • art. 21 c.p.c.

    Per le cause in materia di affitto di azienda opera il criterio di competenza territoriale del luogo in cui è posta l'azienda, ritenuto inderogabile nel caso esaminato.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Il criterio territoriale inderogabile del foro del luogo in cui si trova il bene o l'azienda si applica alle controversie in materia di locazione, comodato e affitto, anche quando riguardano rapporti ancora da costituire e controversie collegate alla materia.

  • art. 171-bis c.p.c.

    Nel regime della riforma Cartabia il decreto di verifiche preliminari rileva anche ai fini del rilievo officioso delle questioni di competenza, nei limiti della disciplina transitoria richiamata dalla Corte.

  • art. 38, comma 3, c.p.c.

    Per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, la competenza per materia, valore e territorio inderogabile è rilevabile d'ufficio con il decreto ex art. 171-bis o, nei procedimenti non soggetti a tale norma, non oltre la prima udienza; la preclusione non era maturata nel caso concreto.

  • d.lgs. n. 149/2022

    È richiamato quale fonte della riforma che ha introdotto l'art. 171-bis c.p.c.

  • d.lgs. n. 164/2024

    Ha modificato l'art. 38, comma 3, c.p.c. e la nuova formulazione si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, con la precisazione transitoria accolta dalla Corte.

Massime di principio

  • La responsabilità precontrattuale da interruzione ingiustificata delle trattative è, secondo l'orientamento prevalente richiamato dalla Corte, una forma di responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 c.c., non fondata su un rapporto contrattuale già perfezionato.
  • Le controversie "in materia" di affitto, locazione o comodato, ai fini degli artt. 21 e 447-bis c.p.c., comprendono non solo i giudizi sul rapporto già in essere, ma anche le liti comunque collegate alla materia, incluse quelle relative a un rapporto ancora da costituire.
  • Il foro territoriale del luogo in cui è situato il bene o l'azienda oggetto del rapporto è inderogabile nelle controversie ricadenti nell'ambito applicativo dell'art. 447-bis c.p.c., con conseguente rilevabilità officiosa dell'incompetenza.
  • Nel regime transitorio della riforma Cartabia, la disciplina del rilievo officioso dell'incompetenza territoriale inderogabile va coordinata con lo stato del processo: se il decreto ex art. 171-bis c.p.c. è stato già emesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2024, la questione può essere sollevata alla prima udienza utile senza preclusione.
  • La qualificazione giuridica della responsabilità dedotta non incide sulla competenza quando il criterio speciale di foro inderogabile opera in ragione della materia controversa e del collegamento funzionale con il luogo di ubicazione dell'azienda o dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAffitto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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