Sentenza n. 6628/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 10 maggio 2024
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un ricorso avverso il silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha comunicato la conclusione del procedimento, mediante validazione dell’istanza e rilascio del permesso di soggiorno richiesto. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rilascio del permesso di soggiorno ha fatto venir meno l’utilità concreta della decisione sul silenzio. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito della controversia. Il Collegio ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, l’importo di euro 903,25, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, il giudizio è divenuto improcedibile perché l’amministrazione ha concluso il procedimento e adottato il provvedimento richiesto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per l’avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
“valori medi delle tariffe professionali vigenti”; “impegno professionale”
Rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei limiti indicati dalla norma.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Prevede, per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, la riduzione della metà dei compensi spettanti ai difensori.
art. 4 D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022
È stato applicato per determinare il compenso in relazione alle caratteristiche dell’attività difensiva, al valore indeterminabile della controversia e al risultato del giudizio, nonché per la riduzione correlata alla pronuncia in rito.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione conclude il procedimento e adotta il provvedimento richiesto, facendo venir meno l’utilità concreta della decisione giudiziale.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata dopo che il giudice abbia dato alle parti avviso della possibile definizione in rito ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- Nel giudizio amministrativo definito con pronuncia in rito, le spese possono essere compensate per giusti motivi, in considerazione della modalità di definizione della controversia.
- Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso del difensore deve tenere conto dei valori tariffari, dell’impegno professionale, del valore e delle caratteristiche della controversia, applicando le riduzioni previste dalla normativa speciale e, ove ricorra, dalla definizione in rito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →