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Sentenza

Sentenza n. 346/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 242 del 02/07/2024, concernente assegnazione carta docente.

Giustizia amministrativa202600159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 242 del 2 luglio 2024, relativa all’attribuzione del bonus carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero a corrisponderle il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato della pronuncia, senza tuttavia ricevere il beneficio. Ha quindi chiesto l’assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto all’accredito del beneficio, sicché entrambe le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha preso atto che, nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha accreditato alla ricorrente il beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, non essendo più attuale la pretesa esecutiva. Il Collegio ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, ritenendo dovuta la condanna in ragione della necessità per la ricorrente di promuovere il giudizio a fronte della precedente mancata esecuzione spontanea. Le spese sono state liquidate in euro 800, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico, c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica, per l’aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto alla docente per gli anni scolastici indicati nella sentenza del giudice del lavoro.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale base processuale specifica del giudizio di ottemperanza promosso dalla ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È stato richiamato in relazione al termine da attendere prima di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È stato utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese legali, rapportata ai minimi tariffari applicabili a procedure esecutive analoghe.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato soddisfacendo la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’esecuzione sopravvenuta del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, quando il ricorso si è reso necessario a causa della precedente inerzia amministrativa.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere un beneficio economico riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, l’accredito del beneficio durante il processo elimina l’attualità della domanda esecutiva, ma non necessariamente le ragioni per la regolazione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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