Parere n. 971/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS-, ispettore capo in congedo del Corpo di polizia penitenziaria, contro il Ministero della giustizia per l’annullamento del decreto n. 02478/2015/cs dell'8 settembre 2015, recante diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “-OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto n. 02478/2015/CS dell’8 settembre 2015, recante il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un disturbo dell’umore con aspetti disforici e disadattativi
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato, in parte qua, il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia psichica diagnosticata, deducendo violazione degli artt. 24, 97 e 111 Cost., degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990 e del d.P.R. n. 461/2001, nonché carenza, apoditticità, illogicità e contraddittorietà della motivazione ed eccesso di potere. Ha sostenuto che oltre trentacinque anni di servizio nella Polizia penitenziaria, i turni diurni e notturni, le condizioni ambientali disagiate, la conflittualità con la popolazione detenuta, lo stress psico-fisico e due aggressioni subite nel 2000 e nel 2012 avessero costituito fattori concausali efficienti e determinanti dell’infermità. Ha richiamato documentazione medica, rapporti informativi e una relazione medico-legale di parte. Il Ministero ha chiesto il rigetto, richiamando il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, secondo cui la patologia, di natura multifattoriale e insorta su personalità predisposta, non era riconducibile al servizio in assenza di documentate situazioni conflittuali, per intensità e durata, idonee a determinarla.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha prescisso dall’esame d’ufficio della questione preliminare di tempestività, in ragione dell’infondatezza nel merito. Il parere del Comitato di verifica è stato giudicato congruo, logicamente conseguente e rispettoso dei criteri medico-legali applicabili. Il Comitato aveva correttamente qualificato la patologia come forma nevrotica con disturbi di somatizzazione, caratterizzata da eziologia multifattoriale e possibile innesto su una predisposizione personale, escludendo che dagli atti emergessero situazioni conflittuali di servizio dotate di intensità e durata sufficienti a costituire causa o concausa efficiente e determinante. Gli episodi del 2000 e del 2012 sono stati ritenuti inidonei: il primo per la distanza temporale dalla diagnosi e per il carattere non eccezionale del conflitto tra colleghi; il secondo perché consistito in un tentativo di aggressione con minima lesione, rientrante nei rischi intrinseci del servizio. Anche i turni, i servizi notturni, lo stress reiterato e il sovraffollamento detentivo sono stati qualificati come condizioni ordinarie e connaturate al servizio di polizia penitenziaria. Le certificazioni mediche hanno dimostrato la patologia e la sua evoluzione, ma non il nesso eziologico con il servizio. La perizia medico-legale di parte non è stata ritenuta idonea a prevalere sul parere degli organi tecnici amministrativi, in assenza di manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Osservazioni
Ammissibilità e tempestività
La Sezione ha rilevato il pieno rispetto del contraddittorio e ha ritenuto di poter prescindere dall’esame d’ufficio della tempestività del ricorso, poiché lo stesso è risultato infondato nel merito.
Motivazione del Comitato di verifica
Il parere del Comitato di verifica è stato ritenuto congruamente motivato, logicamente consequenziale e conforme ai criteri della scienza medico-legale, avendo individuato l’eziologia multifattoriale della patologia e l’assenza di situazioni conflittuali di servizio, per intensità e durata, idonee a costituire causa o concausa efficiente e determinante.
Episodio del 2000
L’aggressione subita da un collega nel 2000 non è stata ritenuta idonea a fondare il nesso eziologico, sia per la distanza di oltre tredici anni dalla diagnosi della patologia, sia perché riconducibile a un conflitto tra colleghi privo dei caratteri di eccezionalità del servizio.
Episodio del 2012
L’episodio occorso durante una perquisizione, consistito nel tentativo di aggressione da parte di un detenuto e conclusosi con una minima lesione, è stato ricondotto ai disagi e ai rischi intrinseci dei compiti istituzionali della Polizia penitenziaria.
Condizioni ordinarie di servizio
Turni di lavoro, servizi notturni, stress reiterato e sovraffollamento detentivo sono stati qualificati come condizioni connaturate al servizio e non come situazioni eccezionali idonee a determinare la dipendenza da causa di servizio della patologia psichica.
Documentazione medica
Le certificazioni mediche prodotte dal ricorrente attestano l’esistenza e l’evoluzione della patologia, ma non dimostrano il rapporto causale o concausale efficiente e determinante con il servizio.
Perizia medico-legale di parte
Le conclusioni difformi dei sanitari incaricati dalla parte non sono sufficienti a contestare il parere degli organi tecnici dell’Amministrazione, salvo che emergano manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti, non riscontrati nella fattispecie.
Norme richiamate
artt. 24, 97 e 111 Cost.
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la Sezione non ha ravvisato vizi dell’azione amministrativa rilevanti ai fini dell’accoglimento.
artt. 3 e 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla motivazione e al procedimento; le censure sono state ritenute infondate.
d.P.R. 28 luglio 2000, n. 461
La dipendenza da causa di servizio richiede l’accertamento della riconducibilità all’attività lavorativa delle cause produttive dell’infermità, in relazione ai fatti di servizio e al rapporto causale.
art. 11, comma 1, d.P.R. n. 461 del 2001
riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione
Il riconoscimento positivo presuppone un’effettiva e comprovata riconducibilità dell’infermità al servizio.
art. 41 cod. pen.
La regola dell’equivalenza delle condizioni, applicabile agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, non è stata ritenuta applicabile alla dipendenza da causa di servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del parere.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede la prova che l’attività lavorativa abbia costituito causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità, con un grado di certezza o di credibilità logica e razionale elevato; non è sufficiente la mera possibilità di una valenza patogenetica del servizio.
- Nella valutazione della dipendenza da causa di servizio, i disagi, le fatiche, lo stress e i rischi ordinari connaturati alle mansioni non sono sufficienti, in quanto tali, a integrare una causa o concausa efficiente e determinante; occorrono condizioni eccezionali o situazioni conflittuali documentate, caratterizzate da adeguata intensità e durata.
- I pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze rilevanti, erroneità dei criteri tecnici o vizi del procedimento.
- Le certificazioni mediche e le perizie di parte, attestando la patologia o prospettando una diversa ricostruzione eziologica, non prevalgono sul parere degli organi tecnici dell’Amministrazione in assenza di specifici e dimostrati vizi di manifesta irragionevolezza o di evidente travisamento dei fatti.
Rigetto del ricorso straordinario sul riconoscimento della causa di servizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un ispettore capo in congedo della Polizia penitenziaria contro il Ministero della giustizia, per l’annullamento del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un disturbo dell’umore con aspetti disforici e disadattativi. La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente aveva prestato servizio nella Polizia penitenziaria dal 1980, presso diversi istituti penitenziari, svolgendo anche sorveglianza generale, scorte e traduzioni di detenuti e servizi di sezione con turni diurni e notturni. Con istanza del 2013 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità.
La Commissione medica ospedaliera aveva accertato entrambe le patologie, qualificando come traumatica l’eziopatogenesi della prima e multifattoriale quella del disturbo dell’umore. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva riconosciuto la dipendenza della prima infermità, ma aveva escluso quella del disturbo dell’umore, ritenendolo una forma nevrotica sviluppatasi su personalità predisposta e non collegabile al servizio in assenza di documentate situazioni conflittuali dotate di intensità e durata adeguate.
Il Ministero aveva quindi adottato il decreto impugnato, riconoscendo la prima patologia e negando il riconoscimento per la seconda.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 24, 97 e 111 Cost., degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990 e del d.P.R. n. 461/2001, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ed eccesso di potere.
Ha sostenuto che la lunga durata del servizio, i turni gravosi, le condizioni ambientali, lo stress reiterato, la conflittualità con i detenuti e due aggressioni subite nel 2000 e nel 2012 avessero determinato o almeno concorso a determinare la patologia. A sostegno ha prodotto documentazione medica, rapporti informativi e una perizia medico-legale di parte.
Criterio giuridico della dipendenza da causa di servizio
La Sezione ha richiamato l’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, secondo cui il riconoscimento presuppone una concreta e comprovata riconducibilità all’attività lavorativa delle cause produttive dell’infermità, in relazione ai fatti di servizio e al rapporto causale.
Non è sufficiente la mera possibilità che il servizio abbia avuto una valenza patogenetica. Occorre che l’attività lavorativa risulti, con certezza o con elevato grado di credibilità logica e razionale, causa o concausa efficiente e determinante della patologia. La Sezione ha inoltre escluso l’applicazione, in questa materia, della regola dell’equivalenza delle condizioni prevista dall’art. 41 cod. pen.
Valutazione del parere tecnico
Il parere del Comitato di verifica è stato ritenuto congruo e rispettoso dei criteri medico-legali. Il Comitato aveva considerato la patologia come multifattoriale e collegata a una predisposizione personale, escludendo che i fatti di servizio documentati avessero avuto un’incidenza causale o concausale efficiente e determinante.
La Sezione ha ricordato che gli apprezzamenti del Comitato costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze rilevanti, erroneità dei criteri tecnici o vizi del procedimento. Tali anomalie non sono state riscontrate.
Episodi specifici e condizioni di servizio
L’aggressione del 2000, avvenuta tra colleghi, è stata ritenuta inidonea a fondare il nesso eziologico perché risalente a oltre tredici anni prima della diagnosi e priva dei caratteri di eccezionalità del servizio.
L’episodio del 2012, consistito nel tentativo di aggressione da parte di un detenuto durante una perquisizione e conclusosi con una minima lesione, è stato ricondotto ai rischi intrinseci dei compiti istituzionali della Polizia penitenziaria.
Anche i turni di lavoro, i servizi notturni, lo stress reiterato e il sovraffollamento detentivo sono stati considerati condizioni ordinarie e connaturate al servizio, non sufficienti a dimostrare una situazione eccezionale o una conflittualità lavorativa qualificata per intensità e durata.
Valore della documentazione sanitaria di parte
Le certificazioni mediche hanno dimostrato l’esistenza e l’evoluzione della patologia, ma non il suo collegamento causale con il servizio. La perizia medico-legale di parte, contenente conclusioni difformi, non è stata ritenuta sufficiente a superare il parere degli organi tecnici amministrativi, che possono essere contraddetti solo in presenza di manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti.
Conclusioni
Poiché il parere del Comitato di verifica è risultato adeguatamente motivato, fondato su criteri tecnici corretti e immune da manifeste illogicità o travisamenti, la Sezione ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. In caso di diffusione del parere è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate.
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