Cassazione Civile, Ordinanza n. 31932/2025 del 08/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica che aveva svolto, per un lungo periodo, le funzioni di responsabile supplente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta e chiedeva le differenze retributive tra quanto percepito e quanto asseritamente dovuto per mansioni superiori. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ma la Corte d'appello, su impugnazione del Ministero dell'Interno, aveva riformato la decisione rigettando integralmente la pretesa. La Corte territoriale ha ritenuto incontestato lo svolgimento delle funzioni di responsabile dello Sportello, ma ha escluso che ciò integrasse mansioni superiori prevalenti, perché quelle funzioni costituivano solo una parte dei compiti dell'area dirigenziale del Vice Prefetto addetto all'Area IV e non risultava provato che la dipendente non avesse continuato a svolgere anche mansioni corrispondenti al proprio inquadramento. Con il ricorso per cassazione la dipendente ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui fatti allegati; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello utilizzato una ricostruzione probatoria non emergente dagli atti; violazione delle norme processuali per mancata ammissione della prova testimoniale; violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 36 Cost. e di varie disposizioni del c.c. e della contrattazione collettiva, sostenendo che le mansioni dirigenziali svolte erano pacifiche, esclusive e prevalenti per tutto il periodo considerato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi, esaminati congiuntamente, non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale non aveva negato il carattere dirigenziale della funzione svolta, ma aveva escluso il requisito della prevalenza necessario per configurare mansioni superiori retribuibili, osservando che la dipendente aveva svolto solo uno dei compiti propri del Vice Prefetto dell'Area IV e che non era escluso lo svolgimento di mansioni corrispondenti all'inquadramento formale. La Corte ha inoltre richiamato il limite del controllo di legittimità sulla motivazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che non sono più deducibili censure di semplice contraddittorietà o insufficienza motivazionale fuori dai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile. Essendo il ricorso inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Ministero dell'Interno ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
è invocato per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non coglie la ratio decidendi
art. 112 c.p.c.
la dedotta omessa pronuncia è esclusa in concreto, perché la sentenza d'appello aveva deciso sulla questione centrale della prevalenza delle mansioni
art. 115 c.p.c.
non può essere usato per contestare la ricostruzione della prova se la censura non si confronta con l'effettivo fondamento della decisione
art. 187 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla prova testimoniale
art. 188 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla prova testimoniale
art. 189 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla prova testimoniale
art. 244 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla prova testimoniale
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
in materia di mansioni superiori nel pubblico impiego, la retribuibilità richiede il requisito della prevalenza delle mansioni effettivamente svolte
art. 36 Cost.
invocato a sostegno della pretesa retributiva per le mansioni svolte
artt. 1218, 2094, 2099 e 2103 c.c.
richiamati dal ricorrente per fondare la domanda di differenze retributive e la disciplina delle mansioni
artt. 6 ss. CCNL Comparto Ministeri 2006/2009
richiamati dal ricorrente per il calcolo della retribuzione asseritamente dovuta
D.P.R. n. 105 del 23.5.2011
richiamato dal ricorrente in relazione al personale della carriera prefettizia e al relativo trattamento economico
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, per ottenere differenze retributive per mansioni superiori non basta allegare lo svolgimento di funzioni di contenuto elevato: occorre che tali funzioni siano effettivamente prevalenti rispetto alle mansioni del proprio inquadramento.
- Se la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes autonome, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente ciascuna di esse; la mancata critica di una ratio sufficiente da sola a sorreggere il decisum comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.
- Le doglianze sulla pretesa erronea valutazione del materiale probatorio non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito se non intercettano il reale fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
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