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Legge

L.R. Valle d'Aosta 5/2013

Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 5/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Valle d’Aosta n. 12/1999 sulla disciplina dell’attività commerciale: liberalizza orari e aperture, ridefinisce requisiti, procedimenti SCIA e autorizzazioni per esercizi di vicinato e strutture medio-grandi, introduce regole su compatibilità territoriale, sanzioni e poteri della Giunta. È entrata in vigore il 13 marzo 2013. Alcune disposizioni transitorie sono state dichiarate incostituzionali.

Modifiche alla disciplina regionale del commercio in Valle d’Aosta

Modifiche alla disciplina regionale del commercio in Valle d’Aosta

La legge interviene in modo organico sulla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12, ridefinendo principi, procedimenti amministrativi, vincoli territoriali e regime sanzionatorio dell’attività commerciale nel territorio della Valle d’Aosta. L’obiettivo è coordinare la disciplina regionale con la normativa europea e statale, con particolare attenzione alla concorrenza, alla libertà di stabilimento e alla tutela del territorio.

Principi generali e limiti all’apertura degli esercizi

La disciplina regionale afferma che, salvo il commercio su area pubblica, l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di nuovi esercizi commerciali non sono soggetti a contingenti numerici, limiti territoriali o vincoli merceologici, né ad altri vincoli analoghi. Eventuali divieti o limitazioni sono ammessi solo se giustificati da esigenze di tutela della salute, dei lavoratori, dei beni culturali, del territorio e dell’ambiente, compreso l’ambiente urbano, nonché da esigenze di sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano, di governo del traffico e di corretta pianificazione territoriale secondo il PTP e la normativa regionale sul governo del territorio.

Indirizzi regionali sulla rete distributiva

La Giunta regionale, sentite le associazioni regionalmente più rappresentative delle imprese commerciali, definisce con deliberazione gli indirizzi per l’equilibrio della rete distributiva. Tali indirizzi devono basarsi su criteri e parametri oggettivi e tenere conto della tipologia e della dimensione degli esercizi, con particolare attenzione alle grandi strutture di vendita, alle specificità dei territori e all’interesse dei consumatori alla qualità, varietà, accessibilità e convenienza dell’offerta.

Requisiti di accesso e requisiti professionali

Non possono esercitare l’attività commerciale i soggetti che versano in una delle condizioni ostative richiamate dall’articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010. Il divieto dura cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata; se la pena si estingue in altro modo, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non opera in caso di sospensione condizionale della pena, salvo eventi che ne determinino la revoca.

Per società, associazioni e organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dall’eventuale preposto all’attività e dagli altri soggetti rilevanti ai fini antimafia. Per il commercio del settore alimentare è inoltre richiesto, alla data di presentazione della SCIA o della domanda di autorizzazione, il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla normativa statale richiamata.

Orari di apertura e chiusura

Le attività commerciali disciplinate dalla legge si svolgono, in via generale, senza limiti di orario di apertura o chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale, festiva o della mezza giornata infrasettimanale. Questa liberalizzazione non si applica al commercio su area pubblica.

Esercizi di vicinato e attività soggette a SCIA

Sono soggette a SCIA da presentare allo sportello unico competente per territorio:

  • l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato;
  • la vendita di prodotti a favore di specifiche categorie di persone in locali non aperti al pubblico e senza accesso dalla pubblica via;
  • la vendita mediante apparecchi automatici;
  • il commercio elettronico, la vendita per corrispondenza, via televisione o altri sistemi di comunicazione;
  • la vendita o raccolta di ordinativi presso il domicilio dei consumatori.

Lo sportello unico verifica entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e, se necessario, adotta i provvedimenti conseguenti previsti dalla disciplina sul procedimento amministrativo. Ogni variazione di stati, fatti, condizioni o titolarità indicati nella SCIA deve essere comunicata entro 30 giorni.

Cessazione e sospensione dell’attività

L’esercizio di una delle attività soggette a SCIA senza averla presentata comporta sia la sanzione amministrativa sia l’ordine di cessazione dell’attività da parte dello sportello unico competente.

Se sopravviene la carenza di una o più condizioni che avevano legittimato l’attività, lo sportello unico assegna un termine per il ripristino. Decorso inutilmente tale termine, l’attività è sospesa fino a un massimo di 60 giorni; in casi eccezionali il termine può essere prorogato. Se, al termine della sospensione, le condizioni non sono ripristinate, è disposta la cessazione dell’attività.

Medie e grandi strutture di vendita

L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie delle medie e grandi strutture di vendita richiedono autorizzazione rilasciata dallo sportello unico competente, nel rispetto del PRG comunale urbanistico e paesaggistico e degli indirizzi regionali sulla rete distributiva.

Per i centri commerciali è prevista una disciplina cumulativa: serve un’autorizzazione per il centro nel suo complesso e una ulteriore autorizzazione o SCIA, a seconda delle dimensioni, per ciascun esercizio al dettaglio interno.

Le autorizzazioni non possono essere rilasciate per medie e grandi strutture ubicate in Comuni che non abbiano adeguato il PRG al PTP nei termini previsti dalla normativa urbanistica regionale. Per le strutture con superficie complessiva di vendita superiore a 1.500 mq, l’autorizzazione è subordinata al parere della struttura regionale competente in materia di commercio, da rendere entro 30 giorni; decorso il termine, il parere si intende favorevole.

Compatibilità territoriale e localizzazione

Le medie e grandi strutture di vendita devono essere ubicate negli ambiti territoriali individuati, con riferimento ai servizi del commercio, dalle norme di attuazione del PTP. Tali ambiti possono essere modificati motivatamente in sede di accordi di programma o di pianificazione di settore.

Quando la localizzazione urbanistica non è già prevista dagli strumenti comunali, essa viene definita dalla Regione d’intesa con i Comuni interessati e sentite le associazioni di categoria riconosciute dal CNEL, tramite accordo di programma, in coerenza con gli indirizzi del PTP.

Nei centri storici è vietata l’apertura e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita.

Regime sanzionatorio

Chi esercita le attività soggette a SCIA senza aver presentato la segnalazione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.800 a 6.000 euro; la stessa sanzione si applica in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni. Chi esercita tali attività in violazione delle regole sulla comunicazione delle variazioni è punito con sanzione da 800 a 3.000 euro. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.

L’accertamento delle violazioni spetta al Comune, mentre l’applicazione delle sanzioni spetta allo sportello unico competente secondo la l. 689/1981. I proventi sono introitati dai Comuni.

Centri polifunzionali, tributi e coordinamento procedimentale

Per i centri polifunzionali la Regione o i Comuni, secondo le rispettive competenze, possono prevedere l’esenzione da tributi locali e regionali.

La legge sostituisce inoltre i riferimenti interni da “PRGC” a “PRG” e sposta allo sportello unico del comune diversi adempimenti prima attribuiti genericamente al Comune, coordinando la disciplina con il sistema della SCIA e degli sportelli unici.

Poteri della Giunta regionale

La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, può definire con propria deliberazione ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo all’esercizio delle attività commerciali disciplinate dalla legge.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Le nuove regole si applicano anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della legge, ma la disposizione transitoria è stata dichiarata illegittima costituzionalmente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 104 del 2014. Sono inoltre abrogati specifici commi e articoli della l.r. 12/1999 e alcune disposizioni di leggi regionali precedenti.

Entrata in vigore

La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi il 13 marzo 2013.

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