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Legge

L.R. Valle d'Aosta 6/2013

Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni), e 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 6/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina urbanistica valdostana, riorganizza la localizzazione e l’autorizzazione delle strutture per radiotelecomunicazioni e sopprime una disposizione della normativa sulla vigilanza sismica. Interviene su vari termini procedurali, su strumenti di pianificazione dedicati e su alcuni regimi autorizzativi; alcuni effetti sono oggi solo residualmente rilevanti per il testo consolidato.

Modifiche alla normativa urbanistica, alle stazioni radioelettriche e alla vigilanza sismica in Valle d'Aosta

Modifiche alla normativa urbanistica, alle stazioni radioelettriche e alla vigilanza sismica in Valle d'Aosta

La legge regionale interviene su tre testi normativi della Valle d’Aosta: la disciplina urbanistica e di pianificazione territoriale, la regolazione delle stazioni radioelettriche e delle strutture di radiotelecomunicazioni, e la disciplina della vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche. Il provvedimento aggiorna regole procedurali, pianificazione dedicata e alcuni passaggi autorizzativi.

Disciplina urbanistica e pianificazione territoriale

La legge modifica la l.r. 11/1998 in più punti. Quando varianti agli strumenti urbanistici derivano da leggi di settore e non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l’amministrazione competente trasmette al Comune gli atti autorizzativi e gli elaborati che rappresentano le modificazioni allo strumento urbanistico vigente; il Comune apporta le variazioni e le pubblica per trenta giorni consecutivi, trasmettendone copia cartacea e digitale alla struttura regionale competente in materia urbanistica.

È inoltre abrogato l’articolo 32 della l.r. 11/1998. Viene aggiunta tra i contenuti della pianificazione urbanistica la definizione delle caratteristiche del prodotto edilizio. In materia di titoli edilizi, la disciplina delle verifiche e dei controlli si estende anche alle varianti in corso d’opera, oltre alle opere già soggette a SCIA edilizia. Il termine per una fase procedurale prevista dall’articolo 60bis passa da dieci a venti giorni dalla presentazione della domanda. È infine abrogata una lettera dell’articolo 61 e viene adeguato un rinvio interno dell’articolo 61bis, con soppressione del riferimento ai commi non più pertinenti.

Disciplina delle radiotelecomunicazioni: pianificazione e localizzazione

La l.r. 25/2005 viene profondamente riorganizzata. La predisposizione dei piani aventi carattere di interesse generale deve tenere conto dei progetti di rete già approvati e avvenire secondo le nuove regole dell’articolo 6bis.

Le strutture per le radiotelecomunicazioni sono qualificate come trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, salvo l’installazione e la modifica di stazioni radioelettriche all’interno di siti attrezzati o su postazioni esistenti, che non costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia. La localizzazione deve evitare effetti negativi su:

  • incolumità fisica e salute delle persone;
  • siti, beni e aree di interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico definiti dal PTP e dai PRG adeguati;
  • aree naturali protette e siti Natura 2000.

Le Comunità montane e il Comune di Aosta, d’intesa con la Regione e i Comuni interessati e sentiti i concessionari presenti sul territorio, possono formare piani di interesse generale per:

  • dare concreta attuazione alle cautele sopra indicate;
  • limitare la proliferazione delle strutture concentrandole, per quanto possibile, per localizzazione e postazione;
  • disciplinare l’inserimento urbanistico-edilizio;
  • definire modalità e termini per sistemazioni paesaggistiche e ambientali, inclusi trasferimenti e dismissioni di siti e postazioni non conformi.

Tali piani, previa concertazione con le strutture regionali competenti, prevalgono sui PRG dei Comuni interessati e sono approvati dal Comune di Aosta o dalle Comunità montane con propria deliberazione; entro novanta giorni dall’approvazione, i Comuni adeguano se necessario i propri PRG.

Regime autorizzativo e censimento delle stazioni radioelettriche

La legge sostituisce i riferimenti ai piani previsti dal previgente articolo 7 con i PRG e con i piani di cui all’articolo 6bis. Restano soppressi alcuni commi dell’articolo 7, con eliminazione del precedente assetto procedurale.

Per il censimento, i proprietari dei siti attrezzati e delle postazioni devono comunicare ai soggetti competenti le informazioni dell’allegato B necessarie all’effettuazione del censimento. I nuovi siti attrezzati, individuati dai PRG e dai piani di cui all’articolo 6bis, sono realizzati prioritariamente dai soggetti competenti indicati dalla legge. I proprietari dei siti attrezzati così individuati devono poi provvedere agli adempimenti previsti dal comma 2 dell’articolo 9, mentre il previgente comma 4 è abrogato.

Anche per gli impianti, i richiami normativi vengono allineati ai PRG e ai piani dell’articolo 6bis.

Installazione, modifica e autorizzazione delle stazioni radioelettriche

L’installazione e la modifica di stazioni radioelettriche all’interno di siti attrezzati o su postazioni esistenti sono soggette alla sola verifica prevista dal comma 2, lettera b), del relativo articolo. Per il rilascio dell’autorizzazione o per l’installazione di nuove stazioni resta comunque necessario il parere favorevole dell’ARPA sul rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa statale per le stazioni operanti tra 100 kHz e 300 GHz.

Per una delle fattispecie elencate dalla norma, la soglia di potenza è elevata da 2 Watt a 10 Watt. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limiti di durata. Per le stazioni destinate alla sperimentazione e per quelle destinate a eventi speciali, l’installazione e l’attivazione sono subordinate a una comunicazione preventiva ai soggetti competenti almeno quindici giorni prima, con indicazione espressa degli elementi richiesti dalla legge.

Registro regionale e monitoraggi

L’istituzione del registro delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni è espressamente attribuita alla Regione. Viene inoltre eliminato il riferimento alla collaborazione con il Co.Re.Com. e alle relative intese nei rapporti per la gestione della materia.

Disposizioni di coordinamento nella legge sulle radiotelecomunicazioni

La legge adegua vari rinvii interni della l.r. 25/2005, sostituendo i riferimenti ai previgenti piani di cui all’articolo 7, comma 1, con quelli ai piani di cui all’articolo 6bis. Si tratta di un coordinamento tecnico per allineare tutto l’impianto al nuovo modello di pianificazione.

Vigilanza sismica

Per la l.r. 23/2012 viene abrogato il comma 5 dell’articolo 12. La legge non introduce, nel testo fornito, un nuovo regime sostitutivo dettagliato, ma elimina la disposizione previgente.

Rilevanza pratica del testo

Il provvedimento ha modificato un quadro normativo ancora strutturalmente rilevante, soprattutto per urbanistica e localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione in Valle d’Aosta. Restano però alcune parti meramente di coordinamento o riferite a procedimenti specifici che, nella pratica, possono avere oggi utilità limitata se non connesse a procedimenti ancora pendenti o a testi consolidati da applicare nel caso concreto.

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