L.R. Valle d'Aosta 2/2013
Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica numerose disposizioni regionali su organizzazione del personale, trasparenza, incarichi extraimpiego, telelavoro, accertamento del bilinguismo nell’USL e servizi affidati alla società pubblica regionale. Prevede anche norme transitorie per i progetti di telelavoro sperimentali e l’adeguamento degli incarichi di uffici stampa, con abrogazioni di norme previgenti.
Modifiche a disciplina del personale regionale, sanità, società pubblica e telelavoro in Valle d'Aosta
Modificazioni alla disciplina del personale regionale e degli enti del comparto unico
La legge interviene sulla l.r. 22/2010, estendendone l’applicazione, in quanto compatibile, anche al personale tecnico-amministrativo dell’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste, per il quale continua a valere il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico.
Incarico di veterinario regionale e incarichi dirigenziali
L’incarico di veterinario regionale può essere conferito secondo le regole generali per gli incarichi dirigenziali oppure mediante comando di un dirigente veterinario proveniente da altro ente pubblico, purché con almeno tre anni di servizio a tempo indeterminato presso l’amministrazione di provenienza. Se l’incarico è affidato a soggetti esterni, esso non incide sul limite percentuale previsto per gli incarichi esterni. Il veterinario comandato conserva posto di provenienza, stato giuridico e trattamento economico, compresi gli emolumenti specifici, salvo gli incrementi maturati durante il comando.
Trasparenza e pubblicazione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici
La sezione web dedicata alla trasparenza assume la denominazione “Trasparenza, valutazione e merito”. In tale ambito devono essere pubblicati anche i dati relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili, sussidi finanziari, compensi e altri vantaggi economici a favore di soggetti pubblici o privati, indicando beneficiario, importo, titolo giuridico, struttura e responsabile del procedimento e modalità di individuazione del beneficiario. Le informazioni devono essere facilmente consultabili, indicizzabili dai motori di ricerca e in formato elettronico elaborabile.
L’obbligo di pubblicazione è esteso anche agli enti richiamati dalla legge e alle società partecipate dalla Regione e dagli enti del comparto unico soggette a controllo analogo. Per i provvedimenti di concessione o attribuzione di importo superiore a 1.000 euro, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia.
Dotazione organica ATAR e programmazione del fabbisogno
Per il personale ATAR, la Giunta regionale definisce annualmente, sulla base della programmazione triennale, la dotazione organica complessiva di ciascuna istituzione scolastica e l’articolazione nei profili professionali, tenendo conto delle esigenze organizzative e delle disponibilità finanziarie.
Reclutamento, contributo di ammissione e valorizzazione dell’esperienza
Le assunzioni a tempo indeterminato avvengono sulla base di programmi annuali collegati alla programmazione triennale del fabbisogno e mediante procedure selettive aperte all’esterno; per le figure di categoria A è ammesso anche l’avviamento tramite i centri per l’impiego. È introdotto un contributo di ammissione per la partecipazione alle procedure selettive, definito dal regolamento regionale.
Per valorizzare l’esperienza maturata a tempo determinato, gli enti possono riservare fino al 40% dei posti messi a concorso ai dipendenti a termine con almeno tre anni di servizio presso l’ente banditore oppure prevedere, nei concorsi per titoli ed esami, un punteggio specifico per chi abbia maturato almeno tre anni di lavoro a termine o di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso ente. In ogni caso, la riserva complessiva di posti non può superare il 50% dei posti messi a concorso.
Distacco di personale sanitario verso le strutture regionali
È consentito il distacco, anche a tempo parziale verticale, di personale dell’Azienda USL verso le strutture regionali competenti in materia di sanità e politiche sociali, a condizioni stabilite dagli enti interessati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
Inidoneità psicofisica, chiusura uffici di segreteria e codice di comportamento
Per l’accertamento e la gestione dei casi di permanente inidoneità psicofisica al servizio si applica la normativa statale vigente, se compatibile con la disciplina regionale.
Le istituzioni scolastiche possono chiudere gli uffici di segreteria per un’intera giornata settimanale, quando le lezioni si svolgono su cinque giorni, e nei periodi di sospensione delle attività didattiche, purché non siano in corso esami.
La Giunta regionale può integrare e specificare il Codice di comportamento adottato ai sensi della normativa statale; i dirigenti e l’ufficio procedimenti disciplinari vigilano sulla sua applicazione, mentre gli enti devono verificarne annualmente l’attuazione e svolgere formazione del personale.
Incarichi extraimpiego
Sono ricomprese tra le attività compatibili quelle di volontariato per le quali sia previsto il solo rimborso delle spese documentate. Sono inoltre disciplinate le cariche in società sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, ONLUS, cooperative, associazioni e fondazioni, anche se retribuite, purché non in conflitto, anche potenziale, con l’attività lavorativa.
Gli incarichi extraimpiego autorizzati non possono generare complessivamente un compenso annuo superiore al 35% del trattamento economico complessivo e non possono richiedere più di 50 giornate calendariali di impegno per le attività autorizzate indicate dalla legge.
Telelavoro nel comparto regionale
La legge inserisce una disciplina organica del telelavoro per gli enti del comparto unico. Gli enti promuovono tale forma di lavoro per obiettivi di razionalizzazione organizzativa, conciliazione vita-lavoro, riduzione dei costi e contrasto allo spopolamento delle aree decentrate, avvalendosi di un Comitato paritetico per il telelavoro.
Il telelavoro è definito come prestazione resa in luogo idoneo esterno alla sede di servizio, con uso di tecnologie informatiche e sotto la direzione del responsabile. Può essere domiciliare, telecentrale o convenzionato. Possono essere telelavorate solo attività informatizzabili, programmabili e verificabili per risultati, compatibili con un certo grado di interazione interna e prive di contatto fisico con il pubblico.
L’attuazione avviene tramite progetti elaborati dagli enti con il supporto del Comitato, che individuano i posti telelavorabili, verificano la fattibilità, definiscono formazione, criteri di verifica della prestazione e modalità di monitoraggio. Ogni ente individua, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno, i posti telelavorabili e il numero massimo di progetti individuali attivabili.
La contrattazione collettiva regionale deve adeguare la disciplina economica e normativa, garantendo trattamento equivalente ai dipendenti in sede, tutela della salute e sicurezza e rimborso delle spese nel telelavoro domiciliare. Deve inoltre disciplinare l’accesso al domicilio del dipendente per gli interventi del datore di lavoro. I criteri di accesso devono tener conto, almeno, di disabilità psico-fisiche, esigenze di conciliazione familiare e tempi di percorrenza casa-lavoro; ove necessario, gli enti approvano graduatorie e assegnano i posti telelavorabili.
Accertamento linguistico presso l’USL della Valle d’Aosta
L’assunzione, sia a tempo indeterminato sia determinato, presso l’Azienda USL è subordinata al previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, svolto sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato. Per i cittadini UE non italiani, nei casi di assunzione a termine tramite procedura non concorsuale o per soli titoli, è richiesto l’accertamento di entrambe le lingue.
L’accertamento ha validità permanente per l’Azienda USL in relazione alla qualifica, categoria e posizione per cui è stato superato e per quelle inferiori. Le modalità della prova sono fissate con deliberazione della Giunta regionale. Per il personale sanitario e tecnico-sanitario, chi non supera la prova di francese può essere inserito in graduatorie aggiuntive utilizzabili solo a tempo determinato, dopo l’esaurimento delle graduatorie ordinarie; l’indennità di bilinguismo non è riconoscibile finché la prova non sia superata.
Anche il conferimento degli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo dell’Azienda USL è subordinato all’accertamento linguistico. L’azienda può organizzare prove anche fuori dalle procedure selettive; l’accertamento già conseguito presso Regione, altri enti del comparto unico o l’Università della Valle d’Aosta vale anche per l’Azienda USL. Le commissioni sono composte da un presidente e almeno due docenti di lingua, anche in quiescenza.
Modifiche alla società regionale per servizi alla pubblica amministrazione
La società per azioni regionale può svolgere, tra le proprie finalità, anche attività di assistenza e sostegno, anche educativo, a persone con patologie fisiche o psicologiche, a disabili e anziani, incluse le attività territoriali tramite enti locali.
Per tali servizi erogati sul territorio tramite gli enti locali, i rapporti sono regolati da uno o più contratti di servizio sottoscritti dai rappresentanti degli enti locali interessati e predisposti secondo schemi-tipo approvati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.
È inoltre previsto che il periodo di affidamento o gestione indicato dalla normativa societaria possa essere prorogato di ulteriori due anni rispetto al termine originario massimo di due anni.
Disposizioni sugli uffici stampa regionali
Gli incarichi di uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge restano in esercizio fino al successivo conferimento e possono essere prorogati sino a tale momento. La medesima regola viene recepita anche nella disciplina organizzativa del Consiglio regionale.
Regime transitorio, abrogazioni e copertura finanziaria
In attesa della piena attuazione della disciplina del telelavoro, i progetti sperimentali già in essere alla data di entrata in vigore della legge possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013.
Restano ferme, fino alla scadenza del contratto individuale, le assunzioni a tempo determinato del personale ATAR già effettuate secondo la previgente legge regionale 21/2000. L’accertamento linguistico già valido alla data di entrata in vigore della legge, conseguito presso USL, Regione, altri enti del comparto unico o Università della Valle d’Aosta, conserva validità permanente presso l’Azienda USL per la qualifica/categoria posseduta e quelle inferiori.
Sono abrogate la l.r. 21/2000, l’articolo 24 della l.r. 1/2005, l’articolo 8 della l.r. 18/2006, la l.r. 16/2008 e l’articolo 12 della l.r. 40/2010.
L’onere derivante dalla disciplina del telelavoro è quantificato in 25.000 euro annui dal 2013, con copertura ripartita tra trattamento economico del personale regionale e gestione del sistema informatico regionale. Il contributo di ammissione alle selezioni è introitato nei bilanci degli enti banditori; la Giunta può disporre le necessarie variazioni di bilancio.
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