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Legge

L.R. Valle d'Aosta 1/2013

Modificazioni alle leggi regionali 19 aprile 1988, n. 18 (Promozione di una fondazione per l’attuazione di iniziative culturali e l’organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima), e 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione “Centro di studi storico-letterari Natalino SAPEGNO”).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 1/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta 12 febbraio 2013, n. 1 modifica due leggi sulle fondazioni culturali regionali: abroga una previsione della l.r. 18/1988 e riorganizza gli organi della Fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno". Prevede inoltre un termine di 3 mesi per l’adeguamento dello statuto e la nomina dei nuovi organi entro 30 giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie.

Modifiche alle fondazioni culturali regionali "Sapegno" e per iniziative diritto-società-economia

Modificazioni alle fondazioni culturali regionali

La legge regionale Valle d’Aosta 12 febbraio 2013, n. 1 interviene su due discipline regionali relative a fondazioni culturali, correggendone la struttura organizzativa e gli organi di gestione. La portata è circoscritta al territorio regionale e riguarda in particolare la Fondazione istituita per iniziative culturali attinenti ai rapporti tra diritto, società ed economia e la Fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno".

Intervento sulla fondazione per diritto, società ed economia

Per la fondazione disciplinata dalla l.r. 18/1988 viene abrogata la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2. La modifica elimina quindi una specifica previsione statutaria/organizzativa prevista dalla norma originaria, senza introdurre ulteriori regole sostitutive nel testo fornito.

Riorganizzazione della Fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno"

La legge riscrive diversi aspetti dell’articolo 3 della l.r. 33/1991, incidendo sulla composizione degli organi della fondazione.

In particolare:

  • l’organo di amministrazione deve essere composto da cinque membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale;
  • alla lettera b) del comma 1, il riferimento testuale viene precisato sostituendo le parole "di cui tre" con "da scegliersi tra";
  • l’organo di revisione, nominato dalla Giunta regionale, è previsto in forma monocratica.

La legge modifica anche l’articolo 6 della stessa l.r. 33/1991, stabilendo che le modificazioni dello statuto siano approvate dall’organo di amministrazione della fondazione con votazione a maggioranza qualificata dei suoi componenti.

Disposizioni transitorie e adeguamento statutario

Per garantire il passaggio al nuovo assetto, sono previsti termini specifici.

  • L’organo di amministrazione della fondazione in carica alla data di entrata in vigore della legge deve adeguare lo statuto entro 3 mesi da tale data alle modifiche introdotte.
  • Nei 30 giorni successivi all’approvazione della deliberazione di modifica statutaria, la Giunta regionale provvede alla nomina dell’organo di revisione e dei membri dell’organo di amministrazione di propria competenza.
  • Gli organi della fondazione già in carica restano comunque operativi fino all’insediamento dei nuovi organi.

Ambito temporale e rilevanza pratica

La legge ha funzione principalmente organizzativa e di aggiornamento della governance di enti fondazionali regionali. Le disposizioni transitorie hanno efficacia limitata alla fase di adeguamento successiva all’entrata in vigore, mentre le modifiche strutturali agli organi della Fondazione Sapegno restano applicabili in via ordinaria.

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