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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07257/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione del 20 gennaio 2006 relativa a terreni ex G.N.L. concessi in comodato al comune da Enel Produzione s.p.a. per insediamenti agricoli, in particolare per serricoltura. La società agricola sosteneva che il comune fosse inadempiente alle proprie obbligazioni convenzionali, specie quanto all'erogazione del contributo energetico necessario all'attività produttiva, e chiedeva il risarcimento del danno. Il comune contestava la domanda, sollevava anche eccezione ex art. 1460 c.c. per asseriti inadempimenti della società attrice, chiamava in manleva Enel Produzione s.p.a. e chiedeva la risoluzione della convenzione. In appello, la società agricola censurava la sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 345, 346, 324 e 329 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse rigettato l'appello sulla base di una difesa del comune mai proposta, omettendo di considerare che il comune non aveva appellato incidentalmente il rigetto della riconvenzionale e dell'eccezione di inadempimento; deduceva inoltre omessa pronuncia e violazione del contraddittorio, nonché indebita utilizzazione di elementi non correttamente devoluti. La Corte di cassazione rileva che il motivo è formulato in modo non specifico rispetto alla motivazione impugnata e, comunque, non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza d'appello, che aveva escluso l'obbligo del comune di erogare direttamente il contributo energetico, ponendolo invece a carico di Enel Produzione s.p.a., e aveva valorizzato l'impegno del comune solo ad attivarsi per definire modi e tempi della fornitura; viene altresì esclusa la violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c. per le ragioni indicate in motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società agricola. Ha ritenuto inammissibile il motivo per difetto di specificità, perché non attaccava in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata e non si confrontava con tutte le rationes decidendi, e lo ha inoltre ritenuto infondato nelle parti in cui denunciava omessa pronuncia e violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato del comune è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti ed è stato disposto anche l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito si sia pronunciato sulla questione, anche valorizzando in iure il materiale istruttorio e le difese effettivamente dedotte; non può parlarsi di ultrapetizione se la decisione si limita a ricostruire il contenuto della convenzione e la ripartizione degli obblighi tra le parti e terzo obbligato.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio; non è integrata dalla mera valutazione del materiale probatorio ritualmente acquisito.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre il vizio di devoluzione in appello, ma la Corte osserva che la censura non era specificamente riferita al decisum.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla devoluzione, senza che il motivo si confrontasse con la motivazione effettiva della sentenza.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno sul rigetto della riconvenzionale, ma la censura è stata ritenuta non specifica e non decisiva.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della dedotta preclusione all'impugnazione incidentale, ma non in modo idoneo a fondare il motivo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 1460 c.c.

    Norma evocata dal comune come eccezione di inadempimento per asseriti inadempimenti della controparte; la decisione di merito poi confermata ha escluso che ciò potesse ribaltare la conclusione sull'obbligo principale del comune.

  • art. 101 c.p.c.

    Il contraddittorio preventivo sulle questioni rilevate d'ufficio non è necessario per questioni di puro diritto o quando la previa interlocuzione non avrebbe consentito deduzioni difensive ulteriori utili; il principio della c.d. terza via non è stato ritenuto violato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, da parte della ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; una censura che non identifichi chiaramente la motivazione criticata o che attacchi una decisione diversa da quella effettivamente resa è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice di appello decide sulla base della ricostruzione della convenzione e del materiale già acquisito, senza introdurre una domanda o eccezione nuova; non c'è omessa pronuncia se la questione è stata comunque esaminata, anche implicitamente.
  • La violazione dell'art. 101 c.p.c. per mancato contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda principalmente questioni di fatto o miste di fatto e diritto; non si estende, in linea generale, alle questioni di puro diritto né alle valutazioni del materiale probatorio già acquisito.
  • Per configurare la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre che il giudice fondi la decisione su prove non dedotte o eserciti un potere istruttorio officioso fuori dei casi consentiti; la semplice diversa valutazione delle prove ritualmente introdotte non integra il vizio.
  • In presenza di una convenzione complessa, la responsabilità per inadempimento va individuata in base alla ripartizione pattizia degli obblighi: se l'obbligo di eseguire materialmente una prestazione grava su un terzo, la parte convenuta può rispondere solo dell'impegno assunto di attivarsi per regolarne tempi e modi, non dell'esecuzione diretta della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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