Sentenza n. 954/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale della monetizzazione delle ferie non godute relative agli anni 2019 e 2020, nonché silenzio-rifiuto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato in quiescenza anticipata per sopravvenuta inabilità fisica, aveva chiesto la monetizzazione di 1 giorno di ferie maturato nel 2019, 45 giorni maturati nel 2020, 45 giorni nel 2021 e 4 giorni nel 2022. L'amministrazione aveva riconosciuto e liquidato soltanto le ferie relative agli anni 2021 e 2022, negando quelle relative al 2019 e al 2020. È stato dedotto un unico motivo articolato nella violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, del d.P.R. 39/2018, dell'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012 e dell'art. 36 Cost., nonché errore nei presupposti, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento, difetto assoluto di motivazione e violazione delle circolari del Ministero dell'Interno in materia di monetizzazione delle ferie non godute. Il ricorrente sosteneva che il mancato godimento delle ferie fosse dipeso esclusivamente dalla malattia sopravvenuta e non fosse a lui imputabile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto del ricorrente al pagamento, da parte del Ministero dell'Interno, della monetizzazione delle ferie non godute relative agli anni 2019 e 2020. Il giudice ha ritenuto che, alla data del 27 gennaio 2021, il ricorrente avesse ancora diritto a fruire del residuo ferie — 1 giorno per il 2019 e 45 giorni per il 2020 — ma non avesse potuto farlo a causa della malattia protrattasi fino alla dispensa dal servizio, senza propria responsabilità. Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non opera quando il mancato godimento dipende da cause non imputabili al dipendente; opera invece quando il lavoratore abbia avuto la possibilità di chiedere e fruire delle ferie. Nel caso concreto non risultavano atti dell'amministrazione volti a sollecitare la fruizione delle ferie, né disposizioni di servizio o programmazione del loro godimento prima dello stato di malattia. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.P.R. 39/2018
La disposizione è richiamata tra quelle che l'amministrazione avrebbe violato nel negare la monetizzazione delle ferie non godute.
art. 5, comma 8, d.l. 95/2012
Il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute non si applica quando il mancato godimento dipende da cause non imputabili al lavoratore.
art. 36 Cost.
Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende dal mancato godimento quando sia certo che esso non sia stato determinato dalla volontà del lavoratore né sia a lui imputabile.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dei dipendenti pubblici non opera quando il mancato godimento sia dipeso da una causa non imputabile al lavoratore, come una malattia protrattasi sino alla cessazione del rapporto o alla dispensa dal servizio.
- Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute sorge quando il dipendente non abbia potuto fruirne senza propria responsabilità; al contrario, il divieto opera se il dipendente ha avuto concretamente la possibilità di richiedere e godere delle ferie.
- Ai fini della monetizzazione, l'amministrazione deve considerare se il dipendente sia stato posto in condizione di fruire delle ferie, anche mediante sollecitazioni o programmazione del loro godimento; l'assenza di atti di programmazione o di sollecitazione assume rilievo nel verificare la non imputabilità del mancato godimento.
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