Cassazione Civile, Ordinanza n. 33249/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo opponente)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta contro un'esecuzione immobiliare promossa da un istituto di credito contro un debitore, nella quale era intervenuto il ricorrente. L'opponente sosteneva che i beni pignorati, poi oggetto di una trascrizione di domanda ex art. 2932 c.c. anteriore al pignoramento, non potessero essere aggrediti perché già riferibili a lei in forza della trascrizione precedente. Dopo una prima fase di merito, un primo giudizio di cassazione aveva annullato la sentenza d'appello per avere quest'ultima svolto solo un raffronto formale tra le due note di trascrizione, imponendo invece di verificare la corrispondenza sostanziale dei beni identificati. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere per l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva, ma, ai fini della soccombenza virtuale, aveva confermato la fondatezza dell'opposizione e condannato il ricorrente alle spese. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha censurato tale statuizione sulle spese, deducendo violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 2569 c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe realmente verificato l'identità del bene nelle due note di trascrizione e avrebbe formulato immotivatamente il giudizio di soccombenza virtuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza di rinvio aveva correttamente applicato i principi già fissati nel precedente giudizio di legittimità: la nota di trascrizione deve essere autosufficiente per rendere la trascrizione efficace verso i terzi, ma, ai fini della decisione sull'opposizione di terzo, occorre comunque verificare la corrispondenza sostanziale tra il bene descritto nella prima nota e quello risultante dalla seconda. La Corte territoriale aveva svolto proprio tale verifica, ricostruendo i dati catastali, il frazionamento intervenuto e la sostanziale coincidenza dei beni. Il ricorso si limitava invece a riproporre il precedente ragionamento già ritenuto errato, senza individuare un fatto decisivo omesso né una specifica violazione di legge. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 619 c.p.c.
disciplina l'opposizione di terzo nel processo esecutivo, azionata per contestare l'assoggettamento a esecuzione di beni asseritamente di proprietà del terzo
art. 2932 c.c.
la trascrizione della relativa domanda è stata utilizzata come titolo anteriore opposto al pignoramento per rivendicare l'opponibilità ai terzi
art. 627 c.p.c.
richiamato per chiedere la declaratoria di estinzione del giudizio di esecuzione per mancata riassunzione
art. 91 c.p.c.
invocato per censurare la condanna alle spese; la Corte nega la doglianza perché la soccombenza virtuale è stata motivata correttamente
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro del ricorso per cassazione, ma il motivo è stato ritenuto inidoneo a denunciare un vero vizio di legittimità
art. 2659 c.c.
richiamato per il principio di autosufficienza della nota di trascrizione, rilevante per l'efficacia della formalità verso i terzi
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ha fondato l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di trascrizione, l'idoneità della nota a rendere efficace la formalità verso i terzi va distinta dalla successiva verifica giudiziale sull'effettiva coincidenza del bene tra diversi atti trascritti: non basta un confronto meramente formale dei dati catastali se la controversia richiede l'accertamento sostanziale dell'identità del cespite.
- Nel giudizio di opposizione di terzo contro esecuzione immobiliare, quando sia stata trascritta anteriormente una domanda ex art. 2932 c.c., il giudice deve verificare se il bene oggetto della trascrizione anteriore e quello pignorato coincidano sostanzialmente, tenendo conto anche di eventuali frazionamenti e mutamenti catastali intervenuti.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una lettura dei fatti e delle trascrizioni già disattesa nei gradi precedenti o nel precedente giudizio di legittimità, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza indicare un fatto decisivo omesso o una specifica violazione di legge.
- La condanna alle spese per soccombenza virtuale è legittima quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere ma il giudice, ricostruita la fondatezza della domanda o dell'opposizione, individui comunque la parte che sarebbe risultata soccombente nel merito.
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