Cassazione Civile, Ordinanza n. 00950/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un impianto eolico. A seguito di una dichiarazione DOCFA di variazione presentata dalla società, l’amministrazione aveva emesso un avviso di accertamento catastale in rettifica. Il primo giudice aveva accolto solo in parte il ricorso, escludendo dalla stima la torre eolica. In appello, però, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’impugnazione dell’Agenzia, ritenendo che nella stima diretta dovessero essere considerati anche la torre eolica, qualificata come costruzione immobile benché imbullonata, oltre agli altri elementi indicati nella prassi amministrativa. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con il primo ha denunciato violazione della l. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, sostenendo che la torre eolica fosse un elemento di impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo e quindi escluso dalla stima; con il secondo ha lamentato nullità della sentenza per motivazione apparente; con il terzo, il quarto e il quinto ha denunciato omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale relativi alla computabilità e alla quantificazione di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la torre eolica non debba essere computata nella rendita catastale se e in quanto funzionale allo specifico processo produttivo dell’impianto. Ha invece rigettato gli altri quattro motivi, escludendo sia il vizio di motivazione apparente sia quello di omessa pronuncia, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e le questioni sollevate risultavano comunque implicitamente disattese. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame e rideterminazione della rendita catastale con esclusione della torre eolica, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale relativa alla determinazione della rendita catastale.
art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ.
È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza per vizi di motivazione e per omessa pronuncia.
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La norma va letta nel senso che conta la funzionalità dello specifico elemento rispetto al processo produttivo, non la sola stabilità o infissione al suolo; gli impianti funzionali al processo produttivo sono esclusi dalla stima catastale.
d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 28, c. 2
È richiamato come base del metodo di stima del costo di ricostruzione adottato dall’amministrazione.
art. 156, c. 2, cod. proc. civ.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per sostenere la nullità della sentenza impugnata.
art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato per dedurre il vizio di motivazione apparente della sentenza di merito.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato per denunciare l’omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale.
l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244
È richiamata come disposizione che ha normativizzato i contenuti della circolare n. 6/2012 in materia di determinazione della rendita catastale.
Massime di principio
- In tema di rendita catastale degli immobili speciali e particolari, dopo la l. n. 208 del 2015, non sono computabili nella stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo o strutturalmente connessi all’immobile.
- Per stabilire se un elemento di un impianto industriale o energetico debba essere incluso o escluso dalla rendita catastale, il criterio decisivo è la sua funzione rispetto al processo produttivo; la sola solidità, stabilità o ancoraggio al suolo non è di per sé sufficiente a qualificarlo come bene imponibile.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica ma intelligibile, che dia conto dei criteri seguiti, è sufficiente a escludere la nullità.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice d’appello, pur senza affrontare analiticamente ogni singolo motivo, adotti una soluzione logico-giuridica incompatibile con le censure proposte, realizzando così un rigetto implicito delle stesse.
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