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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9183 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, contestando il riconoscimento, ai fini della determinazione del reddito d'impresa per il 1998, di ricavi relativi a servizi resi nell'ambito di un contratto di permuta con una società cooperativa. Tali ricavi erano stati fatturati e contabilizzati soltanto nel 2001, dopo la verifica fiscale. Secondo l'Agenzia, la fatturazione tardiva non poteva compensare i maggiori ricavi omessi nel periodo di competenza né sanare l'irregolarità contabile; la società avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa nei termini previsti dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata la decisione della Commissione tributaria, che aveva considerato compensati i maggiori ricavi del 1998 con costi di pari importo fatturati tardivamente dalla cooperativa nel 2001. La Corte ha stabilito che i ricavi e i costi devono essere imputati all'esercizio di competenza e che una fattura emessa tardivamente non può sanare l'omessa fatturazione nell'anno corretto. Il primo motivo è stato accolto, il secondo è stato dichiarato assorbito; la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8

    Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare entro i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

    L'omessa o errata indicazione di componenti reddituali deve essere corretta mediante dichiarazione integrativa presentata nei termini di legge; la mera emissione tardiva di una fattura non è sufficiente a regolarizzare la dichiarazione originaria.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 4, vigente ratione temporis

    I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza.

    I componenti positivi e negativi devono essere imputati fiscalmente all'esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento successivo in cui vengono fatturati o contabilizzati.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis

    La violazione degli obblighi di fatturazione e contabilizzazione non è necessariamente meramente formale: quando può ostacolare i controlli o incidere sulla determinazione della base imponibile, assume carattere sostanziale, anche se non ha prodotto una concreta sottrazione d'imposta.

Massime di principio

  • In materia di reddito d'impresa, ricavi e costi devono essere imputati all'esercizio di competenza e non all'anno in cui la fattura viene emessa tardivamente.
  • La fatturazione successiva alla verifica fiscale o comunque oltre il periodo corretto non sana automaticamente l'omessa rilevazione originaria.
  • Per correggere errori od omissioni dichiarative occorre utilizzare gli strumenti previsti dalla legge, come la dichiarazione integrativa presentata entro i termini applicabili.
  • Nelle operazioni permutative, l'assenza di un pagamento monetario non esclude l'obbligo di rilevare e documentare fiscalmente le reciproche prestazioni e i relativi ricavi.
  • La tardiva fatturazione può costituire una violazione sostanziale quando incide sulla corretta determinazione del reddito o rende più difficili i controlli fiscali.
  • La compensazione economica tra ricavi e costi di pari importo non elimina l'obbligo di rilevare separatamente ciascun componente nel corretto esercizio fiscale.

Testo integrale

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