Cassazione Penale, Sentenza n. 6237/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. con unico motivo: si deducevano presunti "errori percettivi" (svista/equivoco) della Corte di cassazione nell'aver ritenuto attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Oliverio, in particolare sulla cessione di un escavatore ritenuta finalizzata a soddisfare un debito da narcotraffico; inoltre si censurava che la Corte di appello non avrebbe valutato la decisione, resa in separato procedimento per reati fallimentari, che aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., circostanza che a detta del ricorrente sarebbe decisiva per confutare l'impostazione accusatoria sulla sua presunta collusione con la 'ndrangheta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che le censure sollevate consistessero in una rivalutazione del materiale probatorio e in critiche alla valutazione di merito (non in sviste o equivoci percettivi rientranti nell'art. 625-bis), avendo la Cassazione già esaminato e respinto le obiezioni relative all'attendibilità di Oliverio e alla vicenda dell'escavatore. Quanto alla decisione nel procedimento fallimentare, la Corte ha osservato che l'esclusione dell'aggravante speciale non impedisce la prova dell'esistenza dell'associazione e che l'atto segnalato non era decisivo tale da determinare un esito incontrovertibilmente diverso. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
L'articolo disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o d'atto e per errore di fatto: la Corte ha interpretato restrittivamente l'istituto, ritenendo che non ricadano nell'errore di fatto le contestazioni che sono in realtà valutazioni probatorie o difformi interpretazioni degli atti; vanno invece qualificati come "errori di fatto" solo svisti o equivoci nella percezione del contenuto degli atti interni al giudizio di legittimità.
art. 416-bis.1 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che l'esclusione di un'aggravante speciale in un processo separato (ovvero la mancata qualificazione di reati come aggravati dal metodo mafioso) non inibisca, di per sé, la prova dell'esistenza dell'associazione mafiosa in altro giudizio; la pronuncia è stata considerata neutra rispetto alla valutazione della militanza 'ndranghetistica.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese processuali: in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese processuali.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per veri e propri errori materiali o percezioni erronee (svisti/equivoci) degli atti: non può essere utilizzato per impugnare valutazioni probatorie o rivalutazioni del merito già compiute dai giudici.
- Quando si censura l'attendibilità di un collaboratore di giustizia, è necessario indicare con precisione gli atti e le prove che dimostrano l'errore percettivo: semplici affermazioni generiche o richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio non rientrano nell'oggetto del ricorso per errore di fatto.
- La decisione resa in separato procedimento (es. esclusione di aggravanti in reati fallimentari) non annulla automaticamente le risultanze probatorie in altro procedimento: per incidere deve essere mostrato che l'omissione della sua considerazione da parte del giudice di legittimità sia stata effettivamente decisiva e avrebbe determinato una sentenza incontrovertibilmente diversa.
- Per un ricorso straordinario efficace occorre provare che l'errore materiale o di fatto ha effettivamente mutato la volontà giudiziale; l'onere probatorio grava sul ricorrente e richiede riferimenti documentali e atti precisi.
- In generale, le censure che mirano a rinnovare la valutazione del merito o a ottenere una diversa interpretazione delle prove sono improprie in sede di ricorso per errore di fatto e saranno respinte, con possibile condanna alle spese.
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