Sentenza del 28/10/2016 n. 1889 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTP di Firenze in materia di IRES, IRAP e IVA per il periodo d'imposta 2007. In particolare, sosteneva che l'indennità di 360.000 euro percepita dalla società per la cessazione anticipata del contratto di locazione costituisse il corrispettivo di una prestazione di servizi e dovesse quindi essere assoggettata a IVA, prospettando anche un uso elusivo dell'operazione. Contestava inoltre la mancata ripresa a tassazione di alcune movimentazioni bancarie, ritenute prive di adeguata giustificazione. La società chiedeva il rigetto dell'appello principale e, con appello incidentale, l'esclusione dalla tassazione anche delle operazioni di giroconto.
La decisione
La CTR ha respinto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e accolto l'appello incidentale della società. Ha stabilito che l'indennità prevista dall'art. 34 della legge n. 392/1978 ha natura indennitaria per la perdita dell'avviamento commerciale e, in assenza di una controprestazione, non costituisce corrispettivo di un servizio né concorre alla base imponibile IVA. Ha inoltre riconosciuto che le operazioni di giroconto sono mere operazioni permutative, prive di autonoma rilevanza economica, non generando né ricavi né costi e non assumendo rilevanza ai fini IVA. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 4.000 euro oltre IVA e contributo previdenziale.
Norme richiamate
Art. 34 legge n. 392/1978
in caso di cessazione del rapporto di locazione [...] il conduttore ha diritto [...] ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto
La disposizione tutela l'avviamento commerciale e qualifica l'indennità come compensazione per la cessazione del rapporto locativo, quando non vi sia una controprestazione del conduttore.
Art. 15 DPR n. 633/1972
non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA [...] le somme dovute a titolo di risarcimento del danno
Le somme aventi funzione risarcitoria o indennitaria, prive di natura corrispettiva, non concorrono alla formazione della base imponibile IVA.
Art. 3 DPR n. 633/1972
L'Agenzia invocava la norma per qualificare l'indennità come corrispettivo di una prestazione di servizi, ma la CTR ha escluso tale qualificazione in ragione della funzione esclusivamente indennitaria della somma.
Art. 10 DPR n. 633/1972
La società aveva richiamato la disciplina dell'esenzione IVA applicabile ai canoni di locazione; la decisione ha tuttavia fondato l'esclusione dalla base imponibile principalmente sulla natura indennitaria dell'importo ai sensi dell'art. 15.
Art. 27 legge n. 392/1978
Richiamato per individuare i rapporti di locazione commerciale cui si applica la tutela dell'avviamento e la relativa indennità.
Massime di principio
- Un'indennità corrisposta per la cessazione di un rapporto di locazione commerciale non è automaticamente soggetta a IVA: occorre verificare se costituisce un vero corrispettivo per una prestazione oppure un ristoro risarcitorio o indennitario.
- Quando una somma è pagata senza una controprestazione, anche negativa, e serve a compensare la perdita dell'avviamento o la cessazione del rapporto, tende a essere esclusa dalla base imponibile IVA come indennizzo.
- La qualificazione fiscale dipende dalla funzione economica sostanziale dell'importo e non soltanto dalla denominazione utilizzata dalle parti o dalla struttura formale dell'accordo.
- Le operazioni di giroconto tra conti bancari, se rappresentano soltanto trasferimenti della stessa disponibilità finanziaria, sono operazioni permutative e non costituiscono ricavi, costi o operazioni rilevanti ai fini IVA.
- Per superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie è normalmente necessaria una documentazione analitica e coerente; tuttavia, una volta dimostrato che si tratta di meri giroconti privi di incremento patrimoniale, tali movimenti non possono essere trattati come maggiori ricavi.
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