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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3094/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte del Tribunale del riesame, dell'ordinanza di convalida e del decreto di sequestro preventivo emessi dal GIP di Crotone in data 22/03/2023, relativi a un'imputazione provvisoria ai sensi dell'art. 640-bis c.p. Hanno poi prospettato due motivi specifici (in concreto riferiti soprattutto a Garrubba Raffaele): 1) violazione di legge in relazione all'art. 545 c.p.p. e alla legge n. 180 del 1950 per il sequestro di somme riferibili al trattamento pensionistico dello stesso; 2) violazione di legge per l'intervenuto sequestro dell'unica autovettura di famiglia, ritenuta bene strumentale necessario per l'attività lavorativa e per il diritto alla salute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi dedotti in cassazione non erano stati precedentemente devoluti alla cognizione del Tribunale del riesame: i ricorrenti, infatti, avevano impugnato il sequestro davanti al Tribunale del riesame solo con doglianze relative al fumus commissi delicti, alla prescrizione e all'errata qualificazione giuridica del fatto (art. 640-bis non vigente al momento dei fatti). Le questioni riguardanti il sequestro di somme pensionistiche e dell'autovettura non risultano sollevate dinanzi al Tribunale del riesame e implicano accertamenti di fatto non devoluti in precedenza. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente determinata in euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma penale relativa all'imputazione provvisoria contestata; la Corte osserva che i ricorrenti avevano sostenuto l'errata qualificazione giuridica in quanto la norma non era ancora vigente al momento dei fatti

  • art. 545 cod. proc. pen.

    Riferito dai ricorrenti in relazione alla tutela di somme (es. trattamenti pensionistici) rispetto ai provvedimenti di sequestro; la Corte non ha esaminato il merito però perché la questione non era stata sottoposta al riesame

  • legge n. 180 del 1950

    Invocata dai ricorrenti in relazione a limiti/protezioni verso il sequestro di determinati emolumenti (es. pensioni); la Corte non ha valutato la conformità del sequestro rispetto a tale normativa però per inammissibilità del ricorso

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Norma processuale usata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando esso contiene motivi non devoluti al giudice del riesame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità/rigetto, con la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000

  • Principio giurisprudenziale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016; Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014)

    La Corte richiama il principio consolidato secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimenti del Tribunale del riesame quando vengono dedotte per la prima volta censure che non erano state sollevate dinanzi al giudice del riesame, salvo quelle rilevabili d'ufficio

Massime di principio

  • Non è possibile dedurre in cassazione questioni (di fatto o di diritto) che non siano state previamente sollevate e discusse davanti al Tribunale del riesame: tali motivi saranno dichiarati inammissibili
  • Se si intende contestare la legittimità di un sequestro (es. per pignoramento di pensione o per sequestro di beni necessari all'attività lavorativa), tali doglianze devono essere tempestivamente e chiaramente devolute al giudice del riesame, con motivi e memorie scritte o verbalizzazione in udienza, altrimenti non potranno essere valorizzate in sede di legittimità
  • Le questioni che richiedono accertamenti di fatto sul valore, sulla natura o sull'utilità del bene sottoposto a sequestro sono particolarmente vulnerabili all'inammissibilità se non trattate al riesame, perché la Cassazione è limitata nella verifica di fatti non previamente discussi
  • In caso di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione in favore della Cassa delle ammende; quindi valutare il rischio di sanzioni prima di proporre ricorso con nuovi motivi non esperiti precedentemente
  • Se esistono profili 'rilevabili d'ufficio' (es. norme di ordine pubblico applicabili di ufficio), è possibile che la Corte esamini anche questioni non sollevate in precedenza, ma tali profili devono essere chiaramente individuabili come tali

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