Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03478/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI relativi agli anni d'imposta 2005-2008 emessi da un Comune nei confronti di un contribuente per alcuni immobili. In appello la commissione tributaria regionale ha annullato gli avvisi limitatamente a un solo immobile, ritenuto avente requisiti di ruralità perché abitato dalla figlia del contribuente, imprenditrice agricola, ma ha escluso che la mera domanda del contribuente fosse sufficiente a riconoscere la ruralità di tutti gli immobili. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello comunale, deducendo che fosse stato notificato in busta chiusa e oltre il termine di 60 giorni; 2) violazione delle norme del processo tributario per tardività e irregolarità formale dell'appello; 3) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe sostanzialmente recepito le tesi del Comune senza esaminare le difese del contribuente; 4) violazione della disciplina sull'attribuzione retroattiva della ruralità, sostenendo che l'istanza di variazione catastale con autocertificazione avrebbe dovuto consentire il riconoscimento del requisito anche per il quinquennio precedente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi processuali, osservando che il giudice d'appello aveva implicitamente respinto le questioni preliminari decidendo nel merito; che la notifica dell'appello in busta chiusa, se il contenuto e la riferibilità alla parte non sono contestati, integra una mera irregolarità; e che, quanto alla tempestività, la spedizione risultava avvenuta entro il termine. Ha inoltre escluso la nullità per motivazione apparente, richiamando il principio secondo cui la sentenza può anche riprodurre atti di parte purché le ragioni della decisione siano riconducibili all'organo giudicante e comprensibili. Sul quarto motivo ha affermato che, in materia di ICI, il beneficio per i fabbricati rurali presuppone la classificazione catastale nelle categorie A/6 o D/10 e la relativa annotazione; la mera autocertificazione o richiesta di variazione catastale non basta se il procedimento non si conclude con l'annotazione negli atti catastali. Poiché nella specie tale annotazione non risultava intervenuta, l'esenzione non spettava. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata partecipazione del Comune. È stato dato atto anche dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello, esaminando il merito, disattenda implicitamente le questioni preliminari sollevate dalla parte.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La motivazione non è nulla se, pur concisa o per relationem, consente di individuare in modo chiaro e univoco le ragioni della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Concorre al requisito della sufficienza della motivazione, senza imporre l'esame di ogni singolo argomento difensivo.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario è sufficiente una motivazione concisa ma idonea a rendere intellegibili le ragioni della decisione.

  • art. 20 d.lgs. 546/1992

    La spedizione dell'atto in busta chiusa, anziché in plico senza busta, è mera irregolarità se il contenuto e la riferibilità non sono contestati.

  • art. 51, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per dedurre l'inammissibilità o tardività dell'appello, ma la Corte ne ha escluso la violazione.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per sostenere la non conformità formale dell'appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente in tema di appello nel processo tributario, senza esito favorevole.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina della ruralità e dell'ICI.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per dedurre omessa pronuncia e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 7 d.l. 70/2011

    Ha introdotto la facoltà di presentare domanda autocertificata di variazione catastale per ottenere il riconoscimento della ruralità con effetto retroattivo quinquennale, ma non attribuisce automaticamente il beneficio in assenza di annotazione catastale.

  • art. 13 d.l. 201/2011

    Le domande di variazione catastale producono gli effetti del riconoscimento della ruralità, ferma restando la necessità del relativo riscontro catastale secondo il sistema normativo richiamato.

  • art. 2 d.l. 102/2013

    Conferma che domande di variazione e annotazione catastale producono effetti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinquennio anteriore, sempre nell'alveo della procedura catastale prevista.

  • art. 9 d.l. 557/1993

    Ai fini fiscali riconosce la ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola; la Corte lo legge in combinazione con la disciplina catastale come presupposto della classificazione rurale.

  • art. 23 d.l. 207/2008

    È interpretato nel senso che non sono fabbricati, ai fini ICI, le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità ex art. 9 d.l. 557/1993, ma ciò presuppone la classificazione catastale.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992

    La nozione di fabbricato imponibile ai fini ICI è esclusa per le unità immobiliari riconosciute rurali secondo la procedura catastale prevista.

  • art. 1 d.m. 26 luglio 2012

    Stabilisce che ai fabbricati rurali è attribuito un classamento ordinario con specifica annotazione della ruralità; la Corte lo usa per ribadire la necessità dell'annotazione catastale.

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. 102/2013

    Conferma la decorrenza retroattiva degli effetti della domanda e dell'annotazione catastale dal quinto anno antecedente.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine di impugnazione e per verificare la tempestività della spedizione dell'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notifica dell'atto di impugnazione in busta chiusa, anziché nel plico senza busta previsto dalla legge, è una mera irregolarità se il contenuto dell'invio e la sua riferibilità alla parte non sono specificamente contestati; in difetto di contestazioni puntuali, la censura è priva di autosufficienza.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d'appello, decidendo il merito, disattenda implicitamente le questioni preliminari dedotte dalla parte.
  • La motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto di essere sintetica o di richiamare atti di parte, purché le ragioni della decisione siano riconducibili all'organo giudicante e risultino chiare, univoche ed esaustive.
  • In materia di ICI, l'esenzione per i fabbricati rurali richiede la classificazione catastale del cespite nelle categorie previste e la relativa annotazione nei registri catastali; la mera strumentalità agricola dell'immobile o la sola autocertificazione del contribuente non bastano, se il procedimento catastale non si è concluso con l'annotazione.
  • Le norme sopravvenute sulla ruralità hanno funzione di disciplinare le modalità di riconoscimento anche retroattivo del requisito, ma non eliminano la centralità del classamento catastale quale presupposto del beneficio fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.