Cassazione Penale, Ordinanza n. 34629/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose, deducendo: 1) erronea applicazione degli artt. 624 e 625 c.p. per difetto di prova della sua consapevolezza dell'allaccio abusivo alla rete elettrica; 2) mancata motivazione su punti decisivi, in particolare sull'argomento difensivo secondo cui il quadro elettrico era accessibile a terzi e quindi la manomissione poteva essere stata compiuta da altri; 3) vizio di motivazione in relazione alla recidiva, ritenuta senza adeguata dimostrazione della pretesa pervicacia criminale. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, osservando che non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza di appello, la quale era invece logica, congrua e corretta in diritto. Quanto al furto di energia, ha richiamato il principio secondo cui risponde del reato anche chi si avvalga consapevolmente di un allaccio abusivo realizzato da terzi, quando tale allaccio alimenti l'immobile dell'imputato in assenza di contratto di fornitura e con fruizione di energia senza costi. Quanto alla recidiva, ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale, fondata sul certificato penale e sulla valutazione concreta della personalità e della pericolosità del reo. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, nella misura di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
richiamato come norma incriminatrice del furto, in relazione alla condotta di impossessamento di energia elettrica
art. 625 c.p.
richiamato per l'aggravante della violenza sulle cose nel furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo
art. 99 c.p.
richiamato per la disciplina della recidiva e dell'aumento di pena fondato sulla maggiore capacità a delinquere
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma pecuniaria in caso di ricorso inammissibile
Sez. 5 n. 24592/2021
richiamata quale precedente secondo cui risponde del furto di energia elettrica chi si avvalga consapevolmente dell'allaccio abusivo anche se realizzato da terzi
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
richiamata per il principio secondo cui la recidiva va valutata in concreto, considerando natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità e altri parametri individualizzanti
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015
richiamata per il principio sulla discrezionalità del giudice nel riconoscere la recidiva e la necessità di motivazione adeguata
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Integra il furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose anche la condotta di chi si avvalga consapevolmente di un allaccio abusivo alla rete, pure se materialmente predisposto da terzi, quando l'utenza alimenti l'immobile dell'imputato in assenza di un regolare contratto di fornitura.
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure meramente assertive o generiche: il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare con precisione le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento della doglianza.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la decisione impugnata presenti una motivazione esistente, lineare e coerente, sorretta da un'esauriente disamina del materiale probatorio.
- La recidiva può essere riconosciuta solo mediante una valutazione concreta della personalità del reo e della capacità a delinquere desunta dai precedenti e dalle modalità della nuova condotta, senza arrestarsi al mero dato formale dei precedenti penali.
- L'applicazione dell'aumento di pena per recidiva rientra nella discrezionalità del giudice, purché sia sorretta da adeguata motivazione sull'effettivo significato sintomatico della nuova condotta criminosa.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, alla condanna alle spese processuali può aggiungersi la sanzione pecuniaria se non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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