Regolamento (UE) 2020/1737
Regolamento delegato (UE) 2020/1737 della Commissione del 14 luglio 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna gli elenchi UE delle sostanze classificate disciplinate dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. In particolare inserisce nuovi precursori di droghe già sottoposti a controllo a livello ONU, colloca il fosforo rosso in una categoria soggetta a controlli più severi e adegua alcuni codici della nomenclatura combinata. Prevede inoltre una soglia quantitativa specifica per il fosforo rosso e distingue l'entrata in applicazione di alcune modifiche al 13 gennaio 2021.
Modifica gli elenchi delle sostanze classificate nei regolamenti UE sui precursori di droghe, includendo nuovi precursori e aggiornando codici e soglie doganali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici, alle autorità competenti e ai flussi commerciali relativi ai precursori di droghe all'interno dell'Unione e nel commercio tra l'Unione e i paesi terzi. Riguarda in particolare le sostanze inserite negli allegati del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005, con effetti differenziati a seconda della categoria di classificazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; alcune modifiche si applicano solo dal 13 gennaio 2021.
Modifica degli elenchi delle sostanze classificate nei regolamenti sui precursori di droghe
Il regolamento delegato (UE) 2020/1737 interviene sui regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005, che attuano nell'Unione l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 sui precursori di droghe. La finalità è aggiornare gli elenchi delle sostanze soggette a controllo alla luce delle decisioni della Commissione stupefacenti delle Nazioni Unite e adeguare la classificazione di sostanze utilizzate nella produzione illecita di stupefacenti, bilanciando esigenze di contrasto al traffico e impatto sul commercio lecito.
Contesto e finalità dell'intervento
La Commissione rileva che alcune sostanze recentemente inserite nelle tabelle ONU sono precursori immediati di MDMA o anfetamine e che il loro uso improprio genera gravi problemi sociali e sanitari nell'Unione. Altre sostanze, come il fosforo rosso, pur avendo usi leciti significativi, presentano un rischio elevato di diversione verso la produzione illecita di metanfetamina; per questo vengono ricollocate in una categoria di controllo adeguata e accompagnate da una soglia quantitativa specifica.
Ambito di applicazione
Il regolamento modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 273/2004, relativo ai precursori di droghe nel mercato interno, e del regolamento (CE) n. 111/2005, relativo al commercio tra l'Unione e i paesi terzi. Le modifiche riguardano operatori economici e autorità competenti che trattano le sostanze elencate, con particolare rilievo per i soggetti che importano, esportano, producono, commerciano o utilizzano tali sostanze. Il testo precisa che, per le sostanze inserite in categoria 1, nell'Unione non risultano produzioni, commerci o usi leciti noti, sicché l'impatto amministrativo aggiuntivo è ritenuto nullo o trascurabile.
Nuove sostanze inserite in categoria 1
Sono aggiunte negli elenchi delle sostanze classificate il PMK metil glicidato, l'acido PMK glicidico, l'APAA, il BMK metil glicidato, l'acido BMK glicidico e il MAPA. Per ciascuna sono indicati il nome chimico, il relativo codice NC e il numero CAS. La Commissione colloca tali sostanze in categoria 1 perché si tratta di precursori immediati di MDMA o anfetamine e perché, nell'Unione, non risultano attività lecite significative che rendano gravoso il nuovo regime di controllo.
Classificazione del fosforo rosso
Il fosforo rosso viene incluso nella sottocategoria 2 A del regolamento (CE) n. 273/2004 e nella categoria 2 del regolamento (CE) n. 111/2005. La scelta riflette un equilibrio tra il rischio di impiego nella fabbricazione illecita di metanfetamina e l'esistenza di usi legittimi importanti, tra cui la produzione di ritardanti di fiamma, materiali pirotecnici e superfici di sfregamento per fiammiferi di sicurezza e fiaccole.
Soglia quantitativa per il fosforo rosso
All'allegato II del regolamento (CE) n. 273/2004 è introdotta una soglia annuale di 0,1 kg per il fosforo rosso. La funzione di tale soglia è evitare di ostacolare indebitamente il commercio lecito quando il rischio di diversione può essere contenuto attraverso limiti quantitativi sugli scambi.
Aggiornamento dei codici della nomenclatura combinata
Il regolamento aggiorna diversi codici NC per allinearli alla più recente nomenclatura combinata applicabile dal 1° gennaio 2020. Tra gli interventi figurano:
- la sostituzione della voce APAAN con il relativo codice NC 2926 40 00 e numero CAS 4468-48-8;
- la sostituzione, per le varie cloroefedrine e cloropseudoefedrine, del codice NC 2939 99 00 con 2939 79 90;
- l'inserimento dei nuovi precursori sopra indicati nei rispettivi elenchi;
- la sostituzione del codice NC dell'acido antranilico con "ex 2922 43 00";
- la sostituzione del codice NC dell'acido solforico con 2807 00 00;
- l'aggiornamento dei codici relativi ai medicinali e prodotti veterinari contenenti efedrina o pseudoefedrina nei regolamenti interessati.
Abbreviazione APAAN
Poiché nelle prassi delle autorità competenti degli Stati membri la sostanza alfa-fenilacetoacetonitrile è comunemente indicata come APAAN, il regolamento dispone che tale abbreviazione sia riportata negli allegati dei due regolamenti modificati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, alcune modifiche legate alla classificazione del fosforo rosso e agli adeguamenti correlati ai nuovi codici NC si applicano soltanto dal 13 gennaio 2021. Il testo ribadisce infine che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento di nuove sostanze classificate
Sono inseriti negli allegati del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 il PMK metil glicidato, l'acido PMK glicidico, l'APAA e il MAPA, tutti classificati in categoria 1. Sono inoltre aggiunti il BMK metil glicidato e l'acido BMK glicidico in categoria 1.
Classificazione del fosforo rosso
Il fosforo rosso è aggiunto nella sottocategoria 2 A dell'allegato del regolamento (CE) n. 273/2004 e nella categoria 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, tenendo conto sia del rischio di diversione per la produzione illecita di metanfetamina sia dei suoi usi leciti importanti.
Soglia quantitativa per il fosforo rosso
All'allegato II del regolamento (CE) n. 273/2004 è introdotta per il fosforo rosso una soglia di 0,1 kg, applicabile alle operazioni effettuate nell'arco di un anno.
Aggiornamento dei codici NC
Sono aggiornati i codici della nomenclatura combinata per varie sostanze: APAAN, cloroefedrine, cloropseudoefedrine, acido antranilico, acido solforico e medicinali o prodotti veterinari contenenti efedrina o pseudoefedrina. Gli aggiornamenti recepiscono la nomenclatura combinata applicabile dal 1° gennaio 2020.
Abbreviazione APAAN
La sostanza alfa-fenilacetoacetonitrile è indicata anche con l'abbreviazione APAAN negli allegati dei due regolamenti, in coerenza con la prassi delle autorità competenti degli Stati membri.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il punto 1, lettera b), e il punto 2 dell'allegato I, nonché il punto 2, lettera b), dell'allegato II, si applicano dal 13 gennaio 2021.
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