Cassazione Penale, Sentenza n. 49469/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 relativo al periodo d'imposta 2010-2011. La difesa proponeva sette motivi: 1) travisamento della prova per le dichiarazioni del trasportatore (prospetti redatti a memoria e documenti non reperiti); 2) vizio di motivazione sulla valutazione di altro teste che aveva dichiarato di aver ricevuto la merce; 3) uso di precedenti periti per inferire responsabilità nonostante esito favorevole in altro procedimento; 4) valutazione sommaria della presunta restituzione di denaro all'imputato; 5) censura sull'esistenza della evasione in presenza di merce e costi sostenuti (assenza del dolo); 6) violazione di legge e inesistenza del dolo specifico in relazione ad imposte dirette e IVA (anche per reverse charge); 7) errore nel negare le attenuanti generiche nonostante l'estinzione del debito prima del dibattimento e l'applicazione dell'art. 13-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi, qualificando i primi quattro come generici e basati su valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito. Ha confermato la ricostruzione secondo cui Metalbland emetteva fatture per operazioni in gran parte inesistenti, percepiva una percentuale di "copertura" e immediatamente prelevava e riversava somme in contanti alla Bemet (ditta collegata al ricorrente) per pagamenti in nero. La Corte ha affermato che le operazioni oggettivamente inesistenti non consentono la deduzione dei costi e ha escluso l'assenza del dolo; ha altresì confermato che l'attenuante speciale dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 era già stata riconosciuta e che l'incensuratezza non giustifica automaticamente l'applicazione delle generiche. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, all'onere di versare le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che configura il reato di omessa o infedele dichiarazione e frode fiscale; applicata per perseguire l'evasione derivante da operazioni oggettivamente inesistenti e dalla creazione di fatture per coprire operazioni in nero.
art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Attenuante speciale per la estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento; riconosciuta e valorizzata dai giudici, ma non esclude automaticamente l'applicazione o la negazione di altre attenuanti generiche.
art. 42 cod. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze e della responsabilità penale; la Corte ha giudicato che non sussistono elementi per modificare la valutazione del dolo o per riconoscere attenuanti generiche non già valutate.
art. 109 TUIR
Norma fiscale sul reddito d'impresa richiamata nel quadro delle deduzioni fiscali; la Corte ha ritenuto che i costi derivanti da operazioni inesistenti non siano deducibili.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma IVA richiamata nel contesto della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; la decisione si confronta con il regime IVA delle operazioni (anche reverse charge) e conferma che l'assenza di operazioni documentate legittima il reato fiscale.
art. 6 d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato tra le norme fiscali pertinenti per le sanzioni amministrative tributarie nell'ambito degli addebiti fiscali; utilizzato come riferimento ma la decisione è principalmente penale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che impone al ricorrente l'onere di sostenere le spese del procedimento quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per addebitare le spese al ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla liquidazione in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha usato tale riferimento per giustificare l'imposizione del versamento equitativo di euro 3.000,00.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 29977 del 12/02/2019 (Romano)
Principio consolidato secondo cui non possono essere dedotti i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte applica questo principio anche alle operazioni oggettivamente inesistenti.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 (Guarnieri)
Richiamata in relazione al principio che l'incensuratezza non legittima automaticamente l'applicazione di una riduzione di pena addizionale alle attenuanti riconosciute; conferma la valutazione del giudice territoriale sulle attenuanti.
Massime di principio
- Le valutazioni sulle prove testimoniali e documentali sono riservate ai giudici di merito: memorie o prospetti redatti tempo prima possono conservare valore probatorio anche se il teste non ha più i documenti al momento del dibattimento.
- Operazioni "oggettivamente inesistenti" (assenza materiale della prestazione o della consegna) non consentono la deduzione dei relativi costi e integrano il reato fiscale anche se esistono presunte movimentazioni di merce collegate a sistemi di copertura.
- La presenza di pagamenti in contanti e di immediati prelievi e restituzioni tra soggetti collegati è elemento indiziario rilevante per dimostrare l'esistenza di un circuito di fatture per coprire operazioni in nero.
- Il fatto che una parte della merce sia stata effettivamente acquistata non esclude la responsabilità penale se è dimostrato che le fatture o le prestazioni erano comunque in parte inesistenti o utilizzate per frodare il fisco.
- L'estinzione del debito tributario prima del dibattimento può giustificare l'applicazione dell'attenuante speciale (art. 13-bis d.lgs. 74/2000) ma non è di per sé sufficiente a ottenere ulteriori attenuanti generiche senza elementi aggiuntivi di collaborazione o resipiscenza.
- L'assenza di dolo specifico deve essere provata in modo coerente con i fatti accertati: ricostruzioni bancarie, intercettazioni e la coerenza complessiva del quadro probatorio possono dimostrare il dolo anche quando la difesa invoca ragioni fiscali tecniche (es. reverse charge).
- In sede di cassazione, i motivi che contrastano ricostruzioni di fatto consolidate in primo e secondo grado risultano spesso inammissibili se si limitano a censurare valutazioni critiche delle prove senza proporre nuovi elementi decisivi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi degli strumenti normativi e giurisprudenziali richiamati.
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