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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33818/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IVA e sanzioni relative all’annualità 2010 nei confronti di una società con sede a Malta, a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA presentata per l’anno d’imposta 2010. La contribuente aveva contestato davanti ai giudici tributari la legittimità della cartella e della notifica, sostenendo, tra l’altro, che il plico notificato fosse incompleto, che la notificazione fosse inesistente o nulla perché eseguita senza le forme di un servizio postale statale e senza ricorso alle convenzioni internazionali, che l’atto dovesse essere tradotto in inglese, che mancasse il contraddittorio endoprocedimentale e l’avviso bonario, che la cartella e il ruolo fossero privi di adeguata motivazione e di valida sottoscrizione, che fosse illegittimo il recupero di un credito IVA in ragione della diversa identità/codice fiscale del soggetto, e che non vi fosse obbligo di versamento né applicabilità delle sanzioni. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sedici motivi, in larga parte costruiti come violazioni di legge e omessi esami, ma spesso senza colpire in modo specifico le rationes decidendi della sentenza d’appello, che aveva ritenuto rituale la notifica, raggiunto lo scopo dell’atto, non provata l’incompletezza del plico, irrilevante la mancata traduzione, infondate o aspecifiche le censure sul contraddittorio, sulla motivazione e sulla titolarità del credito IVA, nonché non dedotte tempestivamente alcune questioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per vari motivi, la preclusione da doppia conforme quanto al vizio motivazionale, la mancanza di specificità, l’omessa impugnazione della ratio decidendi della sentenza regionale, la novità di talune questioni e, per il contraddittorio IVA, l’assenza di allegazione concreta della lesione subita. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva respinto le doglianze della contribuente e ritenuto valida la cartella e la pretesa erariale.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente per contestare formazione e notifica della cartella; la Corte non ne accoglie la censura perché ritiene rituale la notifica e inammissibili i motivi che non attaccano la ratio decidendi

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    invocato per sostenere la nullità o inesistenza della notifica; la Corte ritiene il motivo inammissibile e infondato, anche per difetto di specificità

  • art. 35-ter d.P.R. 633/1972

    indicato come base della liquidazione d’imposta effettuata sulla dichiarazione IVA presentata dalla società

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    richiamato in relazione al controllo automatizzato della dichiarazione IVA e all’obbligo di invio dell’avviso di irregolarità; la Corte, per il tributo armonizzato, ribadisce il principio del contraddittorio endoprocedimentale solo nei limiti della prova di resistenza

  • art. 137 c.p.c.

    citato nella doglianza sulla notifica; il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 148 c.p.c.

    citato nella doglianza sulla notifica; il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla sentenza d’appello per affermare che la consegna del plico al destinatario aveva comunque raggiunto lo scopo dell’atto, con sanatoria dell’eventuale nullità

  • art. 112 c.p.c.

    invocato in modo generico per omessa pronuncia; la Corte rileva la assoluta apoditticità della censura

  • art. 2220 c.c.

    richiamato nel motivo sulla inesistenza della copia notificata; la censura è dichiarata inammissibile

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    usato come parametro di impugnazione in molti motivi; la Corte dichiara spesso i motivi inammissibili per errata o generica formulazione, nonché per preclusione da doppia conforme sul n. 5

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato dalla Corte per spiegare la preclusione del vizio motivazionale in caso di doppia conforme

  • art. 6, comma 5, L. 212/2000

    invocato sul contraddittorio endoprocedimentale; la Corte afferma che, per i tributi armonizzati, il contraddittorio opera secondo la giurisprudenza UE e nazionale, ma il contribuente deve allegare e provare la concreta lesione

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato sulla motivazione della cartella; la Corte giudica le censure aspecifiche e generiche

  • art. 10 L. 212/2000

    richiamato per la prima volta in cassazione, quindi la censura è dichiarata inammissibile per novità

  • art. 6 L. 241/1990

    richiamato nel motivo sulla supposta mancata verifica di un diverso soggetto con la medesima denominazione; la censura è ritenuta aspecifica

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    invocato in relazione all’atto di iscrizione a ruolo e alla titolarità; le censure sono dichiarate inammissibili per difetto di specificità

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    richiamato per lamentare il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice tributario; la Corte ribadisce che tali poteri sono discrezionali e non sindacabili se adeguatamente motivati

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato per chiedere l’ordine di esibizione documentale; la Corte respinge la doglianza perché mira a sollecitare un riesame del merito istruttorio

  • art. 13 d.lgs. 471/1997

    richiamato per contestare le sanzioni da omesso versamento; il motivo è inammissibile per mancanza di specificità e per novità della questione

  • art. 2 d.lgs. 462/1997

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere che l’Ufficio avrebbe dovuto rettificare l’errore e non convalidare la pretesa

  • art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamato come fondamento del diritto al contraddittorio procedimentale nei procedimenti che rientrano nel diritto UE

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    richiamato anche per l’ipotesi di avviso bonario/controllo automatizzato; la Corte afferma che il contraddittorio va valutato con prova di resistenza nei tributi armonizzati

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle questioni di merito già decise nei gradi precedenti è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
  • La deduzione di nullità o inesistenza della notificazione della cartella richiede una critica specifica e supportata da elementi documentali; se l’atto è comunque pervenuto al destinatario e ha raggiunto il suo scopo, l’eventuale nullità è sanabile.
  • La mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario non determina automaticamente invalidità, occorrendo allegare e provare una concreta compromissione del diritto di difesa.
  • Nei tributi armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale è rilevante, ma il contribuente deve indicare in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere e dimostrare la lesione subita, secondo una prova di resistenza.
  • I poteri istruttori del giudice tributario sono discrezionali: la loro mancata utilizzazione non è censurabile in cassazione quando il giudice abbia motivato logicamente sulla sufficienza del materiale probatorio disponibile.
  • Le questioni nuove, non dedotte in primo grado o non riproposte in appello, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Le doglianze generiche o meramente assertive sull’omessa pronuncia, sulla motivazione della cartella o sulla titolarità del credito non superano il vaglio di ammissibilità se non indicano con precisione il punto decisivo asseritamente trascurato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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