Cassazione Penale, Sentenza n. 20196/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso denunciando: (i) inosservanza di norme processuali per un presunto deficit di notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato e al difensore; (ii) violazione di norma penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la sentenza d'appello ha confermato la condanna per il delitto di ricettazione senza dimostrare l'elemento soggettivo (dolo), basandosi unicamente sul rinvenimento presso l'abitazione di refurtiva (materiale elettronico di pregio sottratto a un esercizio scolastico). In sostanza il ricorrente lamentava plurimi vizi della decisione senza però specificare criticità concrete e senza allegare elementi a sostegno delle censure.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità dei motivi, ritenendo che le censure non esplicitassero critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza impugnata. La Corte ha motivato che: (a) la notifica degli atti prodromici e del decreto di citazione è risultata eseguita correttamente (a mani proprie per l'imputato e a mezzo PEC per il difensore); (b) la sentenza di merito ha adeguatamente valutato l'elemento soggettivo della ricettazione, desumendolo dalla natura della res furtiva, dalla modalità di detenzione e custodia dei beni e dall'assurdità delle giustificazioni offerte, ritenendo plausibile la rappresentazione della provenienza delittuosa e, quindi, il dolo (anche nella forma del dolo eventuale). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa in Roma nella camera di consiglio il 10 marzo 2023.
Norme richiamate
norme processuali (notificazione degli atti)
La Corte ha ritenuto corretta la notifica: a mani proprie all'imputato e a mezzo PEC al difensore, integrando così i requisiti procedurali per l'esercizio dell'azione penale e per la validità del decreto di citazione a giudizio
norme penali in tema di ricettazione (elemento soggettivo - dolo)
La Corte interpreta l'elemento soggettivo della ricettazione anche in termini di dolo eventuale quando, in base alla natura dei beni, alle modalità di custodia e alle giustificazioni implausibili, risulti che l'agente si sia rappresentato la provenienza delittuosa e abbia comunque accettato il rischio di acquistarli o detenerli
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e critiche puntuali all'apparato motivazionale della decisione impugnata; enunciazioni generiche sono inammissibili
- Le doglianze sulla notificazione devono indicare con precisione come e perché la notifica sia viziata; affermazioni sommarie non scalfiscono le risultanze di merito
- La mera presenza di refurtiva nell'abitazione dell'imputato non esclude automaticamente il dolo della ricettazione: il giudice valuta la natura della cosa, le modalità di detenzione, le giustificazioni offerte e la loro plausibilità per inferire la consapevolezza della provenienza illecita
- Quando la sentenza di merito articola ragioni logiche e coerenti circa l'elemento psicologico del reato, è difficile per la cassazione riformare la decisione se il ricorso non individua punti specifici di illogicità o violazione di legge
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e limiti sanzionatori (es. versamento alla Cassa delle ammende) se non emergono elementi che escludano colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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