Corte di giustizia, Sentenza C-558/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2020. — Miasto Łowicz e Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, initialement Prokuratura Okręgowa w Płocku contro Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Okręgowy w Łodzi e Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principio di indipendenza dei giudici – Regime disciplinare applicabile ai giudici nazionali – Competenza della Corte – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Interpretazione necessaria affinché il giudice del rinvio possa emettere la sua sentenza – Nozione. — Cause riunite C-558/18 e C-563/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato due rinvii pregiudiziali sollevati da tribunali regionali polacchi che temevano conseguenze disciplinari per le decisioni da adottare nei procedimenti principali. Pur ribadendo che i giudici nazionali devono poter adire liberamente la Corte senza rischio di sanzioni disciplinari, ha ritenuto che le questioni prospettate non fossero necessarie per risolvere le controversie di merito. Per questo motivo ha dichiarato i rinvii irricevibili.
Rinvii pregiudiziali irricevibili perché le questioni sull’indipendenza del regime disciplinare dei giudici polacchi non erano necessarie per decidere le controversie principali, pur restando ammissibile in astratto il controllo dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE.
La questione giuridica
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osti a un regime disciplinare dei giudici nazionali che, secondo i giudici del rinvio, consenta influenza politica sui procedimenti disciplinari, uso politico del potere disciplinare per incidere sulle decisioni giudiziarie e, nel caso C-558/18, anche l’impiego di prove ottenute mediante reato; in via preliminare, se tali domande fossero ricevibili benché la risposta non fosse apparentemente necessaria per definire le controversie principali.
Principio di diritto
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri di garantire l’indipendenza degli organi giurisdizionali nazionali chiamati ad applicare o interpretare il diritto dell’Unione e osta a regole disciplinari che espongano i giudici al rischio di sanzioni per aver adito la Corte mediante rinvio pregiudiziale; tuttavia, un rinvio è ricevibile solo se l’interpretazione richiesta è oggettivamente necessaria per la decisione della controversia principale. Poiché nelle cause riunite le questioni sull’assetto disciplinare polacco non avevano alcun nesso sufficiente con il merito delle controversie pendenti, ma avevano carattere generale, la Corte le ha dichiarate irricevibili.
Norme richiamate
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 252 TFUE
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Rinvii pregiudiziali su regime disciplinare dei giudici polacchi e articolo 19 TUE
Le cause riunite C-558/18 e C-563/18 riguardano due rinvii pregiudiziali proposti da giudici ordinari polacchi sulla compatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE del nuovo regime disciplinare dei giudici in Polonia. La Corte non è entrata nel merito della conformità del sistema disciplinare, ma ha dichiarato irricevibili le domande perché non necessarie ai fini della decisione delle controversie principali.
Parti e controversie principali
Nel procedimento C-558/18, il Sąd Okręgowy w Łodzi era adito nella controversia tra il Miasto Łowicz e lo Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki relativa al pagamento di dotazioni per spese sostenute nell’esecuzione di compiti delegati in materia di amministrazione governativa. Nel procedimento C-563/18, il Sąd Okręgowy w Warszawie era investito di un procedimento penale contro VX, WW e XV, imputati di partecipazione a sequestri di persona a scopo di estorsione.
I giudici del rinvio hanno spiegato di temere l’avvio di procedimenti disciplinari nei loro confronti se avessero deciso in un certo modo le cause principali. Nel caso C-558/18, il timore era legato alla probabile decisione sfavorevole all’Erario; nel caso C-563/18, alla possibile concessione dello status di cosiddetto "testimone cooperante" con conseguente attenuazione straordinaria della pena.
Contesto normativo nazionale contestato
I giudici del rinvio hanno descritto un insieme di riforme legislative polacche che, a loro avviso, compromettevano l’indipendenza dei giudici:
- nuova composizione della Izba Dyscyplinarna del Sąd Najwyższy, competente per le cause disciplinari dei giudici;
- modifica del Consiglio nazionale della magistratura, con designazione politica dei membri togati da parte del Sejm;
- ampliamento dei poteri del Ministro della giustizia, che è anche procuratore generale, nel settore disciplinare;
- carenza di garanzie procedurali, tra cui imprecisione delle infrazioni disciplinari, possibilità di procedere in assenza del giudice, uso di prove ottenute irregolarmente, assenza di limiti chiari di durata e possibilità di riapertura del procedimento.
Questioni sottoposte alla Corte
I rinvii chiedevano, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ostasse a norme nazionali idonee a:
- aumentare il rischio di violazione della garanzia di un procedimento disciplinare indipendente nei confronti dei giudici;
- consentire influenza politica sui procedimenti disciplinari;
- trasformare il regime disciplinare in uno strumento di controllo politico sul contenuto delle decisioni giudiziarie;
- nel solo caso C-558/18, permettere l’uso di prove ottenute mediante reato nei procedimenti disciplinari.
Competenza della Corte
La Corte ha respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dall’Erario, dal procuratore generale e dal governo polacco. Ha ricordato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri di stabilire rimedi giurisdizionali idonei ad assicurare tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e che tale disposizione si applica a qualunque organo nazionale che possa essere chiamato a pronunciarsi su questioni di diritto dell’Unione.
Poiché i giudici del rinvio sono tribunali ordinari polacchi che possono decidere su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione, essi rientrano nel sistema di tutela giurisdizionale che deve rispettare i requisiti dell’articolo 19 TUE. La competenza dell’Unione in materia non è esclusa dal fatto che l’organizzazione della giustizia sia di competenza degli Stati membri.
Ricevibilità: criterio della necessità dell’interpretazione richiesta
La Corte ha poi affrontato la questione della ricevibilità. Ha ricordato che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione finalizzato a fornire al giudice nazionale l’interpretazione del diritto dell’Unione necessaria per risolvere la controversia concreta; non serve a ottenere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche.
Ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la risposta della Corte deve essere necessaria per consentire al giudice del rinvio di pronunciare la propria sentenza. La Corte ha quindi verificato se esistesse un nesso oggettivo tra l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e le controversie principali.
Perché i rinvii sono stati dichiarati irricevibili
La Corte ha osservato che:
- le controversie principali erano di natura sostanzialmente interna e non richiedevano l’applicazione del diritto dell’Unione nel merito;
- l’interpretazione dell’articolo 19 TUE richiesta non era idonea a risolvere una questione procedurale o di competenza che precedesse la decisione di merito;
- le domande avevano carattere generale, poiché riguardavano il sistema disciplinare dei giudici nel suo complesso e non una questione necessaria alla definizione delle cause pendenti.
Ha distinto queste cause da altre pronunce in cui l’interpretazione richiesta serviva a determinare il giudice competente o a risolvere un incidente processuale strettamente connesso alla causa principale. Qui, invece, i giudici del rinvio non dovevano applicare l’articolo 19 TUE per decidere il merito delle controversie.
Garanzia di indipendenza e facoltà di rinvio pregiudiziale
Pur dichiarando irricevibili i rinvii, la Corte ha ribadito un principio importante: i giudici nazionali devono poter adire liberamente la Corte senza rischio di procedimenti o sanzioni disciplinari per il solo fatto di aver presentato un rinvio pregiudiziale. Una normativa che esponesse i giudici a tale rischio pregiudicherebbe l’effettivo esercizio della facoltà di rinvio e, quindi, l’indipendenza giudiziaria, che è essenziale per il funzionamento del meccanismo di cui all’articolo 267 TFUE.
Decisione
La Corte, Grande Sezione, ha dichiarato irricevibili entrambe le domande di pronuncia pregiudiziale. Le spese restano rimesse al giudice nazionale per quanto riguarda le parti dei procedimenti principali, mentre le spese degli altri intervenienti non sono rifusibili.
Portata pratica della sentenza
Per i professionisti, la pronuncia è rilevante soprattutto sul piano processuale: conferma che la Corte può conoscere dell’indipendenza della magistratura ai sensi dell’articolo 19 TUE, ma solo entro i limiti della necessaria rilevanza della questione per la controversia concreta. La sentenza rafforza anche il principio secondo cui il rinvio pregiudiziale non può essere ostacolato da minacce disciplinari nei confronti del giudice nazionale.
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