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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17492/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva un permesso di necessità per partecipare al funerale del fratello e/o trascorrere tre ore presso la propria abitazione il 10/09/2020; il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta, rilevando tardività nella valutazione e mancanza di prova della parentela. Il reclamo proposto da Travali fu dichiarato inammissibile dal Tribunale di sorveglianza di Napoli perché il reclamo era stato presentato direttamente dall'interessato "con riserva dei motivi" e i motivi non risultavano agli atti. Il difensore di fiducia ha impugnato tale ordinanza sostenendo che non gli era stato consentito partecipare all'udienza collegiale tenutasi il 12/01/2021 da remoto, nonostante avesse tempestivamente richiesto la partecipazione via piattaforma Microsoft Teams e avesse inviato pec; l'udienza si sarebbe svolta apparentemente senza alcun patrocinio per il detenuto, e si denunciava la nullità del procedimento e del provvedimento per violazione delle garanzie difensive (richiamando artt. 178-179 c.p.p. e disciplina relativa all'intervento del difensore).

La decisione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il difensore aveva tempestivamente manifestato la volontà di partecipare da remoto mediante pec e che tuttavia non risultava alcuna assistenza del detenuto all'udienza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in procedimenti di sorveglianza da remoto, la sostituzione del difensore di fiducia con un difensore d'ufficio per un malfunzionamento della videoconferenza è illegittima e determina la nullità dell'udienza e del provvedimento adottato. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio e trattazione del reclamo.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina il reclamo avverso decisioni del Magistrato di sorveglianza; la Corte ha trattato il ricorso nella prospettiva della corretta impugnazione del provvedimento di respingimento del permesso

  • art. 23, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma che ha consentito lo svolgimento di udienze da remoto (es. tramite Microsoft Teams); la Corte ha ritenuto che la possibilità di partecipazione da remoto richiede comunque il rispetto delle garanzie difensive effettive

  • artt. 178-179 cod. proc. pen.

    Norme sulle nullità e sugli effetti dell'assenza del difensore; la Corte ha applicato tali disposizioni per dichiarare la nullità dell'udienza e del provvedimento svolti senza la presenza effettiva del difensore di fiducia

  • art. 666 e art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamate per l'estensione delle garanzie processuali e dell'intervento del difensore nelle fasi che incidono sui diritti del detenuto; utilizzate per motivare l'inammissibilità della sostituzione del difensore di fiducia in contesti telematici

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la designazione di difensore d'ufficio; la Corte ha precisato che, in caso di impossibilità del difensore di fiducia a partecipare da remoto per ragioni tecniche, la nomina di un difensore d'ufficio non sanerebbe l'eventuale nullità derivante dall'assenza del patrocinio scelto dall'imputato/detenuto

Massime di principio

  • La partecipazione del difensore di fiducia alle udienze svolte da remoto deve essere garantita quando questa è stata tempestivamente richiesta; l'assenza ingiustificata del difensore può determinare la nullità dell'udienza e del provvedimento.
  • La possibilità tecnica di udienze telematiche non può comprimere le garanzie difensive: malfunzionamenti o omissioni organizzative che impediscono la presenza del difensore di fiducia non vanno sanati automaticamente con la nomina di un difensore d'ufficio.
  • In procedimenti di sorveglianza, il giudice deve accertare e documentare la presenza o l'assistenza del difensore; l'omessa registrazione della difesa all'udienza può portare all'annullamento del provvedimento.
  • Chi propone reclamo con "riserva dei motivi" deve comunque garantire che i motivi o la possibilità di articolare i motivi siano imputabili agli atti processuali: tuttavia, vizi procedurali relativi all'assenza di difesa possono prevalere e determinare il rinvio per nuovo esame.
  • È fondamentale conservare e produrre le comunicazioni formali (pec, richieste di partecipazione remota, ricevute) per dimostrare la tempestività e la volontà di partecipare tramite modalità telematiche.

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