Sentenza n. 5358/2026 - Napoli, Sezione 2
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 3758/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, pubblicata il 14 maggio 2025, nel ricorso R.G. n. 1924/2025, notificata ai fini dell'esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c. in data 10 settembre 2025, non impugnata e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 3758/2025, che aveva riconosciuto il diritto del minore all’assistenza specialistica scolastica per 8 ore settimanali e al risarcimento del danno non patrimoniale
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I genitori del minore, studente con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, hanno promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 3758/2025, pubblicata il 14 maggio 2025, non impugnata e passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato l’obbligo comunale di assicurare l’assistenza specialistica per 8 ore settimanali e riconosciuto il danno non patrimoniale per la mancata o ridotta erogazione del servizio durante l’anno scolastico 2024/2025, con criterio forfettario mensile. I ricorrenti hanno dedotto la persistente mancata esecuzione e chiesto la quantificazione del risarcimento in € 8.532,88 per il periodo da settembre 2024 al 30 giugno 2025, oltre interessi e penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Hanno documentato un pagamento comunale di € 6.500,00; il Comune, non costituito, non ha fornito i chiarimenti richiesti dal Tribunale né contestato specificamente i conteggi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rituale il ricorso, essendo il titolo giudiziale passato in giudicato, e ha considerato attendibili i conteggi dei ricorrenti perché fondati su validi criteri di computo e non specificamente contestati dall’amministrazione. Preso atto del pagamento parziale di € 6.500,00, ha ordinato al Comune di versare il residuo di € 2.032,88, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda al saldo, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta, o un funzionario delegato, con ulteriori 30 giorni per gli adempimenti sostitutivi e spese commissariali a carico del Comune. Ha inoltre disposto, dalla scadenza del termine assegnato per l’esecuzione, una penalità di mora pari agli interessi legali sull’importo complessivo oggetto di condanna, aggiuntiva agli interessi già dovuti. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Stante la richiesta di parte, sussistono altresì i presupposti per fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dal Comune di Caserta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, nella misura degli interessi legali sull'importo complessivo oggetto di condanna, in aggiunta agli interessi di legge già dovuti, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare, su richiesta di parte, una penalità per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, anche determinandola nella misura degli interessi legali sull’importo condannato, in aggiunta agli interessi già dovuti e con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Stante la richiesta di parte, sussistono altresì i presupposti per fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dal Comune di Caserta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, nella misura degli interessi legali sull'importo complessivo oggetto di condanna, in aggiunta agli interessi di legge già dovuti, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile su richiesta della parte e può essere aggiunta agli interessi legali dovuti sul credito, con decorrenza dal termine fissato per l’ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
Va rilevato che sussistono tutti presupposti per al rituale introduzione del giudizio di ottemperanza, in quanto la sentenza, pubblicata il 14 maggio 2025, notificata ai fini dell'esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c. in data 10 settembre 2025, risulta non impugnata e passata in giudicato, come da certificato di cancelleria allegato 3 al ricorso.
La rituale introduzione dell’ottemperanza è riconosciuta in presenza di una sentenza non impugnata e passata in giudicato, notificata ai fini dell’esecuzione forzata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e l’amministrazione non contesta specificamente i conteggi del creditore, il giudice può recepirli se fondati su criteri di computo validi e ordinare il pagamento del residuo, detratte le somme già corrisposte.
- Per assicurare l’effettività del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta incaricato degli adempimenti sostitutivi in caso di persistente inottemperanza.
- Su istanza della parte vittoriosa, il giudice dell’ottemperanza può applicare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola nella misura degli interessi legali sull’importo oggetto di condanna, in aggiunta agli interessi dovuti sul credito.
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