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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-269/23

Judgment of the General Court (First Chamber) of 31 January 2024. — AirDoctor LLC v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for the EU word mark AMAZING AIR – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-269/23

Giurisprudenza europea62023TJ0269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di AirDoctor contro il diniego di registrazione del marchio UE AMAZING AIR per purificatori d’aria. Ha confermato che il segno, percepito dal pubblico anglofono come messaggio laudativo sulla qualità dell’aria, non è idoneo a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre. Di conseguenza, permane il rifiuto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Quanto alle spese, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie.

Marchio UE AMAZING AIR: il Tribunale conferma il diniego di registrazione per assenza di carattere distintivo, in quanto lo slogan è percepito come messaggio laudativo sui purificatori d’aria.

La questione giuridica

Se il segno denominativo inglese AMAZING AIR, richiesto per "air purifiers" in classe 11, sia privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, anche alla luce dell’articolo 7, paragrafo 2, e se il fatto che il segno possa apparire come formula promozionale o slogan pubblicitario impedisca la registrazione.

Principio di diritto

Un marchio denominativo composto da parole inglesi, privo di elementi stilistici o di originalità, deve essere rifiutato se il pubblico di riferimento lo percepisce immediatamente come semplice messaggio promozionale o laudativo delle qualità dei prodotti, e non come indicazione dell’origine التجارية. La sola circostanza che il segno possa essere inteso come slogan o formula pubblicitaria non ne esclude, di per sé, la registrabilità; tuttavia, nel caso di AMAZING AIR, il Tribunale ha ritenuto correttamente che il pubblico lo comprenda come "very good air"/aria di qualità superiore, dunque come mera esaltazione delle caratteristiche dei purificatori d’aria, con conseguente assenza di carattere distintivo.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE AMAZING AIR: diniego per assenza di carattere distintivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da AirDoctor, LLC avverso la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione del marchio denominativo UE AMAZING AIR per prodotti della classe 11, segnatamente "air purifiers". Il Tribunale, adito in composizione monocratica di sezione, ha esaminato esclusivamente la censura relativa all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

AirDoctor aveva depositato il 13 giugno 2022 la domanda di registrazione del segno AMAZING AIR. L’esaminatore aveva respinto la domanda il 23 settembre 2022 ritenendo il segno privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. In sede di ricorso amministrativo, la Commissione di ricorso ha confermato il rigetto, osservando che il pubblico anglofono dell’Unione avrebbe inteso l’espressione come "very good air", cioè come messaggio laudativo in relazione ai purificatori d’aria.

Questione giuridica sottoposta al Tribunale

Il ricorrente sosteneva che un marchio può avere carattere distintivo anche se coincide con una formula promozionale o slogan pubblicitario. A suo avviso, il termine "amazing" non sarebbe stato percepito immediatamente come sinonimo di "very good", ma piuttosto come "very surprising", "astonishing" o simili; pertanto, il nesso con i prodotti non sarebbe stato sufficiente per escludere la distintività.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama il principio secondo cui, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo, e tale esclusione opera anche quando il motivo di impedimento sussista solo in una parte dell’Unione, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2.

Il giudice ribadisce i criteri consolidati della giurisprudenza:

  • il marchio deve consentire al consumatore di identificare i prodotti come provenienti da una determinata impresa;
  • la valutazione va compiuta con riferimento ai prodotti o servizi interessati e alla percezione del pubblico pertinente;
  • i segni aventi funzione pubblicitaria o laudativa non sono automaticamente esclusi, ma restano registrabili solo se possiedono originalità o risonanza tali da farli percepire immediatamente come indicazione di origine commerciale.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale conferma innanzitutto la definizione del pubblico rilevante operata dalla Commissione di ricorso: pubblico generale e professionale, con livello di attenzione da medio ad alto, limitatamente al pubblico anglofono dell’Unione, poiché il segno è composto da parole inglesi.

Quanto alla percezione del segno, il Tribunale osserva che:

  • AMAZING AIR è costruito secondo le regole grammaticali inglesi;
  • non presenta giochi di parole né elementi stilistici particolari;
  • non è ambiguo o vago nella sua portata semantica in relazione ai prodotti di cui trattasi.

Secondo il Tribunale, il segno verrà compreso come indicazione di aria di qualità superiore, cioè come messaggio che comunica che i purificatori migliorano la qualità dell’aria. Anche le possibili sfumature del termine "amazing" non mutano il risultato, poiché vengono comunque percepite come equivalenti o superlative dell’idea di "very good". Di conseguenza, il segno non richiede alcuno sforzo interpretativo apprezzabile, non possiede originalità o risonanza e non innesca un processo cognitivo nel pubblico pertinente.

Il Tribunale sottolinea inoltre che un pubblico poco attento, dinanzi a un segno che fornisce solo informazioni promozionali astratte e non indica immediatamente l’origine commerciale, non lo memorizza come marchio. Per questo il segno è percepito come un semplice slogan laudativo e non come indicatore di provenienza imprenditoriale.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale conclude che la Commissione di ricorso non ha commesso alcun errore nel ritenere AMAZING AIR privo di carattere distintivo per i prodotti rivendicati. Il motivo unico è quindi respinto e il ricorso integralmente rigettato.

Quanto alle spese, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna dell’altra parte solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza e nessuna udienza è stata tenuta, il Tribunale dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Principio affermato

Un segno denominativo in lingua inglese che, per il pubblico pertinente, si risolva in una mera espressione laudativa delle qualità del prodotto, senza elementi di originalità, risonanza o necessità di interpretazione, è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e non può essere registrato come marchio UE.

Come è indicizzato

Materiemarchi uecarattere distintivosegni laudativi e slogan pubblicitariproprietà intellettuale

Testo integrale

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