Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-26/23

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 31 January 2024. — Feed SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark Feed. – Earlier EU figurative mark The Feed. – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-26/23

Giurisprudenza europea62023TJ0026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Feed SA e conferma la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione del titolare del marchio anteriore "The Feed.". La pronuncia ribadisce che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la somiglianza tra prodotti/servizi e quella, elevata, tra i segni possono generare rischio di confusione anche in presenza di differenze limitate, come l’aggiunta dell’articolo "the". Viene inoltre chiarito che non può rimettersi in discussione, nel procedimento di opposizione, la validità o la distinta capacità minima del marchio anteriore.

Marchio UE: conferma del rifiuto di registrazione per rischio di confusione tra il segno figurativo "Feed." e il marchio anteriore "The Feed." ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il consiglio di ricorso dell'EUIPO abbia correttamente escluso la registrazione del marchio figurativo richiesto "Feed." per rischio di confusione con il marchio figurativo anteriore "The Feed.", alla luce della comparazione dei prodotti e servizi, della distintività del termine "feed" e della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni.

Principio di diritto

In opposizione fondata su un marchio dell'Unione europea anteriore, la domanda di marchio va respinta quando, considerando globalmente la somiglianza tra segni e tra prodotti/servizi, il pubblico pertinente possa credere che essi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate; ciò vale anche se il segno anteriore ha distintività debole per una parte del pubblico e anche se i servizi contestati richiedono un livello di attenzione elevato, qualora il segno richiesto riprenda quasi integralmente gli elementi essenziali del marchio anteriore.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001

Marchio UE Feed. contro The Feed.: rischio di confusione in opposizione

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio figurativo "Feed." per rischio di confusione con un marchio anteriore dell’Unione europea "The Feed.". Il Tribunale esamina soprattutto la comparazione dei prodotti e dei servizi, nonché la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni.

Fatti e procedimento amministrativo

Feed SA aveva chiesto la registrazione del segno figurativo "Feed." per prodotti alimentari e bevande in classi 29, 30 e 32 e per servizi in classe 43 relativi alla pianificazione dei pasti e alla preparazione di meal replacement. L’opposizione era stata proposta sulla base di due marchi anteriori, tra cui il marchio figurativo dell’Unione europea "The Feed." registrato per prodotti e servizi in più classi, con particolare rilievo dei servizi di classe 35 di vendita al dettaglio online e servizi connessi alla vendita di alimenti, integratori, bevande e prodotti analoghi.

La divisione opposizioni aveva accolto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto, ritenendo sussistente un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Motivo di ricorso

La ricorrente deduceva un unico motivo, lamentando la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Sosteneva, in sostanza, che la commissione di ricorso avesse erroneamente ravvisato un rischio di confusione, poiché i prodotti e i servizi erano diversi, il marchio anteriore avrebbe avuto distintività molto debole, il termine "feed" sarebbe descrittivo e la presenza dell’articolo "the" avrebbe inciso sull’impressione d’insieme.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama i criteri consolidati per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b):

  • la valutazione globale del rischio di confusione;
  • l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi;
  • la percezione del pubblico di riferimento;
  • la rilevanza della somiglianza visiva, fonetica e concettuale;
  • il principio per cui anche la somiglianza tra merci e servizi può sussistere quando esiste un nesso stretto di complementarità o un medesimo canale distributivo.

Il Tribunale ribadisce anche che, in sede di opposizione, non può essere rimessa in discussione la validità del marchio anteriore o la sua sussistenza minima di distintività.

Pubblico di riferimento e territorio rilevante

La commissione di ricorso aveva individuato nel pubblico dell’Unione europea il pubblico pertinente. Il livello di attenzione era stato ritenuto medio per i prodotti delle classi 29, 30 e 32 e elevato per i servizi della classe 43. Il Tribunale non discosta da tale impostazione.

Comparazione dei prodotti e dei servizi

Il Tribunale conferma che i prodotti delle classi 29, 30 e 32 coperti dal marchio richiesto sono simili in misura media ai servizi di vendita al dettaglio online della classe 35 coperti dal marchio anteriore. Pur essendo diversi per natura, prodotti e servizi hanno la stessa finalità economica, poiché riguardano il consumo umano e la soddisfazione di esigenze nutrizionali; inoltre, i servizi di vendita al dettaglio costituiscono uno dei canali di commercializzazione dei prodotti.

Quanto ai servizi della classe 43 del marchio richiesto, il Tribunale conferma che essi sono solo debolmente simili ai servizi della classe 35 del marchio anteriore, poiché sussiste un rapporto di complementarità e appartenenza al medesimo settore commerciale. La pianificazione dei pasti e la preparazione di meal replacement possono infatti essere percepite come collegate ai servizi di vendita e di informazione sui prodotti alimentari o sulle bevande.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui il marchio anteriore sarebbe rivolto solo a consumatori statunitensi o non sarebbe stato usato direttamente per alimenti e bevande, ricordando che rilevano i prodotti e servizi protetti dal marchio, non quelli effettivamente commercializzati.

Distintività dei segni e termine "feed"

Per il Tribunale, il termine "feed" è percepito in modo diverso a seconda del pubblico:

  • per il pubblico non anglofono può essere privo di significato e quindi normalmente distintivo;
  • per il pubblico anglofono può evocare o descrivere l’atto di nutrire e dunque avere distintività debole.

La presenza dell’articolo "the" nel marchio anteriore non altera in modo significativo la percezione complessiva del segno, poiché si tratta di un semplice articolo determinativo privo di autonoma capacità distintiva. Neppure la differente stilizzazione grafica è idonea a incidere in modo apprezzabile sull’impressione d’insieme.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale conferma una somiglianza elevata: i segni condividono la sequenza di lettere "feed" e il punto finale, mentre la sola aggiunta di "the" all’inizio del marchio anteriore non basta a escludere la somiglianza. Le differenze di lunghezza e di font sono considerate marginali.

Sul piano fonetico, i segni sono anch’essi altamente simili, poiché la pronuncia di "feed" coincide e l’articolo iniziale "the" ha un impatto limitato.

Sul piano concettuale, per il pubblico che comprende il termine inglese, i segni sono almeno altamente simili concettualmente, poiché richiamano entrambi l’idea di alimentazione o di prodotti connessi al cibo e alle bevande. Per il pubblico che non comprende il termine, manca invece un contenuto concettuale comparabile.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il criterio di interdipendenza, il Tribunale osserva che la somiglianza elevata dei segni compensa ampiamente la somiglianza media o debole tra prodotti e servizi. Il rischio di confusione sussiste sia per i servizi della classe 43, nonostante il maggiore livello di attenzione del pubblico, sia a fortiori per i prodotti delle classi 29, 30 e 32.

Secondo il Tribunale, il pubblico pertinente potrebbe credere che i prodotti e servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate, soprattutto perché il marchio richiesto riproduce quasi integralmente gli elementi essenziali del marchio anteriore.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Feed SA alle spese, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, poiché la ricorrente è risultata soccombente e EUIPO e l’interveniente avevano chiesto la condanna alle spese.

Principi pratici per gli operatori

La pronuncia conferma che, nelle opposizioni sui marchi UE, la presenza di un elemento comune fortemente percepibile può essere sufficiente a fondare il rischio di confusione anche quando il secondo segno aggiunge un articolo determinativo o presenta lievi varianti grafiche. Per gli operatori italiani, la decisione è rilevante soprattutto quando si depositano marchi per alimenti, bevande o servizi di retail e meal planning, settori nei quali il collegamento tra vendita, informazione e preparazione può rafforzare la somiglianza tra beni e servizi.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionediritto della proprietà intellettuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.