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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-56/22

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 31 January 2024. — United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v European Commission. — EAGF and EAFRD – Expenditure excluded from financing – Conformity clearance procedure – Action for annulment – Agreement on the withdrawal of the United Kingdom from the European Union and from Euratom – Representation by a lawyer authorised to practise before a court of a Member State or of another State which is a party to the EEA Agreement – Locus standi – Admissibility – Active farmer – Concept of ‘group of natural or legal persons’. — Case T-56/22

Giurisprudenza europea62022TJ0056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso del Regno Unito contro il correttivo finanziario imposto dalla Commissione nell’ambito EAGF/EAFRD. Ha innanzitutto riconosciuto che il procedimento di conformità era coperto dalle disposizioni dell’Accordo di recesso sulle procedure amministrative e sulla tutela giurisdizionale, con conseguente ammissibilità del ricorso e corretta rappresentanza del Regno Unito. Nel merito, ha confermato che, ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, devono essere considerate anche le società collegate al richiedente quando si valuta lo status di agricoltore attivo.

Annullamento di un correttivo finanziario EAGF/EAFRD: qualificazione del procedimento di verifica di conformità nel contesto dell’Accordo di recesso e interpretazione del concetto di "gruppi di persone fisiche o giuridiche" ai fini dello status di "agricoltore attivo".

La questione giuridica

1) Se il Regno Unito, dopo la fine del periodo di transizione, dovesse essere rappresentato dinanzi al Tribunale da un avvocato abilitato a esercitare davanti a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato EFTA/SEE, oppure potesse farsi assistere da un avvocato abilitato nel solo Regno Unito, alla luce dell’Accordo di recesso; 2) se il Regno Unito avesse legittimazione ad agire ai sensi dell’Accordo di recesso o solo ex articolo 263 TFUE; 3) se, ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, debbano essere considerate anche le società collegate al richiedente nel verificare lo status di agricoltore attivo; 4) se tale interpretazione sia compatibile con il principio di certezza del diritto.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che il procedimento di conformità avviato dalla Commissione rientra nelle "procedure amministrative concernenti il diritto dell’Unione" ai sensi dell’Accordo di recesso, poiché è iniziato prima della fine del periodo di transizione; ne consegue che il Regno Unito poteva essere rappresentato da un avvocato abilitato nel Regno Unito e disponeva di legittimazione ad agire ai sensi dell’Accordo, senza dover ricorrere soltanto all’articolo 263 TFUE. Nel merito, ha affermato che l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 va interpretato nel senso che, per verificare lo status di "agricoltore attivo", occorre prendere in considerazione anche le attività svolte tramite società collegate o comunque appartenenti allo stesso gruppo; tale lettura è coerente con la finalità anti-elusiva della norma e non viola la certezza del diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 90 dell’Accordo di recesso
  • Articolo 91 dell’Accordo di recesso
  • Articolo 92 dell’Accordo di recesso
  • Articolo 95 dell’Accordo di recesso
  • Articolo 131 dell’Accordo di recesso
  • Articolo 138 dell’Accordo di recesso
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 639/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
  • Articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 TUE
  • Articoli 349 e 355 TFUE

Annullamento di un correttivo finanziario EAGF/EAFRD e status di agricoltore attivo

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE del Regno Unito contro una decisione di esecuzione della Commissione che escludeva dal finanziamento UE una parte di spese sostenute nel 2017 nell’ambito del FEAGA/EAFRD. La controversia presenta due profili centrali: la ricevibilità del ricorso alla luce dell’Accordo di recesso e l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 sul concetto di agricoltore attivo.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva aperto un’inchiesta sul Regno Unito per verificare la conformità dei controlli sugli aiuti agricoli agli anni 2015-2019, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e dell’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014. Dopo un controllo in loco, una lettera di constatazioni, una riunione bilaterale e richieste di ulteriori informazioni, la Commissione ha inviato il rapporto di sintesi finale e ha concluso che il Regno Unito aveva violato l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 non tenendo conto delle società collegate nel verificare lo status di agricoltore attivo. Con decisione di esecuzione del 17 novembre 2021 ha quindi applicato una correzione finanziaria di EUR 2 686 358,72.

Ricevibilità: rappresentanza del Regno Unito dopo il periodo di transizione

La Commissione contestava l’ammissibilità del ricorso sostenendo che, dopo il 31 dicembre 2020, il Regno Unito non era più uno Stato membro e avrebbe dovuto essere rappresentato da un avvocato abilitato in uno Stato membro o in uno Stato parte dell’Accordo SEE, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte. Il Tribunale ha respinto l’eccezione sostanziale, rilevando che la procedura di conformità rientra nelle "procedure amministrative concernenti il diritto dell’Unione" di cui all’articolo 92 dell’Accordo di recesso.

Ha osservato che:

  • la procedura di conformità mira a verificare che la spesa sia stata sostenuta conformemente al diritto UE;
  • nel caso concreto essa era stata formalmente avviata con la lettera della Commissione del 14 giugno 2018, quindi prima della fine del periodo di transizione;
  • gli articoli 92 e 95 dell’Accordo di recesso si applicano in via complementare all’articolo 138 dello stesso Accordo, che riguarda la prosecuzione delle regole finanziarie per i programmi 2014-2020.

Di conseguenza, il Regno Unito poteva essere rappresentato, ai sensi dell’articolo 91 dell’Accordo di recesso, da un avvocato autorizzato a esercitare nel Regno Unito. Il Tribunale ha inoltre affermato che il Regno Unito aveva legittimazione ad agire sulla base dell’articolo 90, paragrafo 2, lettera c), dell’Accordo di recesso, letto in combinato con l’articolo 95, paragrafo 3, poiché tale disposizione attribuisce al Regno Unito il diritto di intervenire o partecipare nei procedimenti dinanzi alla Corte "come uno Stato membro" nei casi relativi alla legalità delle decisioni adottate in tali procedure amministrative.

Normativa rilevante sullo status di agricoltore attivo

Il merito della controversia ruota attorno all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. La disposizione prevede una presunzione semplice di non ammissibilità per taluni soggetti che svolgono attività incluse nell’elenco delle esclusioni, tra cui aeroporti, servizi ferroviari, opere idriche, servizi immobiliari e campi sportivi e ricreativi permanenti. Tuttavia, tali soggetti possono vincere la presunzione se dimostrano, con elementi verificabili, una delle condizioni alternative previste dal terzo comma: soglia del 5% dei pagamenti diretti rispetto ai ricavi non agricoli, non marginalità dell’attività agricola, oppure oggetto principale d’impresa consistente in attività agricola.

Il Tribunale ha ricordato che il concetto di "gruppi di persone fisiche o giuridiche" non è definito nel regolamento n. 1307/2013 né nel regolamento delegato n. 639/2014, e che neppure il materiale di orientamento della Commissione forniva una definizione normativa espressa delle "società collegate". Ciononostante, atti e comunicazioni della Commissione richiamavano l’idea che le attività escluse potessero essere svolte direttamente o tramite un’entità collegata.

Interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2: società collegate e gruppi

Il Tribunale ha respinto tutti gli argomenti del Regno Unito, costruendo l’interpretazione della disposizione su tre piani: letterale, sistematico e teleologico.

Sul piano letterale, ha affermato che il termine "gruppo" implica per sua natura un insieme di entità collegate tra loro all’interno di una stessa organizzazione. Ne ha tratto la conseguenza che un gruppo di persone fisiche o giuridiche può includere società collegate e che, quindi, l’attività compresa nell’elenco delle esclusioni può essere svolta dal richiedente anche tramite una società collegata facente parte del medesimo gruppo.

Sul piano sistematico, ha escluso che il richiamo all’espressione "gruppi di persone fisiche o giuridiche" nell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 imponga una lettura diversa nel paragrafo 2. Ha inoltre richiamato la definizione di "agricoltore" dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e la giurisprudenza nella causa Avio Lucos, secondo cui lo status di agricoltore attivo presuppone anzitutto il rispetto dei requisiti di base per essere qualificati come agricoltore.

Sul piano teleologico, ha valorizzato il considerando 10 del regolamento n. 1307/2013, che mira a evitare che i pagamenti diretti vadano a soggetti la cui attività agricola è marginale. Se si escludessero le società collegate, un richiedente potrebbe frammentare artificiosamente le proprie attività in più entità giuridiche per sottrarsi ai controlli e conservare indebitamente lo status di agricoltore attivo. Il Tribunale ha aggiunto che l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, relativo alla creazione artificiale delle condizioni per ottenere un vantaggio, non è sufficiente a coprire tutte le ipotesi di elusione, anche perché richiede un onere probatorio elevato e riguarda il singolo soggetto, non necessariamente un gruppo o le sue articolazioni societarie.

Certezza del diritto

La Repubblica ceca sosteneva che, in ossequio alla certezza del diritto, la Commissione non potesse imporre una correzione finanziaria in assenza di una base normativa chiara e specifica che imponesse di includere le società collegate nell’ambito dell’articolo 9, paragrafo 2. Il Tribunale ha respinto l’argomento, osservando che la regola è sufficientemente chiara e prevedibile: un gruppo di persone fisiche o giuridiche, o un soggetto appartenente a un gruppo, può svolgere le attività escluse sia direttamente sia tramite una società collegata facente parte dello stesso gruppo. Pertanto, non vi è violazione del principio di certezza del diritto.

Decisione e dispositivo

Alla luce dell’interpretazione fornita dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, il Tribunale ha ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso e ha respinto integralmente l’azione. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha inoltre condannato il Regno Unito a sopportare le spese, come richiesto dalla Commissione.

Principi affermati

La pronuncia afferma che:

  • la procedura di conformità per spese agricole può rientrare nelle procedure amministrative concernenti il diritto dell’Unione ai sensi dell’Accordo di recesso, se avviata prima della fine del periodo di transizione;
  • il Regno Unito conserva, per tali casi, diritti processuali specifici e può essere rappresentato da avvocati abilitati nel Regno Unito;
  • ai fini dello status di agricoltore attivo, l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 comprende anche le attività svolte tramite società collegate appartenenti allo stesso gruppo;
  • tale interpretazione è coerente con la finalità anti-elusiva della disciplina e non contrasta con la certezza del diritto.

Come è indicizzato

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