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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-583/20

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 31 gennaio 2024. — Italia Wanbao-ACC Srl contro Commissione europea. — Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dei compressori ermetici per refrigerazione ad uso domestico a velocità variabile – Decisione che modifica gli impegni resi obbligatori – Condizioni generali di revisione degli impegni – Clausola di revisione più mirata – Condizione relativa al cambiamento della struttura del mercato – Errore di diritto. — Causa T-583/20

Giurisprudenza europea62020TJ0583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato la revoca parziale del divieto di riacquisizione inserito negli impegni di una concentrazione nel settore dei compressori ermetici per refrigerazione. Ha ritenuto che la Commissione, pur applicando una clausola di revisione più mirata, dovesse verificare non solo un cambiamento significativo, ma anche permanente della struttura del mercato. Poiché tale verifica mancava, la decisione è stata annullata senza esaminare gli altri motivi di ricorso.

Concentrazioni: legittimità della revoca parziale di un divieto di riacquisizione contenuto in impegni resi obbligatori, e necessità di verificare un cambiamento permanente della struttura del mercato

La questione giuridica

Se la Commissione, nel concedere una revoca parziale del divieto di riacquisizione previsto da una clausola di revisione più mirata inserita negli impegni di una concentrazione, dovesse applicare le condizioni generali di revisione della comunicazione sulle misure correttive e, in ogni caso, accertare un cambiamento permanente della struttura del mercato; nonché se il breve lasso di tempo intercorso tra la decisione di autorizzazione e la domanda di esonero impedisse tale revoca.

Principio di diritto

Quando la Commissione esamina una richiesta di revoca parziale di un divieto di riacquisizione previsto da una clausola di revisione più mirata degli impegni, essa deve attenersi alle condizioni specifiche di tale clausola e, in particolare, verificare che la struttura del mercato sia cambiata in modo sostanziale e permanente al punto da rendere non più necessaria la mancanza di influenza dell'impresa sull'attività ceduta per mantenere la compatibilità della concentrazione con il mercato interno. La Commissione commette quindi un errore di diritto se omette di accertare il carattere permanente del mutamento del mercato, non potendo supplire in giudizio con una motivazione nuova a quella mancante nella decisione impugnata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 138, paragrafo 3
  • Comunicazione della Commissione sulle misure correttive ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 e del regolamento (CE) n. 802/2004 (punti 43, 71, 73, 74)

Revoca parziale del divieto di riacquisizione negli impegni di una concentrazione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Italia Wanbao-ACC Srl contro una decisione della Commissione che aveva modificato gli impegni resi obbligatori nell’ambito dell’autorizzazione di una concentrazione nel settore dei compressori ermetici per refrigerazione ad uso domestico a velocità variabile. Il Tribunale, Nona Sezione, si è pronunciato in composizione senza udienza orale.

Fatti e procedimento amministrativo

Nidec Corp. aveva notificato alla Commissione il progetto di acquisizione della Embraco/Whirlpool business. A seguito dell’indagine approfondita, la Commissione aveva autorizzato l’operazione subordinandola a impegni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004. Tra tali impegni figurava il divieto di riacquisizione per dieci anni della parte ceduta, con possibilità di esonero se, su richiesta motivata da giusta causa e corredata dal parere del fiduciario, la Commissione accertava che la struttura del mercato era mutata al punto che la mancanza di influenza dell’acquirente sull’attività ceduta non era più necessaria.

Successivamente, dopo la cessione della Secop, comprensiva della linea Delta, a una società controllata da un fondo, la nuova proprietaria annunciava l’abbandono del progetto di produrre compressori domestici a velocità variabile. Nidec chiedeva quindi alla Commissione di revocare parzialmente il divieto di riacquisizione per poter riacquistare la linea Delta; il fiduciario incaricato esprimeva un parere positivo. La Commissione accoglieva la domanda e revocava il divieto per la linea Delta e gli asset connessi.

Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva, in sintesi, che per modificare gli impegni la Commissione dovesse applicare le condizioni della comunicazione sulle misure correttive e, in particolare, la clausola generale di revisione, richiedendo una situazione eccezionale, cambiamenti significativi, permanenti e non prevedibili della struttura del mercato. Inoltre, contestava che la Commissione avesse omesso di verificare il carattere permanente del mutamento del mercato nel breve intervallo di circa dieci mesi tra la decisione di autorizzazione e la domanda di revoca parziale.

Normativa e quadro di riferimento

Il Tribunale richiama:

  • il regolamento (CE) n. 139/2004 sul controllo delle concentrazioni;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 139/2004, relativo all’avvio dell’indagine approfondita;
  • l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, relativo all’imposizione di condizioni e oneri;
  • la comunicazione della Commissione sulle misure correttive, in particolare i punti 43, 71, 73 e 74.

Il Tribunale distingue tra:

  • la clausola generale di revisione, che presuppone circostanze eccezionali e, di regola, un cambiamento significativo e permanente della struttura del mercato;
  • le clausole di revisione più mirate, come la clausola di non riacquisizione, che possono prevedere condizioni specifiche di esonero.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva che la decisione impugnata si fondava sulla clausola di revisione più mirata contenuta nel punto 5 degli impegni, non sulla clausola generale di revisione del punto 46. Di conseguenza, la Commissione non era tenuta ad applicare automaticamente le condizioni generali della comunicazione sulle misure correttive come pretese dalla ricorrente; tuttavia, doveva comunque verificare se la struttura del mercato fosse cambiata "a tal punto" che la mancata influenza della Nidec sulla linea ceduta non fosse più necessaria per preservare la compatibilità della concentrazione con il mercato interno.

Il Tribunale chiarisce che tale valutazione implica, nel caso concreto, un mutamento sostanziale della struttura del mercato sia significativo sia permanente. Pur riconoscendo che la comunicazione non fissa in modo rigido un termine di tre anni e che un cambiamento può anche essere rapido, il Tribunale sottolinea che la Commissione doveva comunque accertare la stabilità del mutamento su cui fondava la revoca parziale.

Nel caso di specie, la Commissione aveva valorizzato l’aumento delle quote di mercato dei concorrenti di Nidec diversi da Secop e l’uscita di Secop dal progetto di produrre compressori a velocità variabile. Tuttavia, nella decisione impugnata non aveva svolto alcuna analisi sul carattere permanente di tale mutamento, limitandosi a constatare che esso era significativo. Gli argomenti sviluppati successivamente in giudizio dalla Commissione e dall’interveniente non potevano colmare tale lacuna, poiché il controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE non consente al giudice di sostituire la propria motivazione a quella dell’atto impugnato.

Dispositivo e spese

Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso e annulla la decisione della Commissione, senza esaminare gli altri motivi. La Commissione è condannata alle spese, mentre Nidec sopporta le proprie spese.

Principio affermato

La Commissione, quando revoca parzialmente un divieto di riacquisizione previsto da una clausola di revisione più mirata negli impegni di una concentrazione, deve verificare che il mutamento della struttura del mercato sia non solo significativo ma anche permanente; in mancanza di tale verifica, la decisione è inficiata da errore di diritto.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzacontrollo delle concentrazioniimpegni e misure correttiverevisione degli impegnidiritto processuale dell'unione

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