Ordinanza n. 5673/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore Generale della So.Re.Sa. s.p.a. n. 101 del 17 aprile 2026, recante in oggetto: “Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura /di ‘Sistemi Diagnostici di Chimica Clinica e Immunometria destinati alle AA.SS. della Regione Campania – Lotti da 1 a 6. Presa d’atto sentenze del Consiglio di Stato n. 01857/2026 del 09.03.2026 e n. 01861/2026 del 09.03.2026 e adempimenti conseguenti”, nella parte in cui vi viene disposto lo scorrimento della graduatoria del Lotto 5 in favore del quarto e ultimo classificato, e, dunque, viene aggiudicata la fornitura alla Siemens Healthcare s.r.l.; - di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione di gara nominata dal Direttore Generale del 13 giugno 2023, 21 giugno 2023, 27 giugno 2023, 11 luglio 2023, 18 luglio 2023, 31 luglio 2023, 27 settembre 2023, 4 ottobre 2023, 9 ottobre 2023, 12 ottobre 2023 e 10 novembre 2023, nella parte in cui contengono le risultanze dei lavori di valutazione dell’offerta di Siemens e i relativi punteggi in relazione al Lotto 5; quanto ai motivi aggiunti depositati il 13/7/2026, contenenti un'istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a.: - della comunicazione Registro di Sistema PI016503-23 del 23 giugno 2026 con cui So.Re.Sa. s.p.a. ha comunicato il rigetto dell’istanza di accesso agli atti formulata in relazione all’offerta presentata in gara da Siemens Healthcare s.r.l.; e per l’accertamento del diritto di Abbott s.r.l. ad accedere a tutti i documenti richiesti con le istanze di accesso trasmesse a So.Re.Sa. il 22 aprile 2026 e il 22 maggio 2026, non esibiti, nella versione non oscurata, con conseguente condanna di parte resistente ad esibirli e rilasciarne copia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accesso all’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria Siemens Healthcare per il lotto 5; nel ricorso principale è impugnata anche l’aggiudicazione del lotto alla stessa impresa
Esito
La controversia
La ricorrente, seconda classificata e poi definitivamente esclusa dalla gara per la fornitura di sistemi diagnostici destinati alle aziende sanitarie campane, ha impugnato lo scorrimento della graduatoria e l’aggiudicazione del lotto 5 alla quarta classificata. Ha sostenuto che la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare se l’offerta di quest’ultima soddisfacesse il fabbisogno per ciascun lotto, sito e analita, secondo i criteri emersi nelle precedenti pronunce che avevano escluso i primi tre concorrenti; ha inoltre dedotto la necessità dell’interpello previsto dall’art. 110 d.lgs. 50/2016. Con motivi aggiunti ex art. 116, co. 2, c.p.a. ha contestato il diniego delle istanze di accesso del 22 aprile e 22 maggio 2026, chiedendo la documentazione tecnica ed economica integrale dell’offerta Siemens, inclusi gli allegati A6, A7 e A8. So.Re.Sa. aveva negato l’accesso per asserita carenza di interesse e di legittimazione, ritenendo la ricorrente definitivamente estromessa; Siemens aveva inoltre opposto la riservatezza di parti dell’offerta come segreti tecnici e commerciali.
La decisione
Il TAR decide separatamente l’istanza incidentale di accesso, riservando al definitivo ogni altra questione relativa al ricorso principale. Riconosce che, in via generale, l’operatore definitivamente escluso non conserva un interesse a ottenere l’aggiudicazione della gara; ritiene tuttavia che nella fattispecie residui un interesse strumentale alla possibile riedizione della procedura, poiché l’accesso potrebbe consentire di verificare la regolarità dell’offerta dell’unico concorrente rimasto e, se del caso, sollecitare l’autotutela e una nuova gara. Tale interesse è sufficiente a fondare la legittimazione all’accesso e non può essere negato anticipando la valutazione dei rimedi che la ricorrente potrà eventualmente esperire. Accoglie anche nel merito la domanda: Siemens non ha provato che le informazioni indicate costituiscano un patrimonio tecnico o commerciale specifico, distinto da soluzioni organizzative o tecniche normalmente impiegate nelle gare. La generica indicazione di configurazioni, metodiche, assetti gestionali e componenti economiche non dimostra l’esistenza di segreti idonei a prevalere sull’accesso. Ordina quindi a So.Re.Sa. di rilasciare entro venti giorni copia integrale della documentazione tecnica ed economica richiesta. Riserva al definitivo le spese della fase incidentale e rinvia la trattazione del ricorso principale all’udienza pubblica del 13 gennaio 2027.
Norme richiamate
Tale principio costituisce un cardine dell’azione amministrativa, corrisponde ad un interesse generale ed assolve alla necessità di garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’operato dei pubblici poteri.
La disciplina dell’accesso riconosce una generale conoscibilità dei documenti amministrativi a chi dimostri un interesse, funzionale anche alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa.
Tali caratteristiche del diritto di accesso sono a chiare lettere enunciate dall’art. 22, co. 2, della legge n. 241/1990 (“L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”).
L’accesso è qualificato come principio generale dell’attività amministrativa, diretto a favorire la partecipazione e a garantire imparzialità e trasparenza.
gli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990 hanno consacrato il principio ordinamentale della generale conoscibilità della documentazione amministrativa, da parte di chi vi abbia interesse, declinato in termini di preminenza dell’accesso rispetto ad ogni altra esigenza (salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare l’interesse del privato con altri preminenti interessi, ovvero relative a istanze preordinate a un controllo generalizzato dell’operato della P.A.: cfr. l’art. 24 della legge n. 241/1990).
La prevalenza dell’accesso incontra i limiti previsti per contemperare interessi preminenti e per impedire richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’amministrazione.
Il Collegio reputa che vada preventivamente vagliata l’istanza incidentale di accesso, nella prospettiva di pronunciarsi in ordine ad essa “separatamente dal giudizio principale”, come consentito dall’art. 116, co. 2, secondo periodo, c.p.a..
L’istanza incidentale di accesso può essere decisa separatamente dal giudizio principale, consentendo al giudice di definire prima la questione ostensiva.
art. 110 d.lgs. 50/2016
Inoltre, dalla soc. Abbott è addotto che la stazione appaltante avrebbe dovuto preliminarmente interpellare il restante operatore economico, come stabilito dall’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, per acquisire la conferma della sua offerta e la sua disponibilità all’esecuzione della fornitura alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario.
La norma è riportata come fondamento di una censura del ricorso principale, ma l’ordinanza non decide tale motivo, riservato alla successiva trattazione del merito.
Massime di principio
- L’esclusione definitiva da una gara normalmente fa venir meno l’interesse a conseguire l’aggiudicazione, ma non esclude automaticamente la legittimazione all’accesso agli atti dell’aggiudicatario quando il richiedente dimostri un interesse strumentale, anche solo potenziale, a verificare la regolarità dell’offerta e a perseguire la possibile riedizione della procedura.
- La legittimazione all’accesso non dipende dalla preventiva dimostrazione che il richiedente abbia già individuato e possa utilmente esperire uno specifico rimedio giurisdizionale: l’accesso può servire anche a valutare se un’azione sia proponibile e a individuare le iniziative di tutela eventualmente praticabili.
- L’opposizione all’accesso fondata su segreti tecnici o commerciali richiede la prova concreta che le informazioni abbiano consistenza di patrimonio specifico dell’impresa e siano suscettibili di applicazione in una pluralità di appalti; non basta una generica indicazione di soluzioni tecniche, organizzative o commerciali presenti nell’offerta.
- L’istanza incidentale di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.a. può essere definita separatamente dal giudizio principale, lasciando riservata la decisione sulle ulteriori questioni di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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