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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01762/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Amara impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 13/02/2025 che, in sede di rinvio dopo annullamento della precedente concessione dell'affidamento in prova, aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorso per cassazione deduceva tre motivi (ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.): 1) violazione e errata applicazione dell'art. 627, comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione relativo alla valutazione della relazione del Gruppo trattamentale redatta all'atto della concessione; 2) mancata valutazione delle dichiarazioni rese da Amara dopo la concessione della semilibertà e omesso esame della memoria difensiva del 13/02/2025; 3) omesso esame dei carichi pendenti rilevanti ai fini del giudizio prognostico. Il Pubblico Ministero in Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel corso del procedimento Amara era stato scarcerato per fine pena (certificato del 2/07/2025), per cui veniva meno l'interesse alla decisione sulla concessione dell'affidamento in prova. Per tale motivo la Corte non ha deciso nel merito le questioni sostanziali sollevate; non ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento a favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata resa con motivazione in forma semplificata richiamando giurisprudenza consolidata in materia di sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come criterio procedurale per la valutazione della concessione di misure alternative e per la motivazione del provvedimento in sede di rinvio; nel caso è stata oggetto dei motivi di impugnazione, ma la Corte non si è pronunciata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme processuali e vizio di motivazione). La Corte ha preso atto dei motivi ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse sopravvenuta.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per motivare la possibilità di redigere la decisione in forma semplificata quando la questione non è particolarmente complessa e si applicano principi giurisprudenziali consolidati.

Massime di principio

  • Se nel corso del giudizio di cassazione sopravviene la fine della pena (o altra causa che fa venire meno l'interesse concreto alla pronuncia), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza che la Corte si pronunci nel merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse esclude la soccombenza dell'appellante: normalmente non si irrogano spese processuali né somme a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
  • Quando si impugna un diniego di misura alternativa (affidamento in prova, semilibertà ecc.), è essenziale che il ricorrente documenti tempestivamente e concretamente i fatti e gli elementi che dimostrano il mutamento della prognosi e l'abbandono delle condotte deviate (relazioni dei Servizi sociali, comportamenti tenuti in esecuzione della pena, memorie difensive).
  • Se la Corte di cassazione in precedenza ha annullato un provvedimento per motivazione illogica e ha rinviato, il giudice di rinvio deve fornire una motivazione chiara e puntuale sugli elementi richiesti (valutazione del Gruppo trattamentale, segnalazioni dei servizi, dichiarazioni successive dell'interessato, carichi pendenti) al fine di evitare ulteriori censure.
  • In procedimenti relativi a misure alternative, il dovuto esame delle segnalazioni dei servizi sociali e delle eventuali dichiarazioni post-concessione dell'interessato è rilevante ai fini del giudizio prognostico; l'omissione di tali valutazioni può costituire motivo di impugnazione, a meno che il giudizio non diventi inidoneo per cessazione dell'interesse.

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