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Sentenza

Sentenza n. 272/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza - alla sentenza del Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro, n. 404/2024;

Giustizia amministrativa202500674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro, n. 404/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro, n. 404/2024, notificata al Ministero l'8 novembre 2024. Tale sentenza aveva ordinato l'emissione della Carta elettronica del docente e l'accreditamento di euro 2.500,00, relativi alle annualità dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre agli accessori di legge, nonché il pagamento di euro 1.314,00 per spese processuali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Nonostante il passaggio in giudicato, l'Amministrazione non ha dato esecuzione al comando giudiziale. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti solo formalmente, depositando una relazione contenente indicazioni generali sulle procedure per l'accredito della Carta docente, senza documentare alcuna attività esecutiva riferita alla ricorrente. È stata quindi chiesta l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato costituisce titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. La mancata esecuzione del giudicato integra inadempimento dell'obbligo derivante dal titolo e legittima l'intervento sostitutivo del giudice dell'ottemperanza. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato pertanto ordinato a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 404/2024, mediante il pagamento delle somme ancora dovute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con il compito, su istanza della ricorrente, di verificare l'eventuale adempimento e adottare gli atti necessari alla liquidazione e al pagamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. L'incarico commissariale non dà luogo a compenso aggiuntivo, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del giudicato e disporre, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza definitiva del giudice ordinario pronunciata in materia di pubblico impiego contrattualizzato costituisce giudicato pienamente idoneo a essere eseguito mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • La mancata esecuzione di un comando contenuto in una sentenza passata in giudicato integra inadempimento dell'obbligo conformativo e legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine determinato.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può disporre l'intervento sostitutivo e nominare un commissario ad acta, attribuendogli il compito di verificare l'adempimento e adottare gli atti necessari alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute.
  • Il commissario ad acta individuato tra i dirigenti pubblici svolge l'incarico senza compenso aggiuntivo quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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