Sentenza n. 272/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza - alla sentenza del Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro, n. 404/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro, n. 404/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro, n. 404/2024, notificata al Ministero l'8 novembre 2024. Tale sentenza aveva ordinato l'emissione della Carta elettronica del docente e l'accreditamento di euro 2.500,00, relativi alle annualità dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre agli accessori di legge, nonché il pagamento di euro 1.314,00 per spese processuali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Nonostante il passaggio in giudicato, l'Amministrazione non ha dato esecuzione al comando giudiziale. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti solo formalmente, depositando una relazione contenente indicazioni generali sulle procedure per l'accredito della Carta docente, senza documentare alcuna attività esecutiva riferita alla ricorrente. È stata quindi chiesta l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato costituisce titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. La mancata esecuzione del giudicato integra inadempimento dell'obbligo derivante dal titolo e legittima l'intervento sostitutivo del giudice dell'ottemperanza. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato pertanto ordinato a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 404/2024, mediante il pagamento delle somme ancora dovute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con il compito, su istanza della ricorrente, di verificare l'eventuale adempimento e adottare gli atti necessari alla liquidazione e al pagamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. L'incarico commissariale non dà luogo a compenso aggiuntivo, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato.
art. 114 c.p.a.
Il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del giudicato e disporre, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Una sentenza definitiva del giudice ordinario pronunciata in materia di pubblico impiego contrattualizzato costituisce giudicato pienamente idoneo a essere eseguito mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- La mancata esecuzione di un comando contenuto in una sentenza passata in giudicato integra inadempimento dell'obbligo conformativo e legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine determinato.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può disporre l'intervento sostitutivo e nominare un commissario ad acta, attribuendogli il compito di verificare l'adempimento e adottare gli atti necessari alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute.
- Il commissario ad acta individuato tra i dirigenti pubblici svolge l'incarico senza compenso aggiuntivo quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →