Cassazione Civile, Ordinanza n. 32815/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento e degli atti presupposti emessi nei confronti di una società cooperativa. In appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto il gravame della contribuente con una motivazione sintetica, rilevando l'asserita mancanza, in primo grado, della prova della ricevuta di ritorno della raccomandata e confermando così la decisione sfavorevole. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente, mancata concisa esposizione dello svolgimento del processo e omessa indicazione delle richieste delle parti; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992 per essere la sentenza sottoscritta soltanto dal giudice estensore/relatore e non anche dal Presidente del collegio, assumendo la nullità assoluta e insanabile della decisione. Il Comune controricorrente ha aderito alla censura sulla sottoscrizione irregolare, chiedendo la cassazione con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo pacifica la mancanza della sottoscrizione del Presidente della sezione collegiale e qualificando tale vizio come nullità della sentenza. Ha conseguentemente cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché riesamini il merito della causa. Il primo motivo, relativo alla motivazione apparente, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre richiamato che il giudice di rinvio dovrà anche verificare l'eventuale giudicato esterno invocato dal Comune controricorrente.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
comma 2, punti 2, 3, 4; comma 3, seconda parte
La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dello svolgimento del processo, i motivi in fatto e in diritto, le richieste delle parti e deve essere sottoscritta secondo le forme prescritte; la sua carenza può determinare nullità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro di censura per la dedotta violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio processuale fatto valere per la nullità della sentenza.
art. 161, comma 1 c.p.c.
La mancanza di una delle sottoscrizioni richieste integra nullità sanabile dell'atto, perché la sottoscrizione insufficiente non consente la riconducibilità della sentenza al giudice.
art. 161, comma 2 c.p.c.
La Corte esclude che la mancanza di una delle sottoscrizioni possa essere equiparata al caso di inesistenza o nullità insanabile.
art. 383, comma 1 c.p.c.
Consente la cassazione con rinvio quando la sentenza è nulla e il giudice di merito deve riesaminare la causa.
art. 62 d.lgs. 546/1992
È richiamato per il rinvio nel processo tributario.
art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c.
La Corte dà atto che la sentenza impugnata è stata prodotta in modo da consentire di verificare il vizio di sottoscrizione.
Massime di principio
- La sentenza resa in composizione collegiale che rechi una sola delle due sottoscrizioni prescritte è nulla, poiché l'atto non è integralmente riconducibile al collegio giudicante.
- La mancanza della sottoscrizione di uno dei giudici richiesti non integra inesistenza della sentenza né nullità insanabile, ma nullità deducibile e sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c.
- Quando la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione è accolta, la causa va rinviata al giudice di merito in diversa composizione perché proceda a un nuovo esame sostanziale della controversia, non alla mera rinnovazione formale della decisione.
- L'accoglimento del motivo di nullità della sentenza assorbe le ulteriori censure che investono il contenuto motivazionale della pronuncia impugnata.
- In sede di rinvio il giudice deve poter valutare anche eventuali questioni preliminari rilevanti, come l'eventuale giudicato esterno dedotto dalla parte resistente.
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