Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25019/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria a un'istanza di autotutela in forma di auto-annullamento totale (sgravio) relativa a una cartella di pagamento emessa per sanzioni collegate all'energia elettrica utilizzata dalla società in uno stabilimento. La società aveva sostenuto che tali sanzioni derivassero da un atto impositivo del tributo poi travolto da una sentenza passata in giudicato, mentre l'Amministrazione aveva mantenuto fermo il ruolo. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato, ritenendo di dover considerare l'intervenuto giudicato favorevole alla contribuente sul tributo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994 e dell'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice tributario ritenuto ammissibile l'impugnazione del diniego di sgravio, quando invece la controversia atteneva in realtà alla fondatezza della pretesa tributaria ormai coperta da giudicato; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 2, comma 2, d.m. n. 37/1997, per non avere la CTR rispettato il giudicato formatosi sulla diversa sentenza n. 38/2012, che aveva già respinto il ricorso contro l'atto sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice tributario possa sindacare il diniego di autotutela solo nei limiti della legittimità del rifiuto e non anche della fondatezza della pretesa tributaria. Nel caso concreto, la domanda della società mirava in sostanza a far valere il preteso contrasto tra giudicati sostanziali relativi al tributo e alle sanzioni, ossia una questione attinente al merito del rapporto tributario e non alla legittimità del diniego di sgravio. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente contro il diniego di autotutela. Le spese di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico della soccombente.

Norme richiamate

  • art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994

    disciplina l'autotutela tributaria; il suo diniego è impugnabile solo per profili di legittimità del rifiuto, non per riesaminare il merito della pretesa tributaria definitiva

  • art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    ricomprende nel processo tributario gli atti impugnabili; la Corte ne valorizza la natura impugnatoria, ma esclude che ciò consenta di contestare indirettamente un atto impositivo definitivo attraverso l'impugnazione del diniego di autotutela

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per nullità/processo

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sul giudicato sostanziale, la cui violazione era dedotta ma rimasta assorbita

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato come norma sul giudicato formale, la cui violazione era dedotta ma rimasta assorbita

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 43 l.fall.

    escluso l'effetto interruttivo del fallimento nel giudizio di cassazione

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 37/1997

    richiamato nel motivo sul giudicato, senza autonoma decisione nel merito per assorbimento

Massime di principio

  • Nel processo tributario il diniego di autotutela è impugnabile, ma il sindacato del giudice è limitato alla legittimità del rifiuto e non può estendersi alla fondatezza della pretesa fiscale ormai definitiva.
  • Quando l'istanza di sgravio mira in sostanza a rimettere in discussione un atto impositivo coperto da giudicato, la domanda è inammissibile se veicola una controversia sul merito del rapporto tributario invece che sulla legittimità dell'esercizio del potere di autotutela.
  • Il contribuente che intenda far valere un contrasto tra giudicati deve agire nel giudizio relativo al titolo che ritiene erroneo, non utilizzare l'impugnazione del diniego di autotutela come surrogato del rimedio ordinario.
  • Nel giudizio di cassazione il sopravvenuto fallimento della parte non determina, di regola, interruzione del processo.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.