Cassazione Civile, Ordinanza n. 24969/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione relativo a imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso in occasione della compravendita di più porzioni di un fabbricato sito in Imola. In appello l'Amministrazione finanziaria aveva ottenuto riforma della decisione di primo grado, con valorizzazione superiore del bene sulla base dei valori OMI, di una stima utilizzata in altra controversia ereditaria e del prezzo pagato per un'altra porzione del medesimo fabbricato. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando da un lato vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e dall'altro violazione dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente equiparato un terreno ancora da edificare a un terreno già edificato e avrebbe considerato una plusvalenza legata alla futura demolizione e ricostruzione, con ulteriore capacità edificatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di appello non aveva fondato la maggiore pretesa fiscale sulla futura demolizione e ricostruzione del bene, né su una plusvalenza dell'area, ma sulla congruità della stima del fabbricato in relazione alla vetustà e al confronto con immobili similari della stessa zona, valorizzando i parametri OMI e ulteriori riscontri estimativi. La censura, in sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione di merito dei parametri di stima, attività preclusa in sede di legittimità. Per tale ragione la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile; nel dispositivo, però, ha formulato la conclusione come rigetto del ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore notificata alle parti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte evidenzia che la doglianza è formulata in modo non coerente con il vizio di omesso esame di un fatto storico, traducendosi invece in una contestazione del merito della stima.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per dedotta violazione di legge in relazione all'art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 131 del 1986.
art. 51, comma 3, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
Norma invocata per contestare i criteri di determinazione del valore imponibile ai fini dell'imposta di registro.
art. 378 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla memoria depositata in vista dell'adunanza, ritenuta non idonea a chiarire la doglianza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve nella contestazione di un accertamento di merito, specie nella valutazione estimativa del bene.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o dei parametri utilizzati dal giudice di merito.
- La censura sulla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro non può essere veicolata in cassazione come richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o dei criteri estimativi adottati dai giudici di merito.
- Quando la stima del valore del bene sia sorretta da elementi convergenti, come valori OMI, comparazioni con immobili omogenei e prezzi di vendite similari, la contestazione del contribuente deve individuare specifici errori di diritto o omessi fatti decisivi, non limitarsi a prospettare una diversa lettura del merito.
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